Obbligo comunicazioni alla Guardia di Finanza – Circolare n. 121/1992 del 06.05.1992 Oggetto: Art.19, primo comma, lettere d), e) della legge n.413 del 30.12.1991. Norme applicative. E relative sanzioni in caso di difetto di comunicazione.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala l’interessante circolare sull’Obbligo comunicazioni alla Guardia di Finanza – Circolare n. 121/1992 del 06.05.1992 Oggetto: Art.19, primo comma, lettere d), e) della legge n.413 del 30.12.1991. Norme applicative.< E relative sanzioni in caso di difetto di comunicazione.

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<<Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<<

Obbligo comunicazioni alla Guardia di Finanza – Circolare n. 121/1992 del 06.05.1992 Oggetto: Art.19, primo comma, lettere d), e) della legge n.413 del 30.12.1991. Norme applicative.<

Circolare n. 121/1992 del 06.05.1992 Oggetto: Art.19, primo comma, lettere d), e) della legge n.413 del 30.12.1991. Norme applicative.<

920511

DIREZIONE CENTRALE P.A.R.

Circolare n. 121.

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

e, per conoscenza

AI CONSIGLIERI DI AMM.NE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Art.19, primo comma, lettere d), e) della legge n.413 del 30.12.1991. Norme applicative.

DIREZIONE CENTRALE P.A.R.

Roma, 6 maggio 1992

Circolare n. 121.

Roma, 6 maggio 1992

Circolare n. 121

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

e, per conoscenza

AI CONSIGLIERI DI AMM.NE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: Art.19, primo comma, lettere d), e) della legge n.413 del 30.12.1991. Norme applicative.

L’art.19, primo comma, lettera d) della legge 413 del 30.12.1991 pubblicato sul supplemento alla G.U. del 31.12.1991 testualmente prevede ” I soggetti pubblici incaricati di svolgere attività ispettiva o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro delle denunce penali, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli”.

Lo stesso articolo, alla successiva lettera e) del richiamato primo comma, prevede la pena pecuniaria da L.100.000 a L.1.000.000, da irrogare con Decreto del Ministro delle Finanze, in caso di inosservanza dell’obbligo della comunicazione.

Le norme predette si inquadrano, come può facilmente notarsi, nel quadro della lotta all’evasione ed elusione fiscale-contributiva mediante l’incrocio di dati e notizie che ogni Amministrazione acquisisce per le sue attività istituzionali ed integrano gli obblighi di comunicazione all’autorità giudiziaria o amministrativa di cui agli artt.331 del c.p.p. e 17 della legge n.689/81.

L’Istituto, rientrando ai sensi del combinato disposto degli artt.13 e 35 della legge 689/81 e 3 della legge 638/83, tra “i soggetti pubblici incaricati di svolgere attività ispettiva o di vigilanza”, è tenuto a dare applicazione alle disposizioni di che trattasi.

Pertanto, ai fini di un uniforme comportamento di tutte le SAP si forniscono, qui di seguito, le necessarie disposizioni operative.

A) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA

Al riguardo appare opportuno precisare, in via preliminare, che la norma di cui al citato art.19, primo comma, lett. d) della legge 413/91 non conferisce all’Istituto nuove competenze, ma gli pone solamente l’obbligo di comunicare quelle fattispecie, che rilevate durante l’espletamento della propria attività ispettiva o di vigilanza, possono configurarsi oltre che come evasioni o elusioni contributive anche come violazioni di norme fiscali.

I fatti da segnalare possono raggrupparsi nelle due ipotesi appresso sintetizzate:

A. rilevazioni di redditi, di qualunque natura, non assoggettati alle contribuzioni delle varie gestioni previdenziali ed assistenziali affidati all’Istituto, in quanto, presumibilmente, non sono state denunciate nemmeno al Fisco. A titolo puramente esemplificativo si indicano le seguenti fattispecie:

1) lavoratori non registrati sui libri di rito e non denunciati all’Istituto ai fini assicurativi e contributivi;

2) lavoratori per i quali la ditta omette di denunciare, per qualsivoglia motivo, una parte della retribuzione a qualunque titolo corrisposta;

3) lavoratori che usufruiscono di compensi in natura o fringe benefits non denunciati;

4) lavoratori per i quali può verificarsi l’ipotesi di interposizione di mano d’opera, salvo che per i fatti rilevati sia stato interessato l’Ispettorato del lavoro per la conclusione dell’indagine;

5) lavoratori che a seguito di vertenze sindacali o amministrative presso l’UPLMO, richiedano la sistemazione delle proprie posizioni assicurative.

B. accertamento dell’esistenza del requisito della subordinazione nei rapporti già denunciati come prestazioni di lavoro autonomo nelle sue varie forme di espletamento (liberi professionisti, artigiani, commercianti, associazioni in partecipazione, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.).

Si fa inoltre presente che l’obbligo della segnalazione interessa non solo l’attività ispettiva, ma anche quella più generale di vigilanza che viene esercitata dall’Istituto sulla documentazione acquisita agli atti, nell’esercizio delle sue attività istituzionali per verificarne la legittimità e la correttezza ai fini dei provvedimenti da adottare (vedansi, ad esempio, l’ipotesi di cui al punto 5, le regolarizzazioni spontanee, le omissioni rilevate in occasione di rilascio di certificazioni, etc).

B) MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE

L’obbligo della comunicazione è posto a carico “dei soggetti pubblici” e quindi degli Enti o le Amministrazioni titolari dell’esercizio di “attività ispettive o di vigilanza”. Al riguardo, per analogia, si richiama quanto già detto con circolare n.51047 RCV, 289 LEG/102 del 13.5.86 che testualmente recita:

“Secondo la più accreditata dottrina e giurisprudenza, in una struttura amministrativa organizzata gerarchicamente, l’obbligo del rapporto (ora, per effetto del disposto dell’art.331 C.p.p. “denuncia”) può considerarsi adempiuto quando i fatti siano riferiti al superiore gerarchico”.

Il singolo funzionario che ha rilevato i fatti configurabili come violazioni fiscali è pertanto sollevato da ogni responsabilità circa l’adempimento

dell’obbligo della comunicazione dal momento in cui ha riconsegnato, secondo i modi già in uso, la pratica trattata, completa, ovviamente, di quanto necessario per consentire l’adempimento stesso.

È necessario quindi che i singoli uffici, in relazione alle proprie strutture organizzative in atto, adottino opportuni accorgimenti per rilevare le varie fasi di passaggio della pratica e quindi l’avvenuto adempimento dell’obbligo della comunicazione.

Per quanto riguarda, in particolare, i casi in cui le fattispecie di cui al punto precedente sono state rilevate nel corso di una ispezione e quindi riportate nel relativo verbale, l’ispettore di vigilanza consegnerà gli atti all’Ufficio corredandoli con una nota da redigere secondo lo schema all. 1.

L’Ufficio, dal canto suo, provvederà ad effettuare la comunicazione al Comando della Guardia di Finanza secondo lo schema all.2 a firma del Dirigente la Sede, corredata da un estratto del verbale ispettivo, composto dalla prima, dall’ultima e dalle pagine relative all’esito dell’ispezione per la parte che interessa, nonché, se non esaurientemente indicato nel verbale, da un elenco nominativo dei soggetti interessati alle violazioni, con l’indicazione dell’importo imponibile e del periodo di riferimento.

Per snellire gli adempimenti connessi all’applicazione della norma in argomento è opportuno che in presenza di fattispecie rilevanti ai fini della comunicazione al Comando della Guardia di Finanza, i verbali ispettivi, nella parte relativa all’esito, vengano articolati per punti a seconda del tipo di omissioni rilevate e contengano anche esaurienti notizie circa gli importi e i soggetti interessati.

Per quanto concerne invece le violazioni rilevate in sede amministrativa la comunicazione verrà attivata mediante una lettera simile a quella di cui all’allegato 2 con l’esposizione delle risultanze delle verifiche e dei riscontri fatti sulla base di atti acquisiti fornendo, sempre come detto sopra, l’elenco dei soggetti interessati con l’indicazione dell’importo imponibile e dei periodi di riferimento.

Appare ovvio che qualora i fatti riguardanti le violazioni contributive debbano formare oggetto di apposita denuncia all’Autorità giudiziaria in quanto rilevanti anche dal punto di vista penale, la denuncia stessa, completata dei dati sopraindicati dovrà essere trasmessa, in copia autentica, anche al Comando della Guardia di Finanza.

C) TERMINI DELLA COMUNICAZIONE

Per quanto attiene ai tempi necessari per adempiere al disposto legislativo di che trattasi appare ovvio che essi, in analogia a quanto previsto dal comma 2, dell’art. 331 del c.p.p. per i fatti penalmente rilevanti, devono essere in stretta sequenza temporale alla redazione degli atti che concludono gli accertamenti e le verifiche nella loro globalità.

Si ritiene opportuno, infine, che vengano presi contatti con i locali Comandi della Guardia di Finanza al fine di realizzare, nel concreto della casistica, una più efficace collaborazione per la lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale e contributiva.

IL DIRETTORE GENERALE  F.to BILLIA

All. 1

Al Dirigente l’ufficio

S E D E

Oggetto: Ditta

Art.19 legge 413/91.

In relazione al verbale di accertamento del ………… a carico della ditta in oggetto redatto dal/i sottoscritto/i ispettori di vigilanza, si informa che sono state rilevati ai punti ………… fatti che possono costituire violazioni tributarie.

Tanto si comunica per gli adempimenti di cui all’art.19, primo comma, lettera d) della legge 413/91.

…….Ispettor… di vigilanza

…………,…………………………………………………………

All. 2

Al Comando della Guardia  di Finanza

Oggetto: Comunicazione ex art.19 lett.d)  legge 30.12.1991 n.413.

Ai sensi e per gli effetti del disposto legislativo in oggetto si comunica che a seguito di ispezione/verifica amministrativa effettuata nei confronti della ditta ……………………. Via…………………………………………………………… partita IVA /cod. Fisc………., esercente attività ……………….si è venuti a conoscenza dei fatti appresso indicati che possono configurarsi come violazioni tributarie (1):

1) ………………..

2) ………………..

…………………..

…………………..

Al riguardo si allega la seguente documentazione:

1) ………………..

2) ………………..

IL DIRIGENTE LA SEDE

……..,……….

(1) Nell’ipotesi di accertamento ispettivo fare rinvio ai punti indicati nel verbale di accertamento.

Inps: Circolare n. 121/1992 del 06.05.1992 Oggetto: Art.19, primo comma, lettere d), e) della legge n.413 del 30.12.1991. Norme applicative.<

Inps PDF: Circolare n. 121/1992 del 06.05.1992 Oggetto: Art.19, primo comma, lettere d), e) della legge n.413 del 30.12.1991. Norme applicative.<

Altra fonte: Circolare n. 121/1992 del 06.05.1992 Oggetto: Art.19, primo comma, lettere d), e) della legge n.413 del 30.12.1991. Norme applicative.<

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply