NOTA DIRETTORIALE 23 GENNAIO 2017 PROT.N.41/454 Oggetto: Art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Chiarimenti operativi. in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzio

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la NOTA DIRETTORIALE 23 GENNAIO 2017 PROT.N.41/454 Oggetto: Art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Chiarimenti operativi. in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti<..

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<<Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<<

NOTA DIRETTORIALE 23 GENNAIO 2017 PROT.N.41/454 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali e Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro<

NOTA DIRETTORIALE 23 GENNAIO 2017 PROT.N.41/454 (281,2 KB) m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000454.23-01-2017 Oggetto: Art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Chiarimenti operativi.<

Con la nota del 23 gennaio 2017 sono forniti chiarimenti in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, in conseguenza delle modifiche apportate alla legge 12 marzo 1999, n. 68 dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151.<

Nota del 23 gennaio 2017< – Oggetto: Art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Chiarimenti operativi.

Si forniscono, di seguito, chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, in conseguenza delle modifiche apportate alla legge 12 marzo 1999, n. 68 dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151.

1. Premessa

L’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2015 ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2017, l’abrogazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 68 del 1999, secondo cui per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità si applicava solo in caso di nuove assunzioni. Analogamente, il successivo comma 2 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 151 del 2015, ha previsto, sempre con effetto dal 1 gennaio 2017, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la soppressione dell’ art. 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, nella parte in cui prevedeva l’insorgenza dell’obbligo di assumere lavoratori con disabilità solo in caso di nuova assunzione.

2. Presentazione del prospetto informativo.

I datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 2 novembre 2010.

Viceversa, per i suindicati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, resta fermo l’obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, sulla base della disciplina vigente, atteso il cambiamento della loro situazione occupazionale.

Ai sensi della citata normativa, difatti, si assume a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente, tenuto conto che il prospetto non va presentato se i datori di lavoro non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Resta naturalmente fermo l’obbligo di presentazione del prospetto, secondo la disciplina vigente, per le annualità successive.

3. Obblighi assunzionali.

In merito all’adempimento dell’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, si evidenzia che, stante la richiamata abrogazione della disposizione di rango primario contenuta nel comma 2, dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, risulta conseguentemente abrogata, in via implicita, sempre con effetto dal 1 gennaio 2017, la previsione transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, che consentiva ai datori di lavoro in parola e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione. Ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall’articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, e rispetto ai quali non trovava applicazione l’abrogato comma 2 dell’articolo 2 del menzionato d.P.R. 333 del 2000, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

Normativa Portale Cliclavoro<

Ispettorato Nazionale del Lavoro<

Documentazione INL<

News ILA lavoro 2017<<

News ILA sicurezza 2017<<

News ILA lavoro 2016<<

News ILA sicurezza 2016<<

Ispettori del lavoro Associati<<

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<<

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply