INTERPELLO N. 11/2015 del 17.04.2015 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 – campo di applicazione.

INTERPELLO N. 11/2015 del 17.04.2015 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 – campo di applicazione.

Prot. 37/6444

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 – campo di applicazione.

La Federreti, Federazione sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 con riferimento all’esclusione dagli obblighi di cui all’art. 3 della medesima Legge.

In particolare l’istante chiede se, nell’ambito delle esclusioni dal computo utile ai fini della corretta determinazione della quota di riserva, previste dall’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, possa rientrare anche il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza, così come declinati dagli artt. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l’Inclusione e per le Politiche Sociali e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, ai sensi del quale i datori di lavoro del settore edile non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 “per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”.

In proposito, a seguito della novella di cui all’art. 4, comma 27 lett. b), L. n. 92/2012, si chiarisce che, “indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”.

In altri termini, come precisato da questo Ministero con nota prot. n. 16522 del 12 dicembre 2013, “per personale di cantiere deve intendersi non solo quello operante nel settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dell’azienda e, quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell’edilizia”.

Per la nozione di cantiere occorre, nello specifico, riferirsi alla definizione contenuta all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia a “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X” del medesimo Decreto.

Ciò premesso, si ritiene che il personale di cui al quesito, non appartenente al settore dell’edilizia, incaricato di svolgere le attività di cui all’art. 147 e ss. del D.P.R. 207/2010 – direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei lavori – non possa essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del secondo periodo dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, atteso che la disposizione in argomento fa espressamente riferimento ai datori di lavoro del settore edile (e dunque al datore che svolge nell’ambito dei cantieri edili le attività individuate nell’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nonché iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. ed in tal modo inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali, non rilevando invece l’applicazione del CCNL edilizia, cfr. nota prot. n. 13/III/7167 del 2 aprile 2008).

Il suddetto personale, inoltre, assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non può comunque essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del terzo periodo dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, in quanto non direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

In risposta al quesito avanzato si ritiene, pertanto, che le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni contemplate dall’art. 5, comma 2, dovendo di conseguenza essere considerati ai fini del corretta determinazione della quota di riserva.

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU n.68 del 23-3-1999 – Suppl. Ordinario n. 57 ) note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) (GU n.288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 270 ) note: Entrata in vigore del provvedimento 08/06/2011, ad esclusione degli articoli 73 e 74 che entrano in vigore il 25/12/2010.

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (GU n.223 del 23-9-1996 – Suppl. Ordinario n. 156 ) note: Entrata in vigore del decreto: 24-9-1996

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche’ le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012

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Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068

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