INTERPELLO N. 1/2016 del 20.01.2016 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) Interesse al distacco nell’ambito dei gruppi di imprese – art. 30, D.Lgs. n. 276/2003.

INTERPELLO N. 1/2016 del 20.01.2016 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interesse al distacco nell’ambito dei gruppi di imprese – art. 30, D.Lgs. n. 276/2003.

Contratto di rete, Distacco

Prot. 37/0001039

interpello-Art. 9,D.Lgs.124-2004-n-1-2016

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interesse al distacco nell’ambito dei gruppi di imprese – art. 30, D.Lgs. n. 276/2003.

La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori, come modificato dall’art. 7, comma 2 lett 0a), D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013).

In particolare l’istante chiede se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 ter, dell’art. 30 citato.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del comma primo dell’art. 30, il quale sancisce che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Con riferimento al requisito dell’interesse, questo Ministero ha più volte precisato come quest’ultimo debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico.

Nel corpo del medesimo art. 30, il comma 4 ter chiarisce che nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (conv da L. n. 33/2009), l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare della rete.

Ai fini della sussistenza dell’interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.

Ciò premesso, si osserva che l’aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.

In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.

Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.

Il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 252/2005, infatti, i fondi integrativi di previdenza sono costituiti come “soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”. I predetti fondi in tal modo assumono natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti.

I relativi organi di amministrazione e controllo risultano, pertanto, composti secondo principi, definiti dalla normativa speciale, che non corrispondono al meccanismo di cui all’art. 2359 comma 1, c.c..

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123) (GU n.150 del 28-6-2013 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).

LEGGE 9 agosto 2013, n. 99 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00142) (GU n.196 del 22-8-2013 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2013

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 ((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))(GU n.34 del 11-2-2009 ) note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).

LEGGE 9 aprile 2009, n. 33 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. (09G0041) (GU n.85 del 11-4-2009 – Suppl. Ordinario n. 49 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/4/2009

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari. (GU n.289 del 13-12-2005 – Suppl. Ordinario n. 200 ) note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2008. N.B.: il presente d.lgs. entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25 Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (17G00044) (GU n.64 del 17-3-2017 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2017.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (in G.U. 22/04/2017, n. 94).

LEGGE 20 aprile 2017, n. 49 Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (17G00061) (GU n.94 del 22-4-2017 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2017

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.235 del 9-10-2003 – Suppl. Ordinario n. 159 ) note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 238 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. (11G0007) (GU n.9 del 13-1-2011 )

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. (15G00163) (GU n.220 del 22-9-2015 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068

pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportiavorodiv5@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

 

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