Nota INL 10174/2017 del 20.11.2017 Oggetto: sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili del 22 settembre 2017, n. 22082 – chiarimenti operativi.

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Nota INL 10174/2017 del 20.11.2017 Oggetto: sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili del 22 settembre 2017, n. 22082 – chiarimenti operativi.<

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Oggetto: sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili del 22 settembre 2017, n. 22082< – chiarimenti operativi.

Con sentenza n. 22082 del 22 settembre 2017 la SS.UU.< della Cassazione si sono pronunciate sull’interpretazione degli artt. 6 e 14, ultimo comma, L. n. 698/1981, esprimendo il principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione”

Tale principio trae origine dal precedente orientamento delle SS.UU. di cui alla sentenza n. 890 del 1994 che riconoscendo la permanenza dell’obbligo solidale anche nel caso di mancata identificazione dell’autore dell’illecito già postulava una autonomia del rapporto pubblicistico intercorrente tra la PA e il trasgressore e il rapporto privatistico di regresso tra quest’ultimo e l’obbligato solidale. La Corte, infatti, così argomentava “in tema di sanzioni amministrative, qualora sussista, per la commessa violazione, la responsabilità solidale di più soggetti, l’omessa contestazione della violazione a colui che l’ha concretamente posta in essere non estingue l’obbligazione in capo all’obbligato solidale”, atteso che “l’identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell’ordinanza – ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale”.

La suesposta autonomia dei due rapporti – pubblicistico e privatistico – consente alla Suprema Corte del 2017 di argomentare – seppure con qualche distinguo –l’irrilevanza di talune vicende afferenti il rapporto pubblicistico sul rapporto privatistico. Proprio in ragione delle articolate considerazioni contenute nella sentenza appare opportuno fornire alcune precisazioni volte a fare sintesi delle indicazioni già fornite sul punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come chiarito dalla giurisprudenza, l’obbligazione solidale non viene travolta dall’eventuale estinzione dell’obbligazione “principale” nei seguenti casi:

a: mancato perfezionamento della procedura di notificazione del verbale unico e/o dell’ordinanza nei confronti del trasgressore.

Nel caso in cui il vizio di notifica nei confronti del trasgressore riguardi il verbale, l’ufficio legale e del contenzioso procederà all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione nei confronti esclusivamente dell’obbligato solidale; ove, invece, l’ordinanza sia stata comunque emessa nei confronti di entrambi i soggetti si provvederà all’annullamento in autotutela di quella emessa a carico del trasgressore con conseguente successiva iscrizione a ruolo del titolo riguardante l’obbligato solidale. Nel caso in cui sia stato instaurato il giudizio ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 da parte di entrambi gli obbligati, fermo restando l’annullamento dell’ordinanza nei confronti del trasgressore anche in corso di causa, l’attività difensiva sarà evidentemente volta, sulla scorta dei principi espressi dalla sentenza in discussione, ad ottenere la conferma dell’atto impugnato nei confronti dell’obbligato solidale.

L’ufficio legale opererà nello stesso modo anche laddove, a fronte di una corretta notifica del verbale nei confronti di entrambi gli obbligati, il difetto di notifica riguardi il provvedimento ingiuntivo e lo stesso sia stato impugnato. È evidentemente sempre possibile riemettere, nel rispetto del termine prescrizionale di cui all’art. 28 della L. n. 689/1981 e sempreché non sia intervenuta medio tempore una sentenza in favore dell’obbligato solidale, l’ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasgressore.

b: mancata o erronea identificazione del trasgressore.

Nelle ipotesi in cui il trasgressore dovesse risultare sconosciuto o irreperibile si potrà procedere con la notifica dell’ordinanza ingiunzione nei confronti del solo obbligato in solido che sia stato, invece, correttamente individuato. Tale possibilità, alla luce della sentenza in discussione, deve ritenersi praticabile anche nel caso in cui l’ordinanza sia stata emessa nei confronti di un trasgressore rivelatosi ante causam o nel corso del giudizio privo di legittimazione passiva rispetto al provvedimento ingiuntivo. Naturalmente l’ordinanza emessa erroneamente nei confronti del soggetto privo di legittimazione passiva dovrà essere annullata in autotutela.

Diversamente, nel caso in cui il trasgressore sia deceduto, la Corte postula, come già sostenuto con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 146 del 4 febbraio 2004, il venir meno della responsabilità solidale in ragione del principio di intrasmissibilità dell’obbligo, sancito dall’art. 7 della L. n. 689/1981, che evidentemente opera non solo nei confronti del creditore principale ma anche nei confronti del creditore in regresso. Il pagamento della sanzione da parte del coobbligato solidale effettuato prima della morte dell’autore dell’illecito comporta invece la possibilità, da parte di quest’ultimo, di agire in regresso atteso che, al momento dell’apertura della successione, “si è già estinta l’obbligazione verso la P.A., ed è già entrata a far parte del patrimonio ereditario del trasgressore la soggezione di lui al potere di reg resso del solvens”.

Resta da chiarire, infine, come si debba procedere nei casi in cui l’ordinanza-ingiunzione sia stata impugnata esclusivamente da parte di uno degli obbligati e il ricorso sia stato accolto.

In tal caso, qualora l’accoglimento del ricorso sia fondato su motivi attinenti al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (insussistenza del rapporto lavorativo ovvero dei fatti costituenti illecito) e la sentenza sia passata in giudicato, l’annullamento giudiziale dell’ordinanza ingiunzione, incidendo sulla sussistenza del rapporto obbligatorio di tipo “pubblicistico” ovvero inerente la “potestas puniendi“ della P.A., comporterà anche l’annullamento in autotutela dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del soggetto che non ha proposto l’opposizione. Ciò in quanto l’argomentata autonomia dei due obblighi non comporta che il venir meno della comune causa pubblicistica non incida su entrambi i rapporti laddove l’iniziativa giudiziale sia intrapresa da una sola parte

In altri termini la verifica giudiziale circa l’infondatezza dell’esercizio del potere sanzionatorio comporta l’obbligo da parte della P.A. di uniformarsi al giudicato anche in relazione all’identica responsabilità posta a carico del soggetto non attivatosi in giudizio. Del resto in tal senso depone, in numerosissimi precedenti afferenti all’opposizione a cartella esattoriale, la giurisprudenza di merito.

Ne consegue che nel caso in cui, medio tempore, sia stata effettuata l’iscrizione a ruolo del titolo non opposto o emessa cartella esattoriale, si dovrà procedere con il provvedimento di discarico chiedendo, ove necessario, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di annullare la relativa cartella.

Per tale motivo anche nel caso di cui alla precedente lett. a), come del resto già accennato, laddove la sentenza di merito risulti favorevole all’obbligato solidale non sarà possibile riemettere l’ordinanza ingiunzione nei confronti del trasgressore che sia stato successivamente correttamente identificato.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno, per sancire l’autonomia dei due rapporti obbligatori oltre che per consentire un più agevole esercizio dell’autotutela, che gli Uffici legali, ferma restando l’unicità del rapporto ex art. 17 della L. n. 689/1981, identifichino l’ordinanza ingiunzione destinata all’obbligato in solido con una numerazione distinta rispetto a quella utilizzata per l’ordinanza a carico del trasgressore (es. n.1-0/2017 per il trasgressore e n.1-1/2017 per l’obbligato solidale).

Nota INL 10174/2017 del 20.11.2017 Oggetto: sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili del 22 settembre 2017, n. 22082 – chiarimenti operativi.<

Nota INL 10174/2017 del 20.11.2017 INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010174.20-11-2017<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22082/2017 del 22.09.2017<

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