Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala il Messaggio INPS n. 4988 del 12 dicembre 2017< chiarimenti in merito alle modalità di accredito figurativo per maternità ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2001<.
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Messaggio INPS n. 4988 del 12 dicembre 2017< chiarimenti in merito alle modalità di accredito figurativo per maternità ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2001.
Gestione dipendenti pubblici – chiarimenti sull’accredito figurativo per maternità ex art. 25 D.lgs. n. 151/2001
Pervengono da parte delle Sedi numerose richieste di chiarimento in merito alle modalità di accredito figurativo per maternità ai sensi dell’art. 25 del D. lgs. n. 151/2001.
Com’è noto, la norma in esame prevede in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità, di cui agli artt. 16 e 17 dello stesso decreto legislativo, per eventi verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere all’atto della domanda di accredito almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La stessa norma prevede che la contribuzione figurativa è accreditata secondo le diposizioni di cui all’art. 8 della legge n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento da riconoscere.
Tale condizione è soddisfatta soltanto se il periodo non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione.
Ne consegue che l’istanza di accredito figurativo, ai sensi del citato art. 25, presuppone sempre una preventiva consultazione delle banche dati per accertare che il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità non sia già coperto da altra contribuzione.
Può accadere inoltre che il periodo in questione sia solo parzialmente coperto da altra contribuzione in un altro fondo, a titolo esemplificativo nel FPLD.
Anche in tale ipotesi, l’operatore di Sede, prima di procedere all’accredito della contribuzione figurativa nella gestione pubblica, dovrà accertare se l’assenza di contribuzione figurativa per maternità nel fondo privato derivi da un mancato accredito della stessa ovvero non vi era titolo all’accredito in quanto il precedente rapporto di lavoro era estinto.
Se a seguito della verifica sia accertata l’inesistenza di un rapporto di lavoro, la Sede potrà procedere al riconoscimento dell’evento maternità nella gestione pubblica mediante accredito figurativo ex art. 25 D.lgs. n. 151/2001, per i soli periodi non coincidenti con quelli coperti da altra contribuzione (figurativa o effettiva) presso altri fondi.
Viceversa, nei casi in cui il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità sia coperto anche parzialmente da contribuzione e si accerti che l’evento maternità si colloca all’interno di un rapporto di lavoro, non si potrà procedere al riconoscimento nella gestione pubblica, anche se non vi è copertura figurativa nel fondo privato. In tal caso, infatti, l’accredito va richiesto nel fondo in cui la dipendente era a suo tempo iscritta in costanza di rapporto di lavoro.
Messaggio INPS n. 4988 del 12 dicembre 2017< chiarimenti in merito alle modalità di accredito figurativo per maternità ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2001<.
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