Pillole di Sicurezza sul lavoro – Art. 150 del D. Lgs. n. 81/2008

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala una Pillola di @ Sicurezza sul lavoro Art. 150 del D. Lgs. n. 81/2008

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Articolo 150 – Rafforzamento delle strutture D. Lgs. n. 81/2008

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<

Relativamente al rafforzamento delle strutture nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 esiste l’interessante art. 150 del D. Lgs. n. 81/2008

 

Articolo 150 – Rafforzamento delle strutture (Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili, Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, Sezione VIII – Demolizioni) del D. Lgs. n. 81/2008

1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Articolo 159 – Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti (Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili, Capo III – Sanzioni) del D. Lgs. n. 81/2008

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;

 

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<

ILA Ispettori del Lavoro Associati<

 

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<

Cassazione Penale, Sez. 3, 11 novembre 2010, n. 39727 – Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<

Datore di Lavoro;

Lavoratore;

Infortunio sul Lavoro;

Dispositivo di Protezione Individuale;

Art. 150 del D. Lgs. n. 81/2008<; Art. 71 del DPR n. 164/1956;

Responsabilità del titolare di una ditta edile e del suo incaricato per lesioni personali colpose ad un dipendente: in particolare per colpa e per specifica violazione della norma antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 71<, consentivano che l’operaio B.F. demolisse un solaiosenza assicurargli mezzi di protezione; in questo modo qualificando l’originaria contestazione d’omessa predisposizione della puntellatura del medesimo, cagionavano la caduta del solaio e dell’operaio che aveva riportato lesioni personali gravi.

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione.

La Corte afferma che:

“Nella specie, nella contestazione, considerata nella sua interezza, sono contenuti gli elementi del fatto costitutivo del reato con particolare riferimento, quanto al profilo della colpa, alle disposizioni del citato D.P.R. n. 164 del 1956, art. 71<, che disciplina l’esecuzione dei lavori di demolizione ponendo l’obbligo di verificare, prima dell’inizio dei lavori, le condizioni di stabilità e di conservazione della struttura da demolire e, all’esito di tale verifica, di eseguire le opere di rafforzamento e puntellamento necessarie a evitare che durante la demolizione si verifichino crolli improvvisi.
Conseguentemente la condotta contraria si atteggia anche a elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all’art. 590 cod. pen..”

“In materia di prevenzione d’infortuni, il datore di lavoro e il suo incaricato hanno l’obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro e, nel caso in esame, gli imputati non l’hanno osservato, come ritenuto dai giudici di merito, i quali hanno riscontrato la colpa con argomentazioni logiche e puntuali proprio con riferimento alla mancata adozione da parte dei predetti delle necessarie misure di prevenzione a tutela del lavoratore cui non poteva essere imputato di avere tenuto un comportamento avente carattere eccezionale e abnorme rispetto al procedimento lavorativo.”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido – Presidente
Dott. TERESI Alfredo – rel. Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. SARNO Giulio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:

C.D., nato a (OMISSIS) (OMISSIS), e da C. G., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 15.07.2009 che, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la condanna alla pena di mesi 3 giorni 15 di reclusione loro inflitta nel giudizio di primo grado quali colpevoli del reato di cui all’art. 590 cod. pen. e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 71, comma 1<;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Mario Corsiero, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto Diritto

Con sentenza 15.03.2004 il Tribunale di Avellino condannava C. D. e C.G. alla pena di mesi 3 giorni 15 di reclusione quali responsabili del reato di lesioni personali colpose per avere il primo, quale titolare di una ditta edile e, il secondo, quale soggetto che aveva impartito l’incarico di lavoro, per colpa e per specifica violazione della norma antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 71<, consentito che il dipendente operaio B.F. demolisse un solaio senza assicurargli mezzi di protezione così qualificando l’originaria contestazione d’omessa predisposizione della puntellatura del medesimo, cagionando così la caduta del solaio e dell’operaio che aveva riportato lesioni personali gravi, nonché al risarcimento dei danni in favore del B., costituitesi parte civile.

Sull’appello degli imputati, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 14.03.2005, confermava quella di primo grado.

Su ricorso degli imputati, questa Corte, con sentenza in data 3.07.2008, annullava con rinvio la suddetta sentenza per vizio procedurale.

Con sentenza 15.07.2009 la Corte d’Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza di primo grado rilevando che incombeva sul datore di lavoro e sul suo incaricato l’onere di approntare le misure idonee a scongiurare il pericolo insito nell’esecuzione del lavoro e che la condotta, asseritamente imprudente del lavoratore, quando è collegata alle mansioni svolte, non interrompe il nesso causale.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte non aveva risposto alle obiezioni difensive incentrate sul rilievo che il lavoro in questione non presentava alcun rischio per lavoratore specializzato che aveva attuato una condotta imprudente particolarmente grave ponendosi sull’estremità di uno spezzone di trave poco prima tagliata.
Lamentavano di essere stati condannati per un fatto diverso da quello contestato perché, prevedendo l’originaria contestazione come elemento di colpa il mancato puntellamento del solaio, i giudici di merito avevano radicato la responsabilità sul mancato rafforzamento dell’opera da abbattere.

Aggiungevano che il reato, commesso il (OMISSIS), era prescritto perché il termine massimo di anni 7 mesi 6, non aumentabile perché la difesa dell’imputati non aveva chiesto alcun rinvio d’udienza, era scaduto il 14.05.2009, prima della pronuncia della sentenza di rinvio.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

Il motivo sulla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza è infondato.

Hanno affermato le SU di questa Corte che, “con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dalla fattispecie concrete nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire a un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare le violazioni del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando, l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia pervenuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione” (Cassazione S.U. n. 16/1996, Di Francesco, rv. 205619).
Il suddetto principio può ritenersi violato solo in caso d’assoluta incompatibilità di dati, quando cioè la sentenza riguardi un fatto del tutto nuovo rispetto all’ipotesi d’accusa, mentre non ricorre violazione se i fatti siano omogenei e in rapporto di specificazione.

Nella specie, nella contestazione, considerata nella sua interezza, sono contenuti gli elementi del fatto costitutivo del reato con particolare riferimento, quanto al profilo della colpa, alle disposizioni del citato D.P.R. n. 164 del 1956, art. 71<, che disciplina l’esecuzione dei lavori di demolizione ponendo l’obbligo di verificare, prima dell’inizio dei lavori, le condizioni di stabilità e di conservazione della struttura da demolire e, all’esito di tale verifica, di eseguire le opere di rafforzamento e puntellamento necessarie a evitare che durante la demolizione si verifichino crolli improvvisi.
Conseguentemente la condotta contraria si atteggia anche a elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all’art. 590 cod. pen..

E’ quindi irrilevante che nella contestazione sia stata menzionata la mancata puntellatura del solaio, peraltro non praticabile per l’inaccessibilità del piano sottostante, essendo stato chiaramente enunciato che la colpa consisteva nella mancata adozione di opere di rafforzamento della struttura ovviamente diverse dal puntellamento.
Non vi è quindi divergenza tra l’accusa e la sentenza di condanna che ha proceduto alla qualificazione giuridica del fatto legittimamente utilizzando i dati, acquisiti in contraddittorio nel dibattimento, di specificazione del fatto.
Avendo il fatto conservato la sua originaria fisionomia, va, quindi, escluso che abbia subito modifica negli elementi essenziali e fondamentali e che sia stato leso il diritto di difesa.

Il secondo motivo è generico e articolato in fatto.
In materia di prevenzione d’infortuni, il datore di lavoro e il suo incaricato hanno l’obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro e, nel caso in esame, gli imputati non l’hanno osservato, come ritenuto dai giudici di merito, i quali hanno riscontrato la colpa con argomentazioni logiche e puntuali proprio con riferimento alla mancata adozione da parte dei predetti delle necessarie misure di prevenzione a tutela del lavoratore cui non poteva essere imputato di avere tenuto un comportamento avente carattere eccezionale e abnorme rispetto al procedimento lavorativo.

Va, però rilevato che il reato, commesso il (OMISSIS), è prescritto per il decorso del termine di anni 7 mesi 6 in data 14.05.2009, prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Deve, pertanto, essere emessa la relativa declaratoria con la conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinti per prescrizione e conferma le statuizioni civili della sentenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. (GU Serie Generale n.78 del 31-3-1956 – Suppl. Ordinario) (Gazzetta Ufficiale)<

Art. 71< Rafforzamento delle strutture (Capo IX Demolizioni) DPR 164/1956<

Prima dell’inizio di lavori di demolizione 6 fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. (GU n.78 del 31-3-1956 – Suppl. Ordinario ) (Normattiva)<

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni<

D. Lgs. n. 81/2008, versione coordinata per ispettori del lavoro giugno 2016, ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore<

Ispettori del Lavoro Associati<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2010, n. 10448 – Omissione di specifica valutazione dei rischi<

Datore di Lavoro

Dirigente e Preposto

Lavoratore

Infortunio sul Lavoro

Informazione, Formazione, Addestramento

Valutazione dei rischi

Responsabilità dell’amministratore unico della s.r.l. “N. M.G.” per il delitto di cui all’art. 589 c.p. perché, durante i lavori di demolizione e smantellamento della ditta “S., consentiva che essi si svolgessero senza preventivamente predisporre un dettagliato programma delle attività e della verifica statica delle strutture, con connessa valutazione dei rischi; inoltre senza disporre di puntellare le strutture prima dell’inizio dello smantellamento e senza informare i lavoratori dei rischi specifici relativi alla attività da svolgere; sicché, mentre il lavoratore B.A. effettuava lo smontaggio di un impianto di raffreddamento e stava tagliando con la fiamma ossidrica un tubo, veniva schiacciato dalla vasca dell’impianto e decedeva.
Con la medesima sentenza venivano condannati anche D.V.F., preposto e responsabile del cantiere e T. G., direttore tecnico.

La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena al D. Veniva inoltre dichiarato estinto il reato per morte del reo relativamente al T. e per prescrizione per il D.V..

Ricorre in Cassazione l’imputato –  Rigetto.

” Ha osservato la Corte di merito nel confermare la pronuncia di condanna che:
– la causa dell’incidente andava ricondotta all’iniziativa dei due operai (la vittima B. ed il collega di lavoro R.) i quali, per avere maggiore spazio di lavoro sotto la vasca (del peso di diversi quintali) che stavano smontando, l’avevano in un lato alzata con una specie di crick (binda o martinetto); la condizione di precarietà dell’appoggio, unitamente al taglio dell’ultimo tubo, avevano determinato la caduta della vasca e lo schiacciamento dell’operaio intento al lavoro sotto di essa;
– l’iniziativa dei due lavoratori, sebbene negligente, non poteva essere considerata un comportamento abnorme ed imprevedibile idoneo a recidere il nesso causale tra l’evento e la condotta omissiva dell’imputato;
– la carenza del rispetto delle misure di sicurezza era frutto delle condotte omissive non solo del T. e del D.V., ma anche del D., in quanto l’organizzazione del lavoro, che presentava molteplici fattori di rischio, era approssimativa, come risultava dal piano generale e particolare di sicurezza, che contenevano dichiarazioni di principio, ma non raccomandazioni specifiche e concrete.
Sulla base di tali emergenze istruttorie, la Corte di merito confermava la pronuncia di affermazione della penale responsabilità del D..”

“Nella specie, pertanto, correttamente è stata ravvisata la posizione di garanzia del D.e quindi, da parte sua, una condotta omissiva causalmente legata all’incidente: infatti, la predisposizione di una concreta specifica valutazione dei rischi del lavoro in corso di svolgimento nel cantiere e la conseguente corretta informazione dei lavoratori, nonché la predisposizione delle idonee misure di sicurezza avrebbero evitato l’evento.”

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

  UDIENZA PUBBLICA DEL 22/12/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ANTONIO MORGIGNI– Presidente –SENTENZA N. 3277/09
Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO– Consigliere –
Dott. LUISA BIANCHI– Consigliere –REGISTRO GENERALE N. 1223/2008
Dott. FAUSTO IZZO– Rel. Consigliere –
Dott. FELICETTA MARINELLI– Consigliere – 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:
1) D.G. N. IL 03/08/1940

avverso la sentenza n. 1893/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 05/03/2007

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Riello,
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, ritenute prevalenti le attenuanti generiche;

Udito il difensore Avv. Biancamaria Scorza, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTODIRITTO

1. Con sentenza del 30\3\2000 il Pretore di Brescia condannava D.G., in qualità di amministratore unico della s.r.l. “Nuova M.G.” per il delitto di cui all’art. 589 c.p. perché, durante i lavori di demolizione e smantellamento della ditta “SELCA”, consentiva che essi si svolgessero senza preventivamente predisporre un dettagliato programma delle attività e della verifica statica delle strutture, con connessa valutazione dei rischi; inoltre senza disporre di puntellare le strutture prima dell’inizio dello smantellamento e senza informare i lavoratori dei rischi specifici relativi alla attività da svolgere; sicché, mentre il lavoratore B.A. effettuava lo smontaggio di un impianto di raffreddamento e stava tagliando con la fiamma ossidrica un tubo, veniva schiacciato dalla vasca dell’impianto e decedeva.
Il fatto veniva attribuito all’imputato a titolo di colpa generica e specifica, per negligenza, imprudenza ed imperizia e per violazione degli artt. 4<21<22 del D.Lgs. 626 del 1994< e 71< e 72 del D.P.R. 164 del 1956< (acc. in Pisogne, BS, il 13\2\1997).
All’imputato veniva irrogata la pena di mesi 12 di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, pena sospesa.
Con la medesima sentenza venivano condannati anche D.V.F., preposto e responsabile del cantiere e T. G., direttore tecnico.

Con sentenza del 5\3\2007 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciute oltre alle attenuanti generiche anche l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. equivalenti all’aggravante, riduceva la pena al D. a mesi 8 di reclusione. Veniva inoltre dichiarato estinto il reato per morte del reo relativamente al T. e per prescrizione per il D.V..

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge e la insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, in ordine alla affermata sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento.
Invero le sentenze di merito avevano accertato in modo definitivo che il sinistro si era verificato per la negligente condotta dei due operai che avevano inteso alzare il lato di una vasca del peso di diversi quintali attraverso l’improprio uso di un crick; reciso uno degli elementi che ancorava la vasca, lo squilibrio aveva determinato la caduta della stessa e lo schiacciamento del B.
Al controllo del cantiere e quindi della sicurezza dello svolgimento delle operazioni di lavoro, l’imputato aveva delegato due persone, un responsabile di cantiere (D.V.) ed un direttore tecnico (T.) a cui era stata trasferita la posizione di garanzia e di controllo della sicurezza delle concrete modalità di svolgimento del lavoro.
Né poteva addebitarsi all’imputato una colpa da “disorganizzazione” in quanto in assenza di una specifica censura causalmente collegata all’evento, si finiva per attribuire la responsabilità del fatto al D. a titolo di responsabilità oggettiva.
In particolare in nessuna delle sentenze di merito era specificata la concreta insufficienza del piano di sicurezza.
Anche la formazione dei lavoratori, la cui carenza peraltro non era stata contestata dagli ispettori dell’USSL, era stata completa, se è vero che era stato loro distribuito un opuscolo con cui si raccomandava esplicitamente di non compiere di propria iniziativa operazioni che potevano mettere a repentaglio la loro sicurezza e quella degli altri lavoratori.

2.2. La violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze ed alla determinazione della pena.
Invero, avendo riconosciuto un’ulteriore attenuante (risarcimento del danno), la Corte di merito avrebbe dovuto rinnovare il giudizio di comparazione e non semplicemente ratificare l’equivalenza tra le circostanze già deliberata in primo grado, per poi diminuire la pena senza incidere sul giudizio di comparazione.
L’omissione si sostanziava in un’inammissibile reformatio in peius. La prevalenza delle attenuanti avrebbe determinato la estinzione del delitto per prescrizione.

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Ha osservato la Corte di merito nel confermare la pronuncia di condanna che:
– la causa dell’incidente andava ricondotta all’iniziativa dei due operai (la vittima B. ed il collega di lavoro R.) i quali, per avere maggiore spazio di lavoro sotto la vasca (del peso di diversi quintali) che stavano smontando, l’avevano in un lato alzata con una specie di crick (binda o martinetto); la condizione di precarietà dell’appoggio, unitamente al taglio dell’ultimo tubo, avevano determinato la caduta della vasca e lo schiacciamento dell’operaio intento al lavoro sotto di essa;
– l’iniziativa dei due lavoratori, sebbene negligente, non poteva essere considerata un comportamento abnorme ed imprevedibile idoneo a recidere il nesso causale tra l’evento e la condotta omissiva dell’imputato;
– la carenza del rispetto delle misure di sicurezza era frutto delle condotte omissive non solo del T. e del D.V., ma anche del D., in quanto l’organizzazione del lavoro, che presentava molteplici fattori di rischio, era approssimativa, come risultava dal piano generale e particolare di sicurezza, che contenevano dichiarazioni di principio, ma non raccomandazioni specifiche e concrete.
Sulla base di tali emergenze istruttorie, la Corte di merito confermava la pronuncia di affermazione della penale responsabilità del D..

Tale decisione non si espone a censure né di violazione di legge, né di difetto di motivazione.

Va ricordato infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. IV, 4123\08, Vespasiani), che il datore di lavoro, in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all’art. 2087 c.c., è il “garante” dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori, con la già rilevata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio previsto dal secondo comma dell’art. 40 cod. pen., secondo cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
Orbene uno dei principali compiti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4< D.Lgs. 626\94 (vigente all’epoca dei fatti), è quello di redigere il documento contenete la “valutazione dei rischi” dell’attività di lavoro da svolgere.
Va ricordato che l’elaborazione di tale documento da parte del datore non è delegabile, ai sensi del comma 4 ter dell’art. 1 del D.ls. cit., né ai dirigenti, né ai preposti.
Nel caso di specie, pur trovandosi di fronte ad una lavorazione particolarmente difficoltosa, per gli spazi ristretti ove i lavoratori dovevano operare per il taglio dei tubi e lo smontaggio delle vasche, la valutazione dei rischi e delle misure per prevenirli risulta essere stata insufficiente e del tutto generica, tanto vero che nessuna disposizione prendeva in considerazione lo specifico rischio connesso alla rimozione delle vasche.
Né di tali specifici rischi vi era cenno nell’opuscolo di prevenzione infortuni fornito ai lavoratori.
Della insufficienza della sicurezza del cantiere il giudice di merito ha rilevato un ulteriore riscontro nella deposizione del teste operaio S., il quale ha dichiarato che era “scappato” dal cantiere dopo l’incidente, in quanto ivi non si badava alla sicurezza e le indicazioni sulle modalità dei lavori da svolgere erano molto laconiche, del tipo “smonta quello” e sempre in un contesto di fretta dell’attività da svolgere.
Da tali circostanze la Corte di merito ha, con motivazione esente da vizi logici, rilevato la negligente condotta omissiva del datore di lavoro, il quale era venuto meno ad alcuni degli obblighi di sicurezza primari su di lui gravanti e cioè la valutazione dei rischi dell’attività da svolgere e la corretta ed esaustiva informazione dei lavoratori.
Va ricordato in proposito che questa Corte ha avuto modo di statuire che in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione prevista dell’art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro) non soltanto l’omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento e l’omessa valutazione dell’individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi (cfr. Cass. III, 4063\07, Franzoni).
Una corretta valutazione dei rischi avrebbe evitato, inoltre, che i lavoratori utilizzassero per l’esecuzione dello smontaggio, un mezzo improprio ed inadeguato quale un crick. In tal modo, come coerentemente rilevato dal giudice di merito, si è consumata anche la violazione dell’art. 71< del D.P.R. 164 del 1956, laddove è previsto che “Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle varie strutture da demolire”, così da predisporre idonee strutture di rafforzamento e puntellamento, non adottate nel caso specifico, in conseguenza della primaria omissione della valutazione del rischio.
Nella specie, pertanto, correttamente è stata ravvisata la posizione di garanzia del D.e quindi, da parte sua, una condotta omissiva causalmente legata all’incidente: infatti, la predisposizione di una concreta specifica valutazione dei rischi del lavoro in corso di svolgimento nel cantiere e la conseguente corretta informazione dei lavoratori, nonché la predisposizione delle idonee misure di sicurezza avrebbero evitato l’evento.

3.2. Né può dirsi che causa esclusiva dell’incidente sia stata la condotta dei lavoratori, tra cui la vittima. Invero, in relazione al lamentato comportamento negligente della persona offesa, questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass.4, n. 21587\07, ric. Pelosi, rv. 236721).
Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il B. ha patito l’infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro in condizioni di prevedibile insicurezza, in ragione della ricordata strettezza degli spazio ove doveva operare.

3.3. Con il secondo motivo di censura la difesa dell’imputato ha lamentato la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze ed alla determinazione della pena, in quanto, avendo riconosciuto un’ulteriore attenuante (il risarcimento del danno), la Corte di merito avrebbe dovuto rinnovare il giudizio di comparazione e non semplicemente ratificare l’equivalenza tra le circostanze già deliberata in primo grado, per poi diminuire la pena senza incidere sul giudizio di comparazione. L’omissione si sostanziava in un’inammissibile reformatio in peius. Peraltro, la prevalenza delle attenuanti avrebbe determinato la estinzione del delitto per prescrizione.

Anche tale doglianza è infondata.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, sul gravame del solo imputato, pur riconoscendo l’esistenza di un’altra attenuante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando l’effettuato riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti ed attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del giudizio di bilanciamento precedente, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato” (Cass. II, 42354\05, Battaglia).
Nel caso di specie il giudice di merito, rinnovando il giudizio di comparazione, ha confermato la equivalenza delle circostanze in ragione “del rilevante grado di responsabilità (del D.) per non aver provveduto ad organizzare adeguatamente lavori intrinsecamente pericolosi”; inoltre valutato l’avvenuto risarcimento del danno, ne ha tenuto conto, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., ai fini della concessione di una riduzione della pena.
Tale decisione non è affetta da alcuna incongruenza, in quanto il risarcimento del danno può costituire un utile parametro di valutazione per la determinazione della pena (“.. Il giudice deve tener conto…della condotta…susseguente al reato”: art. 133, c. 2°, n. 3) cod. pen.); ma non necessariamente deve condurre ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, operando le due valutazioni (comparazione e determinazione della pena in concreto) su piani e in momenti diversi.
Ciò premesso, va ricordato che il giudizio di prevalenza e di equivalenza fra circostanze attenuanti e aggravanti è devoluto esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, la motivazione a sostegno della valutazione non manifestamente illogica.
L’infondatezza del ricorso sul punto non consente di ritenere il reato prescritto, in quanto in ragione dell’entità della pena edittale (cinque anni di reclusione), il termine di prescrizione, tenuto conto delle interruzioni, è di anni quindici e pertanto non si è ancora maturato.
Al rigetto del ricorso, consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2010
Il Consigliere estensore
dott. Fausto IZZO

Il Presidente
Dott. Antonio MORGIGNI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 MARZO 2010

IL CANCELLIERE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. (GU Serie Generale n.78 del 31-3-1956 – Suppl. Ordinario) (Gazzetta Ufficiale)<

Art. 71< Rafforzamento delle strutture (Capo IX Demolizioni) DPR 164/1956<

Prima dell’inizio di lavori di demolizione 6 fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione.

Art. 72< Ordine delle demolizioni (Capo IX Demolizioni) DPR 164/1956<

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita’ delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall’imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. (GU n.78 del 31-3-1956 – Suppl. Ordinario ) (Normattiva)<

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (abrogato dall’articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008)<

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni<

D. Lgs. n. 81/2008, versione coordinata per ispettori del lavoro giugno 2016, ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore<

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