Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall’art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive.
Al riguardo va premesso che l’articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell’allegato XIV. In particolare l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che “l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività”.
Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l’aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell’ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all’aggiornamento secondo quanto previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.
Per questo motivo, coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.
In merito al secondo quesito, la Commissione ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l’allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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