Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 Oggetto: Polo unico per le visite fiscali. Accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni al servizio telematico Richiesta visita medica di controllo. Chiarimenti. Allegato 1; Allegato 2;

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala il Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 Oggetto: Polo unico per le visite fiscali. Accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni al servizio telematico Richiesta visita medica di controllo. Chiarimenti.< Allegato 1<Allegato 2<;

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Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 Oggetto: Polo unico per le visite fiscali. Accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni al servizio telematico Richiesta visita medica di controllo. Chiarimenti.<

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 – Link<

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 – PDF<

Allegato 1<Allegato 2<Messaggio Hermes n. 3265/2017<Circolare INPS n. 118 del 12 settembre 2011<

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi 

Roma, 26-09-2017

Messaggio n. 3685<

OGGETTO:Polo unico per le visite fiscali. Accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni al servizio telematico Richiesta visita medica di controllo. Chiarimenti. 

Si fa riferimento alle modalità di richiesta, da parte di Pubbliche amministrazioni, di credenziali per l’accesso al servizio on line di Richiesta visita medica di controllo, contenute nella Circolare n. 118 del 12 settembre 2011<.

In particolare, la Circolare n. 118/2011<, da ultimo richiamata dal Messaggio Hermes n. 3265/2017<, dispone che, in caso di datore di lavoro pubblico, il modulo di richiesta delle credenziali debba essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente.

In proposito, si chiarisce che le predette indicazioni, contenute nella citata circolare, vanno lette nel senso per cui titolato ad autorizzare la richiesta di abilitazione in favore dei funzionari individuati è il legale rappresentante, un suo delegato, ovvero i soggetti da questi ultimi espressamente incaricati.

Per semplificare le modalità di abilitazione, la modulistica di richiesta, da parte delle aziende private e pubbliche, è stata unificata in due nuovi moduli, SC65 e SC62, che si allegano; il modello SC65 deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione del datore di lavoro, mentre il modello SC62 deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione presentata direttamente dal dipendente individuato per l’accesso al servizio. In tale ultimo caso, il modulo prevede sia la firma del dipendente, che del datore di lavoro (legale rappresentante dell’ente o soggetto da questi delegato o soggetto incaricato) per autorizzazione.

Nel modulo SC62, in presenza di soggetto che sottoscrive per autorizzazione la richiesta in argomento in qualità di delegato del legale rappresentante e/o di incaricato come sopra definito, è necessario allegare alla richiesta di abilitazione il documento di delega/incarico, conferito dal datore di lavoro.

Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di richiesta e rilascio delle credenziali di accesso, la presentazione delle richieste ed il ritiro del PIN, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, possono essere effettuate anche come di seguito esposto, oltre che come già indicato nella citata circolare 118/2011<:

compilazione e sottoscrizione del modulo (modello SC65 o SC62);

invio a mezzo PEC del modulo compilato e sottoscritto alla sede dell’INPS territorialmente competente allegando:

copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i

l’eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentate qualora l’autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest’ultimo;

la sede INPS, dopo aver provveduto all’attivazione del PIN, comunica all’ente richiedente, a mezzo PEC, la disponibilità dello stesso e lo invita a ritirarlo. Il ritiro potrà essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante e/o suo delegato come sopra previsto;

l’operatore INPS, al momento del ritiro, verifica che l’incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del PIN e fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei PIN ritirati.

Nel caso in cui gli utenti da abilitare abbiano già il PIN (anche se da convertire in PIN dispositivo), l’invio tramite PEC dei predetti moduli, con la documentazione citata, sarà sufficiente per assegnare le abilitazioni richieste, ed eventualmente convertire il PIN in dispositivo, senza  la necessità  di ritiro del PIN  presso la sede INPS.

Tutte le comunicazioni PEC sopra citate potranno essere accettate solo se provenienti dagli indirizzi PEC delle rispettive amministrazioni richiedenti.

Si fa presente, infine, che tutto quanto sopra, con riferimento sia ai chiarimenti sui soggetti titolati a sottoscrivere le richieste di PIN e abilitazioni, sia alle modalità di trasmissione delle richieste e ritiro dei PIN, è valido anche per la richiesta di abilitazione delle PPAA ai servizi on line di visualizzazione degli attestati di malattia, di cui alla circolare n. 60 del 16 aprile 2010.

 Il Direttore Generale 
 Gabriella Di Michele 

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 Oggetto: Polo unico per le visite fiscali. Accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni al servizio telematico Richiesta visita medica di controllo. Chiarimenti.<

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 – Link<

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 – PDF<

Allegato 1<Allegato 2<Messaggio Hermes n. 3265/2017<Circolare INPS n. 118 del 12 settembre 2011<Allegato 1 Circolare INPS n. 118/2011<Allegato 2 Circolare INPS n. 118/2011<

 

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Coordinamento Generale Legale

Roma, 12/09/2011

Circolare n. 118

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010, “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011, “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze.

Modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro.

Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.

SOMMARIO:Premessa

Destinatari del servizio e abilitazioni

Istruzioni per la richiesta di visita medica di controllo

Periodo transitorio. Esclusività del canale telematico

PREMESSA

Con circolare n. 169 del 31.12.2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n.75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”, la quale prevede, a decorrere dall’1/01/2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con la determinazione n.277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, cui si è data attuazione con circolare n.110 del 30.08.2011.

In relazione a quanto sopra,  a decorrere dal 1° ottobre 2011, viene attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto ex lege 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5.

La presentazione della richiesta dovrà, quindi, essere effettuata attraverso il portale WEB dell’Istituto – servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”,  con accesso tramite PIN.

DESTINATARI DEL SERVIZIO E ABILITAZIONI

Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.

Per l’utilizzo del servizio occorre essere abilitati all’accesso.

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, tutti i soggetti già dotati di PIN  ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia di cui alla circolare INPS n. 60 del 2010, saranno automaticamente abilitati al servizio.

I datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter acceder al servizio, devono presentare presso una Sede Inps i seguenti documenti:

modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con l’elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del PIN per l’accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore;

modulo di richiesta “individuale” compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata la fotocopia del documento d’identità del  sottoscrittore.

I moduli richiesti sono forniti in allegato alla presente.

I datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all’INPS, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi.

Al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di PIN, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione. l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO

La richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede, UOC/UOST, competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.

E’ possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale,  da parte della UOC/UOST della Sede INPS destinataria.

La procedura di richiesta di visita medica di controllo si compone di più pannelli che consentono un colloquio interattivo con l’utente che:

comunica i dati relativi alla richiesta, in modalità guidata dal sistema informatico:

–   preimpostando i dati ove già disponibili (i dati anagrafici del datore di lavoro, per le imprese iscritte ad INPS e del lavoratore, se presente nell’Archivio anagrafico unico);

–   costruendo e completando dinamicamente le informazioni (per es. selezione del comune nell’ambito della provincia già specificata);

–   indirizzando l’utente con domande specifiche (per es. “Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS?”);

–   segnalando i dati obbligatori (un ‘*’ accanto al campo);

–   sottoponendo i dati forniti ad un immediato controllo formale;

–   utilizzando una messaggistica puntuale per segnalare le informazioni incongruenti;

inoltra la richiesta di visita medica di controllo;

ottiene in risposta una ricevuta, che può anche stampare, con la segnatura di protocollo in entrata assegnata dal sistema INPS;

visualizza l’esito della visita dopo la sua effettuazione.

PERIODO TRANSITORIO. ESCLUSIVITÀ DEL CANALE TELEMATICO

A decorrere dal 1° ottobre 2011, tutte le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico.

Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.

Alla scadenza del periodo transitorio il canale telematico diventa esclusivo.

 

 Il Direttore Generale 
 Nori 

Allegato 1 Circolare INPS n. 118/2011<

Allegato 2 Circolare INPS n. 118/2011<

 

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 Oggetto: Polo unico per le visite fiscali. Accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni al servizio telematico Richiesta visita medica di controllo. Chiarimenti.<

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 – Link<

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 – PDF<

Allegato 1<Allegato 2<Messaggio Hermes n. 3265/2017<Circolare INPS n. 118 del 12 settembre 2011<Allegato 1 Circolare INPS n. 118/2011<Allegato 2 Circolare INPS n. 118/2011<

 

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 09-08-2017

Messaggio n. 3265

OGGETTO:Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative.

1. Premessa

Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, entrerà in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Il suddetto decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra Inps e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni, da stipularsi tra l’Inps e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sulla base di un Atto di indirizzo adottato con apposito decreto ministeriale.

Inoltre, dispone che, con un apposito ulteriore decreto ministeriale, si proceda all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

Nelle more della pubblicazione dei citati decreti ministeriali e della conseguente circolare Inps, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni operative per poter garantire l’attuazione tempestiva della disposizione in oggetto.

In considerazione della vastità e rilevanza delle modifiche che è necessario apportare ai diversi applicativi informatici in uso presso l’Istituto, ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 75/2017 e degli emanandi decreti ministeriali, le soluzioni tecniche ed amministrative che saranno adottate dal 1° settembre rappresentano una prima applicazione sperimentale, che sarà progressivamente messa a punto in tempi successivi, fino alla realizzazione di un sistema a regime organico e completo.

2.   Categorie di dipendenti pubblici interessati

A seguito dei necessari approfondimenti normativi (articoli 1 e 55-septies del D.Lgs. 165/2001, nonché articolo 7, commi 1 e 2 del DL 179/2012), sono state individuate le categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico e che costituiranno la platea di riferimento per gli accertamenti medico fiscali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, salvo diverso orientamento ministeriale.

Si riportano, di seguito, le categorie in argomento:

Ex art. 1 del D.Lgs. 165/2001, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”; ove la norma di cui sopra recita “le Regioni, le Province”, si intendono anche tutte le Regioni e Province a statuto speciale, non esclusa la Regione siciliana;

Ex art. 7, comma 1 del DL 179/2012, i “dipendenti del settore pubblico non  soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ove per tali dipendenti si intendono, ex art. 3 del medesimo D.Lgs:

–        Personale della carriera prefettizia
–        Personale della carriera diplomatica
–        Magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali
–        Avvocati e Procuratori dello Stato
–        Docenti e ricercatori universitari
–        Personale della carriera dirigenziale penitenziaria
–        Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sono, altresì, compresi nell’ambito del personale per i quali trova applicazione la disciplina dell’art.55-septies i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Le disposizioni di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 non si applicano per esplicita previsione legislativa (cfr. art. 7, comma 2 del DL 179/2012) al  “personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Nello specifico, per personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato si intendono:

Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare

Corpi di polizia ad ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri

Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria

Corpo nazionale dei vigile del fuoco, escluso il personale volontario.

Restano inoltre esclusi dalla applicazione della normativa gli enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.

Premesso quanto sopra, si comunica che l’Istituto sta provvedendo ad effettuare le implementazioni procedurali necessarie per l’individuazione, in via automatizzata – attraverso la consultazione delle diverse banche dati esterne ed interne disponibili – della suindicata platea delle PPAA e dei loro dipendenti interessati dalla normativa in argomento.

3.   Budget disponibile

Come stabilito dal D.Lgs. 75/2017, il budget complessivo stanziato per il Polo Unico (valido complessivamente per le visite datoriali e d’ufficio) è pari a 17 mln di euro per l’anno 2017 (a decorrere dal 1° settembre).

L’applicativo effettuerà automaticamente un controllo sulla disponibilità del budget, in fase di inserimento della richiesta di VMC da parte dei datori di lavoro pubblici, tramite il Portale dell’Istituto. Ciò sia al fine di evitare un eventuale superamento delle risorse stanziate sia per l’elaborazione di report sull’andamento della spesa.

Qualora dovesse verificarsi un esaurimento del budget disponibile per le VMC effettuate ai sensi del D.Lgs. 75/2017, l’applicativo restituirà l’informazione alla PA richiedente, bloccandone la richiesta.

4.   Richiesta delle visite mediche di controllo da parte delle PP.AA.

Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle PPAA, come di consueto, tramite Portale. Le PPAA che eventualmente non utilizzassero ancora i servizi del Portale dovranno richiedere le credenziali di accesso ai servizi online di Consultazione attestati di malattia e Richiesta visita medica di controllo (circolari n. 60/2010, 119/2010 e n. 118/2011).

Sarà messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici un servizio che consentirà in automatico di stabilire se la PA rientra o meno tra quelle di competenza del Polo Unico, dimodoché, in caso positivo, alla richiesta ed effettuazione di VMC non faccia seguito da parte dell’Istituto la richiesta di rimborso e l’emissione di fattura.

A tal proposito, va considerato che, in fase di prima attuazione, il sistema di riconoscimento automatizzato delle PPAA alle quali si applica la normativa del Polo Unico potrebbe, in qualche caso, respingere la qualificazione come amministrazione da considerare invece rientrante nell’ambito della disposizione in argomento.

Per tali casi, nel preannunciare che la futura messa a punto a regime degli applicativi informatici ridurrà al minimo questa circostanza, è comunque prevista per la PA interessata la possibilità, attraverso il Portale, di autocertificare la propria qualità di datore di lavoro rientrante nell’ambito del Polo Unico.

L’applicativo procederà alla registrazione delle informazioni relative alle PPAA che hanno proceduto con l’autocertificazione, anche ai fini di periodiche verifiche sulla correttezza di tali dichiarazioni cui, in caso negativo, dovrà far seguito l’emissione di fattura per il rimborso delle spese delle VMC effettuate.

Il datore di lavoro pubblico che richieda una VMC dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso.

Una volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le VMC datoriali.

Ovviamente, nulla è innovato per le PA non rientranti nella platea dei destinatari della norma, che potranno sempre richiedere, nelle usuali modalità, la VMC. Le stesse saranno tenute al rimborso del servizio effettuato dall’Istituto, che emetterà regolare fattura.

Le VMC datoriali, richieste fino al 31 agosto 2017, continueranno ad essere fatturate, qualunque sia la PA richiedente.

5.   Disposizione d’ufficio delle visite mediche domiciliari

Dal 1° settembre 2017, in sede di prima attuazione della normativa relativa al Polo unico, gli applicativi in uso presso l’Istituto saranno adattati al fine di acquisire i dati dei certificati dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio.

Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’Istituto – nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in argomento – verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.

In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto – come precisato nel successivo paragrafo 8 – la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.

6.   Assegnazione delle visite mediche di controllo

A fronte della richiesta datoriale o della disposizione d’ufficio, la VMC verrà assegnata, come di consueto ai medici di lista che collaborano con l’Istituto.

Come già specificato in Premessa, la normativa relativa ai medici di controllo è in corso di revisione; nelle more, rimangono vigenti i decreti ministeriali di riferimento e continuano ad applicarsi le circolari e messaggi dell’Istituto in materia, comprese le disposizioni relative ai compensi e alla gestione dell’attività nel suo complesso.

È di fondamentale importanza, al riguardo, assicurare che la Struttura territoriale di competenza possa fare affidamento su un numero congruo di professionisti al fine di poter effettuare tutte le VMC previste e continuare a gestire, altresì, efficacemente l’attività inerente alle VMC nei confronti dei lavoratori del settore privato.

7.   Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale

Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di  salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione  medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.

Eventuali VMC che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza.

Tuttavia, per l’accesso al domicilio del lavoratore, al datore di lavoro che non rientri nell’ambito del Polo Unico andrà comunque richiesto il rimborso con emissione di fattura.

8.   Compiti e funzioni degli Uffici amministrativi e delle U.O.C./U.O.S.T. delle Strutture territoriali competenti

Come specificato in Premessa, la normativa del Polo unico contiene disposizioni in materia di VMC nulla innovando con riferimento alla certificazione di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico. Ne consegue che l’Istituto continuerà a ricevere unicamente le certificazioni trasmesse in modalità telematica.

Relativamente alle certificazioni eventualmente redatte in modalità cartacea, con il D.Lgs. 75/2017 è espressamente precisato che “i controlli sulla validità delle […] certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate” (art. 55-septies, comma 1, del 165/2001).

La competenza dell’Istituto, pertanto, attiene all’effettuazione d’ufficio o su richiesta delle VMC. In tale ambito, il procedimento e gli adempimenti di trattazione anche medico legale presso le U.O.C./U.O.S.T. sono sostanzialmente analoghi a quelli in essere per i lavoratori privati ad eccezione di alcune specificità relative ai lavoratori pubblici.

In particolare, non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.

9.   Gestione reperibilità e assenza del lavoratore

Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps.

La comunicazione di eventuali assenze per esami specialistici dei propri lavoratori in malattia dovrà essere effettuata da parte delle PPAA nelle medesime modalità attualmente in uso per le comunicazioni, da parte dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, dei cambi di reperibilità, secondo quanto previsto, da ultimo, dal msg. Hermes n. 007817 del 20/10/2014.

Nelle ipotesi sopra descritte e qualora le comunicazioni siano tempestivamente pervenute, l’operatore dovrà procedere ad effettuare l’esclusione dell’eventuale VMC preordinata dal listino di SAViO.

Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite dall’emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo.

10.    Il Polo Unico e la dotazione e distribuzione attuale di medici fiscali

In vista dell’entrata in vigore delle norme sul Polo unico, è stato recentemente effettuato un aggiornamento degli elenchi provinciali dei medici di lista che attualmente collaborano con l’Istituto per l’espletamento degli accertamenti medico legali domiciliari.

Si è anche provveduto ad analizzare i dati della procedura di gestione delle visite mediche di controllo eseguite da parte delle Strutture territoriali, al fine di verificare la capacità di soddisfare le richieste di VMC datoriali e di eseguire anche VMC d’ufficio in quantità adeguate.

Dal monitoraggio è stato possibile riscontrare alcune criticità riferite a specifiche aree territoriali dove la carenza di medici disponibili appare particolarmente rilevante. Per converso, vi sono aree caratterizzate da un numero di medici iscritti nelle liste speciali decisamente elevato rispetto ai fabbisogni.

Come noto, a questa disomogeneità di distribuzione non si può ovviare con trasferimenti di medici da una lista speciale ad altra. Infatti – come precisato all’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 – le liste sono definite a livello provinciale e il medico può essere iscritto solo nella provincia presso la quale è risultato idoneo all’iscrizione con conseguente conferimento dell’incarico.

Si consideri, inoltre, che il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (art. 4, comma 10 bis) ha trasformato le suddette liste speciali in liste ad esaurimento (nelle quali sono confluiti i medici risultati iscritti al 31 dicembre 2007), ”cristallizzando” sostanzialmente la posizione del medico all’interno della relativa lista di appartenenza.

Vale comunque la pena di ricordare, a beneficio delle sole Strutture territoriali che già non riescono a soddisfare le richieste datoriali, nonché di quelle le cui potenzialità siano appena sufficienti ai fabbisogni attuali, che le modalità per il conferimento di incarichi temporanei o la reintegrazione delle liste sono contenute nelle circolari n. 4 e n. 199 del 2001, tuttora vigenti.

Ove se ne ravvisi la necessità, si potrà anche procedere con l’assegnazione di incarichi temporanei che, come noto, possono essere occasionali per singole VMCD o continuativi per la durata massima di quattro mesi.

Le Sedi potranno, altresì, all’occorrenza, utilizzare i medici dipendenti e/o convenzionati dell’Istituto per l’effettuazione delle VMC domiciliari e/o ambulatoriali.

 

 Il Direttore Generale 
 Gabriella Di Michele 

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 Oggetto: Polo unico per le visite fiscali. Accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni al servizio telematico Richiesta visita medica di controllo. Chiarimenti.<

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 – Link<

Messaggio INPS 3685/2017 del 26.09.2017 – PDF<

Allegato 1<Allegato 2<Messaggio Hermes n. 3265/2017<Circolare INPS n. 118 del 12 settembre 2011<Allegato 1 Circolare INPS n. 118/2011<Allegato 2 Circolare INPS n. 118/2011<

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