Modifiche al DM Poletti. Incentivi per il personale di ruolo della Agenzia da destinare al personale che concorre all’efficace svolgimento dell’attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi.

Modifiche al DM Poletti. Incentivi per il personale di ruolo della Agenzia da destinare al personale che concorre all’efficace svolgimento dell’attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi, destinando una quota parte per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza, del buon andamento degli uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare

[DECRETO MLPS 6 marzo 2018 Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare; DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016; Relazione Illustrativa Documenti della Camera dei Deputati; Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 novembre 2014; RISOLUZIONE della Agenzia delle Entrate N.70/E del 24/07/2014; DOSSIER N. 94 Nota di Lettura, Servizio di Bilancio. “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 178)”; decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145; ]

DECRETO MLPS 6 marzo 2018 Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. (18A03465) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2018)

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 6 marzo 2018 Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. (18A03465) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2018)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’art. 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare»;

Visto il comma 1, lettera d), del predetto art. 14, secondo il quale «il trenta per cento dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all’art. 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato (…)»;

Considerato che la disposizione prevede che le predette somme siano riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, affinché siano utilizzate per finanziare misure volte «ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare»;

Considerato che le misure dirette alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2014, con il quale sono state definite le citate misure, nell’ambito delle quali è previsto uno specifico incentivo per l’utilizzo del mezzo proprio, da parte del personale ispettivo, per lo svolgimento dell’attività di vigilanza;

Visto l’art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante la disciplina del «trattamento di missione» che prevede, fra l’altro, una «specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio»;

Considerata l’opportunità di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2014, al fine di una migliore gestione delle risorse indicate nell’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145 del 2013, anche in relazione ai contenuti del citato art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1

Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare

  1. Le somme previste dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sino a concorrenza del limite massimo di 10 milioni di euro sono riassegnate al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare le misure di cui all’art. 3 riservate al personale di ruolo dell’Agenzia, nonché iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
  2. Le misure di cui al comma 1 possono essere destinate al personale che concorre all’efficace svolgimento dell’attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi.
  3. Le somme eccedenti i 10 milioni di euro sono versate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2

Ripartizione delle somme tra gli uffici

  1. L’Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra gli uffici le somme di cui all’art. 1 secondo criteri oggettivi individuati con proprie determinazioni.
  2. L’Ispettorato destina una quota parte delle somme di cui all’art. 1, comma 1, fino al 10 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza, del buon andamento degli uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Art. 3

Definizione delle misure di incentivazione al personale di ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro

  1. Al fine di favorire una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito delle proprie competenze e della propria autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse riassegnate disponibili, stabilisce la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge attività ispettiva, ivi compreso il riconoscimento di specifiche indennità a favore di chi svolge tali attività in condizioni e orari disagiati o con l’utilizzo del mezzo proprio, anche in applicazione dell’art. 19, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016.

Il presente decreto è trasmesso, per i controlli di competenza, all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 6 marzo 2018

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 867

DECRETO MLPS 6 marzo 2018 Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. (18A03465) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2018)

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 6 marzo 2018 Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. (18A03465) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2018)

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((…)), per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU n.300 del 23-12-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).

Testo in vigore dal: 24-9-2015

Art. 14

(Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare).

  1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
  2. a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190;
  3. b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151));
  4. c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

((d) il trenta per cento dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:))

1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016

[Nota: Relazione Illustrativa Documenti della Camera dei Deputati]

Art. 19.

(Trattamento di missione)

  1. Al personale ispettivo dell’Ispettorato, nonché dell’INPS e dell’INAIL, compete, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, il medesimo trattamento di missione. Il trattamento di missione è disciplinato dal presente articolo, e, per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibile, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
  2. Al personale di cui al comma 1 compete, per le missioni da svolgere in un comune o in una località diversa dalla sede di servizio:
  3. a) un’indennità chilometrica nella misura indicata dall’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, in caso di utilizzo del mezzo proprio;
  4. b) una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio. La misura dell’indennità è individuata, compatibilmente con le risorse disponibili, con provvedimento del direttore, ed è corrisposta sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio;
  5. c) in relazione alla sola attività di vigilanza, un’indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; la misura dell’indennità può essere modificata con apposito provvedimento del direttore in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;
  6. d) il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate per il vitto. In ogni caso, per le trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per un pasto nel limite giornaliero di euro 22,26; per quelle di durata superiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per due pasti nel limite complessivo di euro 44,26;
  7. e) il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore;
  8. f) il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle relative ai mezzi di trasporto urbano, effettivamente e direttamente sostenute e documentate.
  9. L’indennità di cui al comma 2, lettera c), non è dovuta:
  10. a) per missioni di durata inferiore alle 4 ore;
  11. b) per missioni da svolgersi in comuni o località distanti meno di 10 km dall’ordinaria sede di servizio, ovvero dal luogo di dimora abituale del dipendente.
  12. Con direttiva del direttore sono definiti gli aspetti di dettaglio inerenti le modalità e i criteri per il riconoscimento delle indennità e dei rimborsi di cui al presente articolo.
  13. Agli organi dell’Ispettorato si applica il trattamento di missione del personale dirigenziale.
  14. Al fine di una corretta gestione delle risorse assegnate il direttore, per il tramite dei competenti uffici, provvede ad un monitoraggio periodico delle spese inerenti le attività di cui al presente articolo.

Corte dei Conti 0010000 – 06/04/2016 – SCCLA – PCGEPRE – A

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 novembre 2014

Decreto incentivi – utilizzazione del personale ispettivo, interventi di carattere organizzativo della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l’articolo 14, comma 1 lettera b), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 che introduce un aumento del 30% dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
VISTA altresì la lettera c), del predetto articolo 14 che raddoppia gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle predette sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nonché ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014;

VISTA la nota prot. n. 12666 del 23 giugno 2014 del Ministero dell’economia e finanze che, a seguito della richiesta della Direzione generale per l’attività ispettiva prot. n. 6115 del 26 marzo 2014, comunica l’istituzione del capitolo di entrata 2573 art. 13;

VISTA la risoluzione della Agenzia delle entrate n. 70 del 24 luglio 2014 che, a seguito della richiesta della Direzione generale per l’attività ispettiva prot. n. 11540 del 24 giugno 2014, ha istituito il codice tributo 79AT;
CONSIDERATO che il citato capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è destinato a misure “finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare

PRESO ATTO che le predette misure sono da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

DECRETA

Articolo 1

(Misure di incentivazione, beni strumentali e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare)

  1. I maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui all’articolo 14, comma 1 lettere b) e c), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sino a concorrenza del limite massimo di 10 milioni di euro, sono destinati, in applicazione del comma 1, lettera d) n. 2, del medesimo articolo 14, al finanziamento:
  2. a) delle misure di cui all’articolo 3 del presente decreto, volte ad incentivare lo svolgimento della attività di vigilanza anche in orari serali o notturni;
  3. b) delle misure di cui all’articolo 4 del presente decreto, volte ad incentivare il personale ispettivo a mettere a disposizione il mezzo proprio per effettuare l’attività ispettiva;
  4. c) delle misure di cui all’articolo 5 del presente decreto, volte ad incentivare il personale ispettivo ad effettuare un maggior numero di ispezioni;
  5. d) delle misure di cui all’articolo 6 del presente decreto, volte a consentire alle Direzioni del lavoro l’acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento della attività di vigilanza;
  6. e) delle iniziative di cui all’articolo 7 del presente decreto pianificate dall’Amministrazione volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
  7. Le somme eccedenti i 10 milioni di euro sono versati sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  8. Le misure incentivanti di cui al comma 1 sono riferite esclusivamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che svolge effettivamente attività di vigilanza.

Articolo 2

(Ripartizione delle somme agli Uffici)

  1. L’Amministrazione procede a ripartire tra gli Uffici territoriali, per non più di tre volte l’anno, le somme di cui all’articolo 1 del presente decreto proporzionalmente al numero delle unità di personale ispettivo che, in servizio presso ciascun Ufficio, svolge effettivamente attività di vigilanza.

Articolo 3

(Attività di vigilanza in orari serali o notturni o in giorni festivi)

  1. Al personale ispettivo disponibile a svolgere attività ispettiva in orari serali, notturni o in giorni festivi usando il mezzo proprio, è corrisposto un incentivo in relazione al grado di disagio, riconosciuto dal dirigente di riferimento sulla base di specifiche indicazioni operative fomite dalla Direzione generale per l’attività ispettiva d’intesa con la Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
  2. Sono fatti salvi ulteriori incrementi retributivi già previsti dalla contrattazione collettiva in ragione dello svolgimento di lavoro straordinario e/o festivo ed il rispetto della disciplina in materia di riposi giornalieri e settimanali.
  3. Le Direzioni territoriali del lavoro, anche sulla base di direttive della Direzione generale per l’attività ispettiva adottate d’intesa con la Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), prevedono misure di semplificazione in ordine alla autorizzazione, da parte del dirigente, allo svolgimento del lavoro straordinario che si dovesse rendere necessario nell’ambito della attività di vigilanza nonché in ordine alla tracciabilità dell’orario di lavoro effettivamente svolto.

Articolo 4

(Utilizzo del mezzo proprio)

  1. Al personale ispettivo che mette a disposizione il mezzo proprio per lo svolgimento della attività di vigilanza è corrisposto un incentivo.

Articolo 5

(Incremento del numero delle ispezioni)

  1. Al personale ispettivo è corrisposto un incentivo proporzionalmente connesso all’incremento delle ispezioni effettuate in un determinato arco temporale.
  2. Le somme assegnate a ciascun Ufficio, ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, sono utilizzate ai fini dell’incentivo di cui al primo comma in misura non inferiore al 10% del loro ammontare.

Articolo 6

(Acquisto di beni strumentali)

  1. Una quota-parte delle somme assegnate ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, nella misura non superiore al 10%, sono destinate da ciascun Ufficio territoriale, in relazione alle specifiche esigenze, all’acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento della attività di vigilanza.

Articolo 7

(Iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare)

  1. Una quota-parte dei maggiori introiti di cui all’articolo 1 del presente decreto possono essere utilizzati per il finanziamento di campagne ispettive straordinarie finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare in specifici ambiti territoriali o settoriali. Le iniziative sono pianificate dalla Direzione generale per l’attività ispettiva anche sulla base degli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 8

Accordi territoriali)

  1. Le somme assegnate a ciascun Ufficio territoriale, ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, sono ripartite tra il personale ispettivo, secondo criteri condivisi con le rappresentanze sindacali presso ciascuna Direzione del lavoro.
    Il presente decreto è trasmesso, per i controlli di competenza, all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 25 novembre 2014

Giuliano Poletti

RISOLUZIONE della Agenzia delle Entrate N.70/E del 24/07/2014 (Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti) Oggetto: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145

Oggetto: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.

L’articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, introduce disposizioni al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, la lettera b) del citato articolo 14, comma 1, dispone che “l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento”, e la lettera c) stabilisce che “gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati”.

La successiva lettera d) del medesimo articolo 14, comma 1, prevede, inoltre, che i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alle suddette lettere b) e c) sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione nonché ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Per consentire il versamento, tramite il modello F23, delle suddette somme si istituisce il seguente codice tributo:

  • “79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

  • nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
  • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
  • nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “79AT”.

Le somme riscosse con il codice tributo “79AT” sono riversate dagli agenti della riscossione al capitolo 2573 – articolo 13 del bilancio dello Stato

DIRETTORE CENTRALE

DOSSIER N. 94 Nota di Lettura, Servizio di Bilancio. “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 178)” [Art 1 (Ispettorato nazionale del lavoro), Art. 2 (Funzioni e attribuzioni), Art. 3 (Organi dell’Ispettorato), Art. 4 (Attribuzioni degli organi dell’Ispettorato), Art. 5 (Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato), Art. 6 (Disposizioni in materia di personale), Art. 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza), Art. 8 (Risorse finanziarie), Art. 9 (Rappresentanza in giudizio), Art. 10 (Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL), Art. 11 (Abrogazioni e altre norme di coordinamento), Art. 12 (Disposizioni per l’operatività dell’Ispettorato)]

Articolo 8 (Risorse finanziarie)

Il comma 1 stabilisce che i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all’Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all’Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all’Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), punto 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, per l’incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato(6) .

Il comma 2 prevede che la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve predisporre entro il 31 dicembre 2015 (secondo il termine differito dallo stesso comma 2) ed ai sensi della disciplina sul piano di razionalizzazione di ciascuna amministrazione statale(7) .

Il comma 3 afferma che i Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.

La RT ribadisce che i decreti di organizzazione dell’Ispettorato individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all’Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Sono in ogni caso trasferite all’Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all’articolo 14, comma 1 lettera d) n. 2), del D.L. n. 145/2013 le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure di incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato, già previste dallo stesso decreto-legge.

Dotazioni strumentali

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali, il trasferimento attiene principalmente alle risorse utilizzate per l’acquisto/manutenzione di supporti informatici. Ferma restando l’acquisizione di dati più aggiornati, sulla base del documento della Corte dei conti n. 40536464 del 24 luglio 2014, il Ministero del lavoro ha speso, nel corso del 2013, € 1.408.447,52.

Trasferimenti per supporti informatici

Ministero del lavoro € 1.408.447,52

Risorse ex art. 14 D.L. n. 145/2013 e ex art. 9 D.L. n. 76/2013

Per quanto concerne le risorse di cui all’articolo 14, comma 1 lettera d) n. 2), del D.L. n. 145/2013, le stesse non possono essere attualmente quantificate, in quanto legate ad una quota/parte delle somme incassate a titolo di sanzioni amministrative, nel limite massimo comunque di € 10 milioni.

Tali somme confluiscono nel capitolo di entrata 2573 – Art. 13 per essere riassegnate al capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2922.

Analogamente è a dirsi, per le risorse che andranno trasferite ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013 (conv. da L n. 99/2013) il quale prevede che le somme indicate dalla medesima disposizione “sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro”.

Tali somme confluiscono nel capitolo entrata 2573 – Art. 12 per essere riassegnate al capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2921.

Risorse per trattamenti retributivi

Verranno inoltre trasferite all’Ispettorato tutte le risorse afferenti il trattamento retributivo del personale delle aree funzionali e dirigenziali che sarà effettivamente assegnato all’Ispettorato.

In tale trasferimento saranno comunque ricomprese le risorse legate al trasferimento del personale in forza presso le sedi territoriali e la Direzione generale dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo la quantificazione analiticamente riportata nella tabella allegata, al netto delle cessazioni dal servizio previste entro il 1° luglio 2015 (data presumibile di entrata in vigore del decreto legislativo).

Nella tabella che segue sono indicati, altresì, gli importi del fondo unico di amministrazione assegnato agli uffici del territorio relativi al trattamento accessorio dell’anno 2013 del personale delle aree funzionali nonché l’importo assegnato, sempre in riferimento all’anno 2013, al personale delle aree funzionali in forza presso la DGAI.

Trattamento accessorio personale aree

comprensivo di oneri previdenziali e fiscali

Importo totale
Fondo anno 2013 uffici del territorio€10.628.758,94
Fondo anno 2013 personale DGAI€ 46.667,10
Totale€10.675.426,04

Tenuto conto del limite massimo della dotazione organica (pari a 6357 unità), il trasferimento di risorse potrà riguardare, oltre alle indicate unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, ulteriori unità di personale che, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, transiterà nei ruoli dell’Ispettorato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In sostanza, oltre alle risorse sopra indicate potranno essere trasferite ulteriori risorse legate a:

massimo n. 152 unità di personale ispettivo operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ulteriori n. 233 unità di personale amministrativo operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In corrispondenza di tali eventuali ulteriori assegnazioni dì personale all’Ispettorato sarebbero trasferite le corrispondenti risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociale.

Le risorse relative al personale saranno trasferite dai pertinenti capitoli di bilancio delle sedi centrali e territoriali del Ministero dei lavoro.

In ordine ai capitoli di bilancio interessati dai trasferimenti si segnala:

con riferimento al personale del territorio, ivi compreso il personale dirigenziale e il personale distaccato presso le sedi centrali dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno trasferite le risorse relative ai seguenti capitoli concernenti gli oneri retributivi, previdenziali e fiscali:

2911Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive (1) (4.1.2)
2914Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (3) (4.1.2)

con riferimento al personale della direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il personale dirigenziale, saranno trasferite le risorse relative ai seguenti capitoli concernenti gli oneri retributivi, previdenziali e fiscali:

2901Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive (1) (4.1.2)
2904Oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al dipendenti (1.3.1) (4.1.2)
2905Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte al dipendenti (3) (4.1.2)

Trattasi di risorse già disponibili a legislazione vigente atteso che tutto il personale che transiterà all’Ispettorato, ivi comprese le 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono attualmente tutte già finanziate.

Le risorse relative alle ulteriori unità di personale trasferito (possibili ulteriori n. 233 unità di personale amministrativo operante presso le sedi centrali del Ministero e individuabile in forza dei decreti di cui all’art. 5, comma 1 e n. 152 unità di personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero) saranno assegnate dai pertinenti capitoli di bilancio delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di provenienza dello stesso personale. Gli ulteriori capitoli di bilancio saranno pertanto individuati analiticamente in sede di emanazione dei decreti di organizzazione e funzionamento.

Inoltre il decreto prevede il mantenimento, presso la sede centrale dell’Ispettorato del “Comando carabinieri per la tutela del lavoro” e, presso le sedi territoriali, di un contingente di personale dell’Arma. Il personale dell’Arma già operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo possibili riduzioni del contingente, è pertanto sostanzialmente “trasferito” nell’ambito dell’Ispettorato, senza pertanto alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

In relazione a tale trasferimento saranno assegnate le corrispondenti risorse concernenti gli oneri retributivi, contributivi e fiscali:

4761Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Arma dei Carabinieri che presta servizio nell’interesse del Ministero del lavoro, al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell’amministrazione (1.1.1) (4.1.2) (spese obbligatorie}
4775Compensi per lavoro straordinario al personale dell’Arma dei Carabinieri (1.1.2) (4.1.2)

Risorse per le missioni

Per quanto concerne gli oneri di missione, sono di seguito indicati i dati più recenti in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Trattamenti di missione Importi 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali € 5.670.724*

INPS € 13.581.985,35**

INAIL € 2.046.802,75***

TOTALE € 21.299.512,1

* importi risultanti dallo stato previsionale 2015

** importi impegnati alla data del 31 dicembre 2014 (v. allegato 3 alla RT)

*** dato ad importi effettivamente erogati nel 2013 (v. allegato 4 alla RT)

L’art. 5 del decreto prevede altresì che, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di organizzazione “provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale dipendente dall’Ispettorato, dall’INPS e dall’INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro”.

I decreti in questione provvederanno pertanto ad uniformare il trattamento di missione già previsto per il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL senza che da ciò derivi un maggior onere a carico della finanza pubblica. In sostanza, infatti, si prevede una diversa distribuzione delle risorse per missioni in modo da garantire un identico trattamento. La disposizione, infatti, nell’ambito delle risorse annualmente già stanziate dalle diverse amministrazioni, si limita a prevedere una diversa modalità di distribuzione delle stesse fra il personale impiegato nella attività di vigilanza. Tale trattamento di missione pertanto, come esplicitamente previsto dalla disposizione, sarà quantificato in misura tale da non superare le somme complessivamente già stanziate al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL

Risorse per canoni di locazione.

Saranno inoltre trasferite le somme già previste per il pagamento dei canoni locativi delle sedi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (risultanti dall’allegato 5) rideterminate a seguito dei piani di razionalizzazione della spesa previsti dalla vigente normativa.

Sul punto si prevede che la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui predisposizione è differita di sei mesi.

Capitoli di bilancio

Il decreto autorizza inoltre il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del decreto legislativo.

È riportato al termine il prospetto sintetico dei capitoli di bilancio dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali afferenti le risorse che andranno trasferite all’Ispettorato, suddivise per spese di funzionamento e di personale. Sicuramente interessati da trasferimenti saranno i seguenti capitoli:

Capitoli bilancio Ministero lavoro e delle politiche sociali da trasferireBilancio Ispettorato
2919-2920-2952-7251-2882-2917-2918-2980-7252Spese funzionamento
2901-2902-2904-2905-2910-4761-4775-2911-2912-2914-2916Spese di personale

Dal trasferimento all’Ispettorato di personale già operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da individuarsi con il decreti di organizzazione, potranno essere interessati ulteriori capitoli di bilancio che riguardano diverse direzioni generali dello stesso Ministero

Al riguardo, il dispositivo disciplina la procedura per il trasferimento al neo istituito Ispettorato nazionale delle risorse finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alla quota parte che è ad oggi riferibile alle attività amministrative del dicastero correlate alle funzioni che a vengono trasferite al medesimo organo.

L’esame puntuale dei passaggi della RT consente di formulare alcune considerazioni sollecitando la richiesta di elementi informativi aggiuntivi rispetto a quelli concernenti i dati ivi riportati.

In particolare, sul comma 1, una prima riflessione per i profili di copertura, concerne il previsto subentro dell’Ispettorato nazionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi del dicastero del lavoro relativamente alle attività svolte dalla Direzione generale per le attività ispettive del medesimo(8) , per cui andrebbe richiesta una situazione complessiva dei rapporti giuridici in essere (debiti commerciali, ecc.) nonché in merito alla piena adeguatezza alla copertura del relativi fabbisogni delle risorse finanziarie che vengono trasferite all’Ispettorato.

Con riferimento al trasferimento delle risorse finanziarie che annualmente vengono riassegnate ex art. 14 D.L. 145/2013, pur ammettendosi la intrinseca variabilità connessa all’incasso delle sanzioni amministrativa, si sottolinea che la RT afferma che esse non possono essere attualmente quantificate mentre dovrebbe essere disponibile il dato dell’esercizio 2014(9) .

Un supplemento di chiarificazioni andrebbe richiesto anche in relazione alle risorse oggetto di riassegnazione di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 76/2013, di cui pure la RT fornisce il dettaglio dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato che sono ad oggi coinvolti, per le quali è tuttavia assente l’espresso richiamo nel dispositivo del comma 1 dell’articolo in esame.

Per quanto concerne poi l’ambito delle risorse finanziarie volte alla copertura dei fabbisogni meramente strumentali (es. informatica) del nuovo organo, dal momento che la RT fornisce un dato di spesa annuo relativo al 2013 andrebbe richiesto un aggiornamento del relativo valore a quella sostenuta nell’esercizio 2014.

Per quanto riguarda invece la quantificazione delle risorse da trasferire all’Ispettorato nazionale per la parte correlata alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti al personale trasferito (n. 89 dirigenti e n. 5.972 unità appartenenti alle aree professionali dei “livelli”), la RT fornisce un quadro dettagliato degli importi lordi di spesa (Stato), pervenendo alla definizione dell’esatto ammontare complessivo, al netto delle cessazioni maturate al 1 luglio 2015, comprensivo anche del trattamento accessorio (al 2013).

Ebbene, come già richiesto in relazione alle posizioni dirigenziali di cui è previsto il trasferimento all’Ispettorato nazionale, andrebbe richiesto un prospetto contenente il dettaglio degli oneri di spesa relativi ai singoli livelli retributivi del personale delle aree professionali, con cura di effettuare una distinzione tra componenti fisse della retribuzione (tabellare e indennità) da quelle cd. “accessorie”, in ragione annua.

Un aggiornamento al dato 2014 andrebbe poi richiesto in relazione all’ammontare lordo del fondo unico di amministrazione, che, correttamente, la RT evidenzia limitatamente alla sola quota destinata agli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al personale centrale della direzione generale per le attività ispettive, ma relativamente all’importo della spesa sostenuta nel 2013.

Inoltre, dal momento che la RT fornisce poi il dettagliato quadro “contabile” dei capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che saranno coinvolti nel trasferimento di risorse al neo istituito Ispettorato nazionale, distintamente in riferimento alla componente di personale ad oggi in servizio nelle articolazioni territoriali del dicastero e a quella invece operante presso la DG delle attività ispettive, andrebbe richiesto un quadro di massima anche delle imputazioni che saranno coinvolte, allorché, in sede di emanazione dei decreti di riordino, si dovrà provvedere anche al trasferimento di unità lavorative attualmente dislocate presso altre direzioni generali.

Un ulteriore elemento di integrazione andrebbe poi richiesto anche in relazione al previsto trasferimento all’Ispettorato nazionale anche del contingente del Reparto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il dicastero del lavoro e delle politiche sociali, di cui la RT fornisce il dettaglio dei capitoli di spesa coinvolti, separatamente per le componenti principali ed accessorie della retribuzione. Sul punto, si conferma che andrebbe richiesto una quadro degli oneri unitari anni, per gradi e qualifiche corrispondenti, sostenuti dall’Amministrazione per gli appartenenti al suddetto contingente militare, al lordo della componente contributiva e fiscale posta a carico dello Stato.

La RT riporta poi anche il quadro delle risorse che vengono trasferite per la copertura dei fabbisogni di spesa concernenti il trattamento di “missione”, per la quota di risorse distintamente riferibile alle risorse previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2015 ed a quelle riferibili all’INPS e all’INAIL relativamente al 2014. Per queste ultime, andrebbe richiesto un dato aggiornato che, per le risorse di provenienza ministeriale, aggiornato al 2015. Sul punto, la stessa RT riferisce che in sede di emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse (articolo 5) si provvederà a rideterminare in modo uniforme l’istituto del trattamento di missione per il personale trasferito all’Ispettorato nazionale, così da determinare una omogeneità a parità di funzioni.

La RT evidenzia infine il quadro di sintesi dei capitoli del bilancio dello Stato, relativamente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le cui dotazioni saranno coinvolte nel trasferimento di funzioni alla istituendo Ispettorato nazionale, ivi separando tra quelli che interesseranno la copertura di fabbisogni per spese di funzionamento della stessa da quelli che invece verranno ridotti per il trasferimento di personale, a copertura delle relative spese(10) .

Sul punto, non ci sono osservazioni.

6) L’articolo 14 del decreto-legge in questione contiene misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare. La lettera d) prevede che i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni ivi previste alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:

al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, per essere destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

7) Disciplina di cui all’art. 2, comma 222-quater, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
8) Quanto alla situazione debitoria complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ammontare, tra residui passivi di bilancio (970,6 mln di euro) e la quota di debiti “perenti” ai fini contabili (3.549 mld di euro) risulterebbe complessivamente pari a 4,5 mld di euro. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, Referto sul Rendiconto Generale dello Stato 2014, Volume II, pagina 133-134.
9) Dalla ricognizione dei dati riportati nel referto sul Rendiconto generale dello Stato è possibile al momento solo avere un quadro esauriente, tra le voci richiamate dalla RT, della dinamica registrata dal capitolo 2573 dello stato di previsione dell’entrata (entrate genericamente destinate ad essere riassegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per cui, a fronte di un accertato complessivo di 84,7 milioni di euro nel 2014, si sarebbero incassati complessivamente 53,4 milioni di euro. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS. RR. in sede di controllo, doc. cit. , Volume II, pagina 135.
10) Una puntuale ricostruzione degli stanziamenti di spesa relativi al bilancio 2014 assegnati alla responsabilità della Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è contenuta nel referto sul rendiconto generale dello Stato, da cui emerge che a tale ripartizione del dicastero sono stati assegnati 38,359 milioni di euro di stanziamenti in termini di competenza, di cui 37,706 milioni di impegni maturati e 35,477 milioni erogati. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, Referto sul Rendiconto Generale dello Stato 2014, Volume II, pagina 131.

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (GU n.333 del 29-12-1973 – Suppl. Ordinario )

Art. 15.

Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un’indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. (1) ((2))

L’uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all’uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.

Nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l’osservanza delle condizioni stabilite; nel comma precedente, l’uso di un proprio mezzo di trasporto.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell’ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell’ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, nè alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che “La misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo”.

AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l’art. 5, comma 1) che “La misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo”.

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