INTERPELLO N. 5/2015 del 06.03.2018 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 – lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b).

INTERPELLO N. 5/2015 del 06.03.2018 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 – lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b).

prot. 37/0003929

Cooperative sociali, lavoratori svantaggiati, Fondo di solidarietà residuale, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ASPI, CIGO/CIGS,

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 – lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b).

L’Associazione generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 in materia di Fondo di solidarietà residuale con riferimento alle cooperative sociali di tipo b), di cui alla L. n. 381/1991.

In particolare, l’istante chiede se sia possibile escludere il versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il suddetto Fondo, in caso di lavoratori svantaggiati impiegati nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo stesso.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito, occorre richiamare la disposizione di cui all’art. 3, comma 19 citato, ai sensi della quale “per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati”.

Il suddetto Fondo, istituito presso l’INPS con Decreto n. 79141 del 7 febbraio 2014, ha lo scopo di tutelare, nei casi di riduzione e sospensione dell’attività lavorativa, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, per i quali non sia stato costituito un fondo ex comma 4 o comma 14 del citato art. 3 ovvero che risultino esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore (cfr. INPS circ. n. 100/2014).

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, ai fini del riconoscimento delle prestazioni, il Fondo è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, nonché da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro. La medesima disposizione prevede, inoltre, che “ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi”.

Ciò premesso, in risposta alla problematica sollevata, si evidenzia che le cooperative sociali di tipo b) di cui alla L. n. 381/1991 beneficiano di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati sancito dall’art. 4, comma 3, della medesima Legge, ai sensi del quale “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (…) relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis, sono ridotte a zero”.

Le cooperative sociali, dunque, sono esentate per i lavoratori svantaggiati, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis (detenuti, internati ecc.), da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, quale ad es. contribuzione ASPI, contribuzione CIGO/CIGS, pur risultando obbligate ai suddetti versamenti con riferimento ai lavoratori non svantaggiati.

La disposizione di cui alla art. 4, comma 3, L. n. 381, inoltre, sancendo un azzeramento delle aliquote complessive e dunque un totale esonero contributivo – a differenza del successivo comma 3 bis che disciplina riduzioni e sgravi – non sembra rientrare nell’ambito della normativa in ordine agli “sgravi contributivi”, ex art. 5 del Decreto n. 79141 non applicabile ai contributi di finanziamento del Fondo residuale.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte si ritiene che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L. n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012.

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali. (GU n.283 del 3-12-1991 ) note: Entrata in vigore della legge: 18/12/1991

DECRETO MLPS 7 febbraio 2014 Fondo di solidarietà residuale ai sensi dell’articolo 3, comma 19, legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 79141). (14A04208) (GU Serie Generale n.129 del 06-06-2014)

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (GU n.190 del 16-8-1995 – Suppl. Ordinario n. 101 ) note: Entrata in vigore della legge: 17-8-1995

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