INTERPELLO N. 1/2015 del 12.01.2015 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) risoluzione di rapporto di lavoro dipendente di lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato – gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.

INTERPELLO N. 1/2015 del 12.01.2015 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) risoluzione di rapporto di lavoro dipendente di lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato – gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.

INTERPELLO N. 1/2015 del 12.01.2015 Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risoluzione di rapporto di lavoro dipendente di lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato – gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.

Risoluzione di rapporto di lavoro, lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato, servizi di somministrazione di lavoro.

Prot. 37/0000203

Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risoluzione di rapporto di lavoro dipendente di lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato – gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla applicabilità dell’art. 7 della L. n. 604/1066, alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un’agenzia di somministrazione, di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.

Più in particolare viene richiesto quale disciplina trovi applicazione, tenuto conto che l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, indica che “le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all’articolo 12”.

Gli istanti, evidentemente in ragione della circostanza che la cessazione del rapporto è correlata alla conclusione dei servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi, chiedono di conoscere se, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, trattandosi di recesso del rapporto per almeno 5 lavoratori nella stessa provincia, debba farsi ricorso alla procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991, ovvero a quella prevista dall’art. 7 della L. n. 604/1966.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si sottolinea che l’art. 7 della L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18, comma 8, della L. n. 300/1970. L’art. 24, comma 1, della L. n. 223/1991, concernente applicabilità della procedura di licenziamento collettivo, prevede invece che “le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione”.

Ciò premesso, l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 sembra tuttavia escludere l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica. Del resto, con tale disposizione, il Legislatore ha in qualche modo equiparato tali fattispecie a quelle già previste dall’art. 4, comma 14, della L. n. 223/1991, secondo il quale “il presente articolo non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali e saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato”.

Lo stesso art. 22, comma 4, tuttavia, per l’ipotesi suddetta, richiama l’applicabilità degli artt. 3 e 12 della L. n. 604/1966, i quali rispettivamente forniscono la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e fanno salve le più favorevoli condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano seguire la procedura prevista dall’art. 7 della stessa L. n. 604/1966, peraltro introdotta dalla L. n. 92/2012 e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003.

Pertanto, in linea con quanto già chiarito con il precedente interpello n. 27/2013, si ritiene che per le ipotesi oggetto dell’interpello in esame, trovi applicazione la procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 e non quella di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991.

 

INTERPELLO N. 27/2013 del 20.09.2013 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – agenzie di somministrazione.

INTERPELLO N. 27/2013 del 20.09.2013  Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – agenzie di somministrazione.

prot. 37/0016436

Risoluzione di rapporto di lavoro, lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato, servizi di somministrazione di lavoro, Conciliazione, Impresa utilizzatrice, .

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – agenzie di somministrazione.

L’ASSOSOM ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 7, L. n. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

In particolare, l’istante chiede se la normativa sopra richiamata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento in questione venga effettuato da una agenzia di somministrazione nei confronti sia dei propri dipendenti “diretti” che di quelli inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si ricorda che il novellato art. 7, L. n. 604/1966 trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione si applica, inoltre, con riferimento ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale.

In proposito si ricorda, come già chiarito da questo Ministero con circ. n. 3/2013, la non computabilità di alcune tipologie contrattuali, ai fini del raggiungimento delle soglie dimensionali di cui sopra, tra le quali è possibile annoverare la categoria dei lavoratori somministrati non rientranti, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, nell’organico dell’utilizzatore.

Ciò premesso, non risultano disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione.

L’art. 7 trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia; ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali. (GU n.195 del 6-8-1966 )

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.235 del 9-10-2003 – Suppl. Ordinario n. 159 ) note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003

  1. 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (16G00198) (GU n.235 del 7-10-2016 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2016

LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12 Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro. (GU n.20 del 20-1-1979 )

LEGGE 25 luglio 1956, n. 860 Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. (GU n.200 del 10-8-1956)

LEGGE 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l’artigianato. (GU n.199 del 24-8-1985 )

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