Legge Regionale Campania 9 ottobre 2017, n. 29 “Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la Legge Regionale Campania 9 ottobre 2017, n. 29 “Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”<

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Legge Regionale 9 ottobre 2017, n. 29 “Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”<

Legge Regionale 9 ottobre 2017, n. 29.<

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 9 ottobre 2017<

“Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa statale vigente, dell’ordinamento comunitario nonché dell’articolo 6 dello Statuto regionale promuove azioni per prevenire il disagio lavorativo e tutelare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.

2. La Regione individua nella difesa della salute, nella riduzione dei fattori di rischio per le psicopatologie e lo stress lavoro – correlato, gli elementi per lo sviluppo economico socialmente sostenibile e considera essenziale la disincentivazione dei comportamenti vessatori e discriminatori.

3. La Regione per le finalità indicate al comma 1 promuove attività di indirizzo, di coordinamento, di programmazione sanitaria e di vigilanza con le parti sociali, le strutture sanitarie e socio-sanitarie, gli enti locali ed istituzionali competenti nel campo della organizzazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. La Regione, per valorizzare il benessere organizzativo e prevenire lo stress lavoro-correlato e la diffusione del disagio psichico, promuove le buone prassi negli ambienti di lavoro e realizza interventi ed iniziative rivolti a sostenere azioni di contrasto al fenomeno del mobbing. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta, con delibera di Giunta, un atto di indirizzo per gli enti strumentali, le agenzie e le società partecipate.

5. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, si avvale della collaborazione:

a) del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato CRC, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge del 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b) dei Comitati unici di garanzia;

c) del Centro di Riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo, istituito con deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2001, n. 6055;

d) dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro istituito con delibera di Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 148 (Istituzione dell’Osservatorio del mercato del lavoro).


Art. 2

(Osservatorio regionale sul Mobbing ed il disagio lavorativo)

1. Presso la Giunta regionale è istituito l’Osservatorio regionale sul mobbing ed il disagio lavorativo, di seguito denominato Osservatorio.

2. L’Osservatorio realizza il monitoraggio, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati delle strutture di cui agli articoli 4 e 5 sui fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo, per costruire una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare ed armonizzare le metodologie di intervento da adottare sul territorio.

3. L’Osservatorio supporta:

a) le strutture amministrative regionali competenti in materia di sanità, lavoro e politiche sociali a sviluppare procedure e linee guida operative condivise per la tutela della salute ed il contrasto ai fenomeni indicati;

b) la struttura amministrativa regionale competente in materia di sanità a sviluppare programmi di formazione per tutti gli operatori sanitari e a definire protocolli sanitari per la prevenzione, la cura e la diagnosi precoce.

4. L’Osservatorio provvede:

a) allo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione sugli effetti del mobbing;

b) allo sviluppo di programmi di sensibilizzazione di contrasto al mobbing;

c) allo sviluppo di sistemi di monitoraggio del fenomeno;

d) alla raccolta dati per l’istituzione di una banca dati informatizzata relativa al fenomeno di disagio psichico connesso al lavoro, quali mobbing, stress-lavoro, burn-out;

e) all’attivazione di protocolli d’intesa tra le istituzioni del territorio.

5. L’Osservatorio si avvale ed opera sinergicamente con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, attraverso iniziative, attività ed azioni congiunte concernenti la tutela, la prevenzione e la salvaguardia sui luoghi di lavoro, promuove protocolli d’intesa e collaborazioni con organismi di vigilanza per contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale negli ambienti di lavoro, anche nell’ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali e collabora con il CRC, con i Comitati unici di garanzia e con il Centro di riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo.


Art. 3

(Composizione Osservatorio regionale sul mobbing ed il disagio lavorativo)

1. L’Osservatorio è costituito da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o assessore delegato, che lo presiede;

b) il dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di lavoro o suo delegato;

c) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;

d) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;

e) la consigliera regionale di parità;

f) un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) un rappresentante dell’Osservatorio epidemiologico regionale della Campania;

h) un rappresentante del Centro di riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo;

i) un docente universitario in discipline attinenti la sanità pubblica e la prevenzione;

l) un dirigente medico in rappresentanza dei servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate ASL, della Regione Campania;

m) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

n) un rappresentante designato dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese;

o) un medico del lavoro ed uno psicologo del lavoro da scegliere tra una terna indicata dai rispettivi ordini professionali;

p) un avvocato giuslavorista o docente universitario con documentata esperienza nelle materie oggetto della presente legge.

2. L’Osservatorio può avvalersi di contributi e consulenze esterne di esperti nelle discipline del lavoro, dell’economia, del giuslavorismo e della salute mentale con documentata esperienza nelle materie oggetto della presente legge. La partecipazione dei componenti e degli esperti alle attività dell’Osservatorio è prestata a titolo gratuito e non dà luogo all’attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione dell’Osservatorio, che dura in carica cinque anni e, comunque, non oltre la durata della legislatura.

4. Entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, l’Osservatorio predispone le Linee di indirizzo per la realizzazione delle articolazioni di cui all’articolo 4, ed entro trenta giorni predispone un cronoprogramma per la realizzazione delle attività formative di cui all’articolo 2, comma 3.

5. L’Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno alle Commissioni consiliari competenti una relazione sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali di cui agli articoli 4 e 5.


Art. 4

(Centro regionale di riferimento e integrazione centri clinici per le psicopatologie da mobbing e il disadattamento lavorativo)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e delle attività per la prevenzione, l’assistenza ed il contrasto al mobbing e al disagio lavorativo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria, la struttura amministrativa regionale competente in materia di sanità, in raccordo con le ASL e nell’ambito della organizzazione amministrativa delle stesse, individua sul territorio regionale un Centro regionale di riferimento e almeno due Centri clinici per la psicopatologia da mobbing e disadattamento, sulla base degli indirizzi del Commissario di Governo per la prosecuzione del Piano di rientro.

2. Nella fase di prima applicazione le funzioni di Centro regionale di riferimento sono confermate al Centro di riferimento regionale per il mobbing e il disadattamento lavorativo della ASL NA1 Centro, istituito con delibera di Giunta regionale 6055/2001.

3. I compiti istituzionali del Centro di riferimento regionale per il mobbing e il disadattamento lavorativo e dei Centri clinici, oltre a sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate all’ottimizzazione della presa in carico delle persone vittime del fenomeno ed a creare  rapporti di  cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio, sono i seguenti:

a) la ricerca e la prevenzione del fenomeno del mobbing;

b) l’accertamento dei disturbi psichiatrici e delle condizioni del disagio psicologico lavoro -correlato;

c) l’indicazione dei percorsi terapeutici specificamente dedicati e dei programmi abilitativi e riabilitativi per il reinserimento lavorativo;

d) la valutazione clinico-diagnostica valida ai fini medico-legali;

e) l’individuazione delle eventuali misure di tutela da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;

f) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, al datore di lavoro della condizione del disagio psichico lavoro-correlato del dipendente, con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute;

g) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, ai rispettivi Servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, di seguito denominati SPISAL – SPRESAL, della condizione del disagio psichico lavoro-correlato con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute;

h) l’attività di collaborazione con gli SPISAL – SPRESAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro sulla valutazione dei rischi psico-sociali, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 81/2008.

4. La Regione, entro sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone che incorrono in tali problematiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, stabilisce con regolamento, in osservanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati dal garante per la protezione dei dati personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.

5. Agli adempimenti derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

6. Al responsabile ed ai referenti del Centro di riferimento e dei Centri clinici non è attribuito alcun tipo di compenso, rimborso o indennità di natura equivalente.

7. Resta inteso che, per l’intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le attività di cui al presente articolo sono esercitate esclusivamente nell’osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.


Art. 5

(Sportelli Territoriali di Ascolto del Disagio lavorativo)

1. La Regione promuove l’individuazione presso i Comuni, nell’ambito dell’organizzazione amministrativa degli stessi, di appositi sportelli territoriali di ascolto per il disagio lavorativo, di seguito denominati STAD, con i seguenti compiti:

a) accogliere la lavoratrice o il lavoratore ed effettuare la prima decodifica della condizione di disagio lavorativo;

b) fornire informazioni ed indicazioni sui possibili percorsi da seguire per prevenire o trattare i disturbi e le condizioni disadattive lavoro-correlati;

c) segnalare il caso, con il consenso della persona interessata, al Centro di riferimento regionale o ai Centri Clinici per la presa in carico.

2. Gli STAD sono inseriti in uno specifico elenco istituito presso l’Osservatorio, aggiornato annualmente e debitamente pubblicato.

3. Gli STAD comunicano, con cadenza semestrale, i dati relativi alla propria attività, in forma anonima e nel rispetto delle norme vigenti, all’Osservatorio ed al Centro di riferimento regionale.


Art. 6

(Clausola valutativa)

1. L’Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno alle Commissioni consiliari permanenti competenti, una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali, dal Centro di riferimento e dall’Osservatorio stesso.


Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.


Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, per il corrente esercizio finanziario, mediante prelievo di euro 200.000,00 delle somme iscritte nell’ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania.


Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca


·     Testo come pubblicato sul Bollettino n. 74 del 9 ottobre 2017 PDF< (Dimensione file: 107,15 Kb)

Legge Regionale 9 ottobre 2017, n. 29 “Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”<

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 9 ottobre 2017<

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