Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala l’art. 80, comma 5, lett. a) ed f) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sulla esclusione da parte della Stazione appaltante di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto per violazioni in materia di prevenzioni infortuni.
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Esclusione da parte della Stazione appaltante di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto per violazioni in materia di prevenzioni infortuni
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50< Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
Parte I – ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni
Titolo III – procedura di affidamento
Capo III svolgimento delle procedure per i settori ordinari
Sezione II – selezione delle offerte
Art. 80<. (Motivi di esclusione)
Comma 5 Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6< qualora:
lettera a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3< (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X< D. Lgs. 50/2016) del presente codice;
lettera f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231< o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<;
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