INTERPELLO N. 16/2015 del 20.07.2018 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) interdizione posticipata lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti.

INTERPELLO N. 16/2015 del 20.07.2018 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interdizione posticipata lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti.

Prot. 37/0011588

Lavoratrici madri, lavori usuranti,

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interdizione posticipata lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti.

L’OR.S.A. Trasporti ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 7, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività.

In particolare, l’istante chiede se le disposizioni normative di cui sopra possano trovare applicazione nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di “conducente di linea” nell’ambito di servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest’ultimo nella categoria dei lavori usuranti, ex art. 1, D.Lgs. n. 67/2011.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Il processo evolutivo della legislazione a tutela della maternità ha condotto al riconoscimento nei confronti della lavoratrice madre di istituti fondamentali, quali l’astensione obbligatoria dal lavoro e il sostegno economico nel corrispondente periodo, il divieto di licenziamento, nonché il divieto di adibizione a lavori faticosi o insalubri.

Il nostro ordinamento contempla infatti, durante tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, specifiche misure volte a tutelare la salute e la sicurezza sia della lavoratrice madre che del figlio, mediante la previsione di una serie di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal Legislatore e quindi considerati incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento.

In proposito l’art. 7, D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati dall’art 5 del D.P.R. n. 1026/1976 (allegato A, D.Lgs. cit.) e a quelli che comportano il rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che renderebbero insalubre ed insicuro l’ambiente di lavoro (allegato B, D.Lgs. cit.).

Con riferimento ai periodi per i quali sono previsti i divieti di cui sopra, l’art. 7 citato dispone che la lavoratrice venga adibita ad altre mansioni ove possibile

Ciò premesso, in relazione alla problematica sollevata dall’istante si sottolinea che, tra le attività per le quali è previsto il divieto di adibizione al lavoro, l’allegato A alla lettera o) indica i lavori espletati “a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”.

Con quest’ultima previsione il Legislatore evidentemente ha sancito la sussistenza del divieto per tutto il periodo della gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto (termine del periodo di astensione obbligatoria); diversamente, laddove lo stesso abbia voluto riferirsi all’interdizione posticipata fino a sette mesi dopo il parto lo ha detto espressamente nell’ambito del medesimo allegato A (cfr. lett. b, c, e d).

In linea con le osservazioni sopra svolte ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che per la lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, il divieto di cui all’art. 7 trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria.

Resta ad ogni modo ferma la possibilità di riscontrare nella specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio di esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è prevista l’interdizione fino a sette mesi dopo il parto in base a quanto contenuto negli allegati B e C, del D.Lgs. n. 151/2001.

In proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, tra cui le lavoratrici madri, esposti a rischi particolari; di conseguenza, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, occorre valutare le relative ripercussioni sulla gravidanza o sull’allattamento, inclusi i rischi da stress lavoro-correlato.

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (GU n.96 del 26-4-2001 – Suppl. Ordinario n. 93 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67 ((Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.))(11G0111) (GU n.108 del 11-5-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 1026 Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri. (GU n.72 del 16-3-1977 )

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068

pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportiavorodiv5@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

 

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