Obbligo a decorrere dal 12 ottobre 2017 di trasmissione, a carico dei datori di lavoro, della comunicazione in via telematica all’INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportano la assenza dal lavoro di almeno un giorno…

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala l’Obbligo a decorrere dal 12 ottobre 2017 di trasmissione, a carico dei datori di lavoro, della comunicazione in via telematica all’INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportano la assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

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Obbligo dal 12 ottobre 2017 di trasmissione, a carico dei datori di lavoro, della comunicazione in via telematica all’INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportano la assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, ciò ai sensi del Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016< (Allegato ILA<) adozione del Regolamento interministeriale sul sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 12 ottobre 2016, il quale stabiliva che tale obbligo sarebbe entrato in vigore dal 12 aprile 2017 (sei mesi dall’adozione del decreto), il successivo decreto milleproproghe< (LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 <) ha però modificato tale termine in dodici mesi con la finalità di consentire all’INAIL di predisporre la procedura telematica.

L’obbligo è previsto dall’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lett. r) del D. Lgs. n. 81/2008:

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

“comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni”

Per la violazione dell’ art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lett. r) (infortuni superiori ad un giorno) del D. Lgs. n. 81/2008<:

il datore di lavoro e il dirigente sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro ai sensi dell’Art. 55, comma 5 lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008<.

Allegato< ILA

DECRETO 25 maggio 2016, n. 183<

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<. (16G00196) (GU Serie Generale n.226 del 27-09-2016 – Suppl. Ordinario n. 42<) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/2016

Art. 1<Art. 2<Art. 3<Art. 4<Art. 5<Art. 6<Art. 7<Art. 8<.

SINP – ALLEGATO A<Allegato B<Allegato C<Formati di trasmissione dati del sistema informativo SINP<2.1 MINISTERO DEL LAVORO<2.2 INAIL<2.3 REGIONI<2.4 REGIONI – INAIL<2.5 INAIL SETTORE NAVIGAZIONE<2.6 MINISTERO DELLA SALUTE<2.7 FORZE ARMATE – POLIZIA – VVF<2.8 FORZE ARMATE<2.9 FORZE POLIZIA<2.10 VVF<Allegato D<Servizi di cooperazione applicativa<;  Figura 1 – Profilo sincrono<Figura 2 – Profilo Asincrono<Allegato E<Scheda Output Fruitori<Allegato F<Enti fornitori<

vigenti al 07-10-2017

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<, e successive modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123<, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito indicato come decreto legislativo n. 81 del 2008<;

Visto, in particolare, l’articolo 8, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008< con il quale viene istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro e, comma 4, con il quale vengono definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400<, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali< di seguito indicato come decreto legislativo n. 196 del 2003<;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82<, e successive modificazioni, recante il codice dell’amministrazione digitale< di seguito indicato come decreto legislativo n. 82 del 2005<;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 32393< recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, con il quale si prevede la soppressione dell’ISPESL e dell’IPSEMA e la loro incorporazione all’INAIL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e, in particolare, gli articoli da 244 a 264 recanti il regolamento attuativo dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81<, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle forze armate;

Visto il parere del garante per la protezione dei dati personali del 31 marzo 2008< reso sullo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla legge 3 agosto 2007, n. 123<, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerati i contenuti del protocollo di intesa 2007 allegato alla delibera INAIL n. 285 del 25 luglio 2007<, in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l’INAIL, l’ISPESL e l’IPSEMA condividevano l’impegno di realizzare un programma di collaborazione, con definizione dei rispettivi ruoli di committenti, utilizzatori e fornitori, finalizzato all’impostazione ed allo sviluppo in progress del SINP per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze;

Acquisita l’intesa con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008< per la disciplina delle speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative;

Acquisiti i pareri del garante per la protezione dei dati personali espressi in data 7 luglio 2011 e in data 12 giugno 2014;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 21 dicembre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 3 aprile 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988<, effettuata con nota n. 519 in data 28 gennaio 2016;

Adottano il seguente regolamento:

Art. 1< Definizioni<

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «SINP», il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008<;

File Allegato<

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