Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e relativo Allegato

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016< e relativo Allegato<.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)<

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05350) (GU Serie Generale n.170 del 22-7-2016)<

1. Premesse

In data 19 aprile 2016 e’ stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante

«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di

seguito Codice).

L’art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l’art. 59

della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari),

introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per

brevita’, DGUE).

Il modello di formulario di DGUE e’ stato adottato con

regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio

2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/16

del 6 gennaio 2016; in conformita’ a quanto previsto dall’art. 2 del

regolamento de quo, lo stesso e’ entrato in vigore il ventesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il regolamento in parola e’ disponibile alla seguente pagina web:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007<

.

Ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al

momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle

offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall’entrata in vigore

del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformita’ al modello di

formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione

europea.

In seno alle Istruzioni poste a corredo del regolamento, e’

consentita agli Stati membri la facolta’ di adottare Linee guida

recanti l’utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel

dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a

tal fine.

Nell’esercizio di tale facolta’, con le presenti Linee guida si

intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti

aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo

del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale,

allegando, altresi’, uno schema di formulario adattato alla luce

delle disposizioni del Codice. Si evidenzia, peraltro, che sara’

necessario un periodo di sperimentazione applicativa in subiecta

materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle

eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, medio tempore,

dovessero emergere, apportando, per l’effetto, i necessitati

chiarimenti integrativi al presente documento.

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei

contributi forniti dai Soggetti istituzionali all’uopo coinvolti,

nonche’ previo favorevole avviso espresso dall’Ufficio legislativo di

questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016

e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.

2. Finalita’, ambito di applicazione e formato del DGUE

La finalita’ del DGUE e’ semplificare e ridurre gli oneri

amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici,

sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso

l’adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo

standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti

di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli

moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti

aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad

evidenza pubblica.

Il DGUE e’ utilizzato per tutte le procedure di affidamento di

contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori

ordinari e nei settori speciali nonche’ per le procedure di

affidamento di contratti di concessione e di partenariato

pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il modello di formulario DGUE e’, altresi’, utilizzato per le

procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle

soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le

procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento

diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali

l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalita’ della

singola stazione appaltante.

Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni

richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta

di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure

competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei

partenariati per l’innovazione.

Esso e’ utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del

Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto

art. 63 la valutazione circa l’opportunita’ del suo utilizzo e’

rimessa alla discrezionalita’ della stazione appaltante procedente.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE e’ reso disponibile

esclusivamente in forma elettronica.

Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potra’

essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico,

avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati

ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a

disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti

aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di

compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che

ammettano l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di

stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una

versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e

utilizzato in una procedura di appalto precedente, purche’ confermino

che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano

pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono

riutilizzare il DGUE. Il modo piu’ semplice di procedere, e’ inserire

le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalita’ messe

appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE

elettronico. Sara’, ovviamente, possibile riutilizzare le

informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad

esempio, copia – incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc,

tablet, server…) dell’operatore economico procedente.

Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di

esecuzione del contratto d’appalto, il formulario per il DGUE,

opportunamente adattato, puo’ essere utilizzato per presentare le

dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell’autorizzazione al

subappalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli

operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni

devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di

formulario.

3. Struttura e modalita’ di compilazione del DGUE

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in

sostituzione dei certificati rilasciati da Autorita’ pubbliche e/o

terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore

economico di:

non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui

all’art. 80 del Codice;

soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83

del Codice;

rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi

fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da

invitare a partecipare, ai sensi dell’art. 91 del Codice.

Il DGUE e’ articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e

sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o

gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per

generare e compilare il documento in formato elettronico, le

informazioni contenute in questa parte vengono acquisite

automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali

sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione europea. Di converso, per le gare non soggette

all’obbligo di pubblicita’ sovranazionale, le Amministrazioni

aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in

modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di

appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione

sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun

lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate

con le seguenti indicazioni:

codice fiscale della stazione appaltante;

CIG;

CUP (ove previsto);

codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato

con fondi europei).

La Parte II, contiene le informazioni sull’operatore economico e

sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a capacita’ di

altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte

si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all’eventuale iscrizione

dell’operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di

«certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli

articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV

(Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono

unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di

imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in

possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati,

ai sensi dell’art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di

qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai

sensi dell’art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori

pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata

da Sistemi di qualificazione di cui all’art. 134 del Codice, nel caso

di appalti nei settori speciali.

Qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione ut supra

non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le

informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non

soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite

nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme

previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e

dell’art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli

operatori economici partecipanti e’ presentato un DGUE distinto

recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma

2, lettera b) e c) ed all’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il

DGUE e’ compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate

esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve

essere indicata la denominazione degli operatori economici facente

parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2,

lettera b) o c) o di una Societa’ di professionisti di cui al sopra

citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni

oggetto del contratto.

3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l’operatore economico

indica la denominazione degli operatori economici di cui intende

avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese

ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste

dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla

Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai

documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l’onere delle

stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo

alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura,

compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione

sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie

di cui e’ carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere

allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

4) In caso di subappalto, l’operatore indica le prestazioni o

lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all’art.

105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori

proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le

informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte,

nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando,

dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo

l’onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei

requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi

della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di

motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall’art. 80 del

Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a

condanne penali previsti dall’art. 57, paragrafo 1 della direttiva

2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell’art. 80,

comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano

contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre

uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni

di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento

al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del

Codice di procedura penale.

Inoltre, e’ necessario indicare i soggetti cui tali condanne si

riferiscono, facendo espresso riferimento all’art. 80, comma 3, del

Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti

cessati dalla carica, e’ necessario indicare le misure di

autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a

dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla

condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali

motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato

commesso, la durata della condanna inflitta, nonche’ i dati inerenti

l’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria

dell’incapacita’ di contrarre con la pubblica amministrazione e la

relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per

consentire alla stazione appaltante di determinare – come previsto

dal comma 7 del sopra citato art. 80 – l’applicabilita’ delle misure

di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle

misure ivi contemplate poste in essere dall’operatore economico

finalizzate alla decisione di escludere o meno l’operatore economico

dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

A tal fine, si e’ provveduto ad inserire in appositi campi dello

schema di DGUE allegato alle presenti Linee giuda alcune richieste di

informazioni opportunamente dettagliate.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al

pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al

comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate

inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra

citate disposizioni del comma 4 dell’art. 80.

Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l’operatore economico

abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o

impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o

multe, occorrera’ indicare se il pagamento o la formalizzazione

dell’impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per

la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad

insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti

al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di

obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art.

30, comma 3, del Codice) con l’indicazione delle eventuali infrazioni

alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente

alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5

dell’art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le

fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui

al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo,

altresi’, i riferimenti dell’eventuale autorizzazione del curatore

fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’ art. 110, comma 3,

lettera a) del Codice nonche’ l’eventuale autorizzazione del giudice

delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuita’

aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lettera b) del Codice.

Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno

all’unito schema di DGUE.

Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III,

Sezione C, dell’Allegato 2 recante il Modello di formulario per il

DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma

non contemplata nel Codice, vi e’ l’ipotesi di cui alla lettera e)

disciplinante l’eventuale stato di amministrazione controllata. Tale

specifica situazione va eliminata dall’elenco delle ipotesi previste

nella suddetta parte, in quanto non prevista, de iure condito,

nell’ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l’ipotesi

prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso al

regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo

contemplata nel Codice, va eliminata.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti

professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi

contemplate ai sensi dell’ art. 80, comma 5, lettera c) del Codice.

Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro,

indicazioni sulla tipologia di illecito.

L’ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un

conflitto di interessi e’ contemplata ai sensi della successiva

lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.

Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro

successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla

lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell’art. 80 del Codice.

Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione

relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la

concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto

di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono

state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno

eliminate.

A tutte le fattispecie ut supra richiamate nella presente

Sezione, si applica l’istituto del self-cleaning di cui all’art. 80,

comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di

cui all’art. 80, comma 5, che un operatore economico e’ ammesso a

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire

qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e

relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti

illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per

consentire alla stazione appaltante di valutare – secondo quanto

previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 – l’adeguatezza delle

misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere

dall’operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso

dalla procedura di gara. Si precisa che l’istituto del self-cleaning

non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria

dell’incapacita’ di contrarre con la pubblica amministrazione durante

tutto il periodo di durata della stessa.

Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del

citato art. 80 in ordine all’istituto del self-cleaning, si e’

provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le

richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra

richiamate ipotesi.

Con specifico riferimento all’applicazione dell’istituto del

self-cleaning alle ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lettera c),

disciplinante gravi illeciti professionali, e’ opportuno segnalare

che, come previsto dall’art. 80, comma 13, saranno adottate dall’ANAC

apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le

stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell’adeguatezza

dei mezzi di prova ai fini dell’esclusione o meno degli operatori

economici dalla procedura di gara.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell’ultimo

riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni

nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica

dell’assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di

selezione, occorre – nel caso in cui si dichiari l’esistenza di tali

ipotesi – specificare nella successiva Sezione D gli estremi

dell’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC di cui all’art.

213, comma 10, del Codice.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del

riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna

disposizione del Codice, andranno eliminate.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti

nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le

ipotesi previste all’art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h),

i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo

n. 165/2001. Pertanto, e’ necessario richiedere dettagliatamente le

informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si e’

provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato alle presenti

Linee guida.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2

del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto

previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del

medesimo decreto) e’ necessario indicare nell’apposito riquadro il

riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie

criminose in argomento non si applica l’istituto del self-cleaning.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere

f), g), h), i), l) e m) dell’art. 80, comma 5), da indicare in

maniera dettagliata, e’ necessario prevedere, in caso di risposta

affermativa e quando ne sia consentita l’applicazione, l’indicazione

della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le

informazioni necessarie per l’applicazione dell’istituto del

self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l’operatore economico dovra’ indicare se si trovi o meno

nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto

legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia

stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia

attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che

abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che

negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante

nei confronti del medesimo operatore economico.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di

selezione previsti dall’art. 83 del Codice (requisiti di idoneita’

professionale, capacita’ economica e finanziaria, capacita’ tecniche

e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di

qualita’ di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B,

Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le

dichiarazioni attinenti a requisiti di capacita’ economica e

finanziaria e di capacita’ tecniche e professionali richieste dal

bando di gara che non trovino corrispondenza nell’elenco dei

requisiti individuati nei punti precedenti.

L’operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo

se espressamente richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice o

dall’Ente aggiudicatore nell’avviso, bando o documenti di gara,

altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale

per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilita’ sia

stata prevista in seno all’avviso, al bando o ai documenti di gara.

In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti

aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo

alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art.

81 del Codice.

La Parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico

che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate

dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore per

limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’art. 91 del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di

procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione,

procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il

dichiarante si assume la responsabilita’ della veridicita’ delle

informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su

richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove

documentali pertinenti, a meno che l’Amministrazione aggiudicatrice o

l’Ente aggiudicatore abbiano la possibilita’ di acquisire la

documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale

degli operatori economici di cui all’art. 81 del Codice e ferma

restando l’obbligatorieta’ dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione

elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed

essere rese in conformita’ agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE

odiernamente esaminate, l’operatore economico indica – in

corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche

l’Autorita’ pubblica o il soggetto terzo presso il quale le

Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono

acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto

dichiarato dallo stesso operatore economico.

Inoltre, affinche’ le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti

aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo

alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta

anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l’indirizzo

web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi.

Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede,

che l’art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale

ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara

e’ acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati

nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sara’

oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

sentita l’ANAC e l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID).

Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto

di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina

di regia di cui al medesimo art. 212 sara’ messo a disposizione ed

aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati

contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle

stazioni appaltanti di altri Stati membri.

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