Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala le novità rispetto al Durc On Line, art. 54 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50<
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Novità Durc On Line, art. 54 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50.<
TITOLO IV MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, CAPO II MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA’ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI
Art. 54 (Documento Unico di Regolarità Contributiva)<
1. Il documento unico di Regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015<, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015<, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193<, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225< (Allegato<), è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di Regolarità di cui all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015<.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “DURC On Line” l’elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di Regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio “DURC On Line” in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell’ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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