Relazione della Commissione d’Inchiesta del Senato sugli infortuni che riguarda lo stato di alcune indagini, tra queste quella su ‘L’applicazione della legge 199 del 2016 sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Relazione della Commissione d’Inchiesta del Senato sugli infortuni che riguarda lo stato di alcune indagini, tra queste quella su ‘L’applicazione della legge 199 del 2016 sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro con particolare riferimento all’attività agricola<.

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Relazione della Commissione d’Inchiesta del Senato sugli infortuni che riguarda lo stato di alcune indagini, tra queste quella su ‘L’applicazione della legge 199 del 2016 sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro con particolare riferimento all’attività agricola<

L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 199 DEL 2016 SUL CONTRASTO AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA.<

La Commissione d’inchiesta, in linea con gli impegni assunti con le precedenti relazioni, ha proseguito il monitoraggio dello sfruttamento del lavoro in vari campi dell’attività lavorativa.

In particolare si è preoccupata di monitorare l’applicazione della legge 199 del 2016< volta al contrasto al lavoro irregolare, al caporalato e allo sfruttamento del lavoro con specifico riferimento al settore agricolo.

In tal senso sono state monitorate tutte le notizie relative ad attività di indagini che hanno avuto un notevole impulso a seguito dell’entrata in vigore della legge 199 del 2016.

Tale applicazione risulta in pochi mesi di straordinaria efficacia poiché ha consentito di mettere in evidenza un’ampia diffusione dello sfruttamento del lavoro con particolare riferimento al settore agricolo.

Si consideri che il legislatore ha inteso riformulare la sanzione penale e la fattispecie penale dell’articolo 603 bis del codice penale ma ha giustapposto a tale fattispecie riformata una serie di istituti che costituiscono complessivamente l’intervento sistematico a tutela di soggetti deboli che vengono sfruttati sul luogo di lavoro.

Tra tali istituti spicca la collaborazione processuale, l’istituto del controllo giudiziario, il sequestro e la confisca dei beni, del profitto, della stessa azienda in cui viene prestata l’abusiva attività lavorativa oggetto di sfruttamento. Di tali istituti non vi è ancora una notizia circa l’applicazione diretta, a tappeto, capillare, pur sussistendone in ampi settori i presupposti per la relativa applicazione.

In particolare si ha notizia soltanto di una prima attività di indagine con l’applicazione del controllo giudiziario di un’azienda agricola nella provincia di Siracusa.

Appare interessante tutta la panoramica che giunge da nord a sud del Paese circa l’applicazione specificamente del nuovo articolo 603 bis del codice penale<.

Nei primi mesi di applicazione della legge 199 del 2016<, soprattutto in agricoltura tenendo conto dei mutamenti stagionali per tali caratteristiche attività lavorative, è emersa la diffusione su tutto il territorio nazionale in vari settori dello sfruttamento dei lavoratori soprattutto immigrati e dell’intermediazione abusiva di manodopera. Varie indagini anche recentemente espletate dalla Polizia di Stato con l’arresto in flagranza di reato in sei province italiane ha dimostrato che il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro è radicalmente diffuso su tutto il territorio nazionale. Mantova, Foggia, Caserta, Cremona, Brindisi, Ragusa, Siracusa, Reggio Calabria solo per citare alcune delle province in cui si sono effettuate le operazioni di polizia che hanno indubbiamente accertato in modo diffuso l’esistenza del reato di caporalato e di sfruttamento del lavoro.

Di conseguenza la Commissione ritiene che bisogna tenere alta la vigilanza su tale attività e focalizzare l’attenzione del parlamento sugli aspetti critici che tale normativa presenta.

In primo luogo è stato rilevato l’eccessivo rigore della normativa penale relativamente alla gravità dei fatti. Ma tali osservazioni non sono condivisibili poiché non tengono conto che l’articolo 603 bis del codice penale< ha diminuito le pene nella fattispecie base e ha mantenuto le pene già previste dal codice penale solo per le fattispecie aggravate.

Inoltre deve notarsi che la gravità dei fatti evidenziati dalle inchieste e dagli arresti in flagranza dimostra che non si tratta di prevenire un crimine costituito dalla violazione delle norme contrattuali o semplicemente delle norme in materia di sicurezza, ma si tratta di impedire la diffusione di fatti di sfruttamento legati soprattutto alle condizioni di povertà, allo stato di necessità economica, al bisogno di intere famiglie di ricorrere a qualsiasi attività lavorativa accettandone le miserevoli condizioni retributive. Si è potuto accertare che la reale (e non apparente) retribuzione oraria media di un bracciante agricolo da sud a nord varia da 2,5 a 4 euro allora per lavori di certo usuranti, spesso con esposizione alle intemperie, senza nessuna garanzia sindacale, contrattuale, di tutela della salute e della sicurezza.

Infatti, per rimanere nelle competenze di questa Commissione, si deve notare che laddove vi è sfruttamento del lavoro e soprattutto lavoro irregolare che approfitta dello stato di bisogno non si ha nessuna condizione di sicurezza. È inverosimile che un datore di lavoro assuma per poche euro al giorno un lavoratore e poi lo metta in condizioni di sicurezza, di valutazione del rischio, di sorveglianza sanitaria; di conseguenza laddove vi è sfruttamento del lavoro vi è indubbiamente assenza totale di condizioni di tutela della salute del lavoratore.

Pertanto appare grave la reazione di talune categorie nel rivendicare un eccessivo regime sanzionatorio dimenticando  peraltro che con specifico riferimento al settore agricolo la medesima legge 199 del 2016< prevede anche forme positive per aiutare le imprese nel mercato e nella commercializzazione dei prodotti mediante l’istituto della rete del lavoro agricolo di qualità. Ma una mera consultazione del numero di domande giunte soprattutto da quelle province in cui è maggiormente diffuso lo sfruttamento e il caporalato dimostra che taluni imprenditori agricoli preferiscono giacere nella loro attività nell’ambito dell’illecito sfruttamento del lavoro anziché regolarizzare e incentivare la propria azienda attraverso la rete lavoro agricolo di qualità.

Rimane sullo sfondo il tema dei controlli. Senza controlli non si potrà mai applicare alcuna legge che tuteli effettivamente il lavoro nella dignità, nell’uguaglianza, nelle garanzie di diritti che il nostro paese ha conquistato ormai da molti decenni. La considerazione che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro debba ancora completamente decollare e che comunque nel campo dell’agricoltura abbia ridotte possibilità di intervento in materia di sicurezza, dimostra che ancora bisogna insistere sulla competenza e sul coordinamento degli ispettori del lavoro e degli ispettori delle aziende sanitarie locali che rimangono l’organo di vigilanza per definizione nell’ambito della sicurezza del lavoro.

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