INTERPELLO N. 2/2015 del 24/06/2015 – Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

INTERPELLO N. 2/2015 del 24/06/2015 – Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all’allegato al d.m. 6 marzo 2013). In particolare l’interpellante chiede di sapere se sia possibile “per l’Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all’allegato”.

Al riguardo va premesso che i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti (quando ciò è consentito dalla legge) di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014.

Tale decreto identifica un prerequisito – individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) – e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente. Inoltre, il decreto 6 Marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione, quali:

area normativa/giuridica/organizzativa;

area rischi tecnici/igienico–sanitari

area relazioni/comunicazioni.

Di conseguenza, puntualizza sempre il Decreto 6 Marzo 2013, “la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che il decreto 6 Marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico–sanitari e area relazioni/comunicazioni) – il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 Marzo 2013. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.

Tanto premesso, l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.

COMUNICATO MLPS Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. (13A02286) (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2013)

Si rende noto che in data 6 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il suddetto decreto interministeriale è reperibile nel sito internet del ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

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