INTERPELLO N. 25/2014 del 04/11/2014 – Costi di manutenzione degli apprestamenti.
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai costi di manutenzione degli apprestamenti.
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di sapere se, con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1 dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i “baraccamenti”, tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Preliminarmente si rileva che l’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett. a) prevede che “nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)”. Inoltre, il punto 1 dell’allegato XV.1 del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i “[…] gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori […]”. Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati “baraccamenti”.
Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3 dell’allegato XV, il quale stabilisce che “le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento”, se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti “baraccamenti” vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate
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