INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 – Impresa affidataria articolo 89, comma 1, letterai), del D.Lgs. n. 81/2008

INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 – Impresa affidataria articolo 89, comma 1, letterai), del D.Lgs. n. 81/2008

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria..

L’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria. In particolare l’interpellante chiede di sapere, con riferimento alle seguenti tematiche:

se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile – così come definito all’articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 – possano essere presenti più imprese affidatarie;

se l’impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell’articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l’opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l’intera opera, o l’intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;

quali modalità il committente debba adottare per valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;

con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell’impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Al riguardo va premesso che l’articolo 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

La successiva lettera, invece, definisce l’impresa esecutrice come “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito, la Commissione ritiene che all’interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa.

Per quanto concerne il secondo quesito, l’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, citato in premessa, definisce l’impresa affidataria “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”. Pertanto l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi, nei casi in cui l’impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.

In merito al terzo quesito circa le modalità con cui il committente debba valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, la Commissione ritiene che l’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l’onere per il Committente di verificare “l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII“.

In particolare l’allegato XVII, punto 01, del decreto in parola prevede che le imprese affidatarie comunichino “al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97“.

Pertanto la Commissione ritiene che i criteri per valutare, da parte del committente, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, la “idoneità tecnico-professionale” – così come definita all’articolo 89, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008 – è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare.

In merito all’ultimo quesito, occorre premettere che “il legislatore ha assegnato all’impresa affidataria l’importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori” (Parere del 22/07/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione dell’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 – ANCE). Per quanto riguarda le modalità e l’assiduità con le quali il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano essere valutate, dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, tendendo conto di vari parametri quali a titolo esemplificativo: la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

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