Nota INL prot n. 6152/2017 del 10.07.2017 sulla Competenza in merito all’esecuzione della sanzione amministrativa di cui all’art. 22, comma 12 ter, D.Lgs. n. 286/1998

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Nota INL prot n. 6152/2017 del 10.07.2017 sulla Competenza in merito all’esecuzione della sanzione amministrativa di cui all’art. 22, comma 12 ter, D.Lgs. n. 286/1998<.

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Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota 10 luglio 2017 prot. n. 6152<

Nota INL prot n. 6152/2017 del 10.07.2017<

Competenza in merito all’esecuzione della sanzione amministrativa di cui all’art. 22, comma 12 ter, D.Lgs. n. 286/1998.<

Oggetto: competenza in merito all’esecuzione della sanzione amministrativa di cui all’art. 22, comma 12 ter, D.Lgs. n. 286/1998.<

L’Ufficio in indirizzo ha formulato richiesta di parere in ordine alla competenza di questa Amministrazione in ordine alla commisurazione ed esecuzione della sanzione accessoria di cui all’art. 22, comma 12 ter, applicata dal Giudice in sentenza.

In proposito, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si osserva quanto segue

Com’è noto, il D.Lgs. n. 109/2012 nel dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE concernente “norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, ha apportato modifiche al T.U. immigrazione di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare l’art. 1 ha introdotto una specifica sanzione amministrativa accessoria, consistente nel pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, che viene applicata dal Giudice nella sentenza di condanna per il relativo reato.

Il comma 2, dell’art. 1 citato, ha stabilito che “i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali” .

Dalla norma risulta inoltre, che “i proventi derivanti dall’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all’articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati “.

Ciò premesso ed in risposta al quesito proposto, si evidenzia che ad oggi non risulta ancora adottato il citato decreto recante la determinazione dei criteri e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria applicata dal Giudice.

Ne consegue che sino all’emanazione del decreto in parola – che ha natura integrativa del precetto di legge – la determinazione della sanzione accessoria di cui al comma 12-ter dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non risulta concretamente quantificabile, con conseguente impossibilità di applicazione ed esecuzione.

Ad avviso di quest’Ufficio, inoltre, atteso che i proventi in questione alimentano in misura preponderante (60%) il fondo rimpatri di cui all’articolo 14-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, istituito, presso il Ministero dell’interno, si ritiene che debba escludersi, salvo diversa indicazione contenuta nel previsto decreto, che l’esecuzione della sanzione accessoria possa essere di competenza di questa Amministrazione.

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