Lavoratore autonomo. Gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, non concorrono a formare la base imponibile ai fini contributivi.

Con   ordinanza n. 805 del 19 gennaio 2021 la Corte di Cassazione- Sesta sezione Civile-L ,  nel rigettare  il ricorso da parte dell’INPS avente ad oggetto la pretesa, per un soggetto iscritto alla gestione commercianti,  di assoggettare a contribuzione anche i “redditi” derivanti dalla partecipazione, pro quota, ad altre  società a responsabilità limitata, ha ritenuto infondata la richiesta dell’INPS,  atteso che nel caso in cui il lavoratore autonomo percepisca utili per effetto della partecipazione,  quale socio di capitali (senza dunque prestare attività lavorativa),  ad una società di capitali, tali utili non sono qualificabili quali redditi di impresa bensì  quali redditi di capitale e, come tali, non concorrono a formare la base imponibile ai fini contributivi.

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