INTERPELLO N. 2/2014 del 13/03/2014 – Applicazione dell’art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008

INTERPELLO N. 2/2014 del 13/03/2014 – Applicazione dell’art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.

L’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l’art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo va premesso che l’articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea.

Il successivo comma prevede che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori […]”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L’articolo 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.

Pertanto il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

– l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;

– l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.

Nel caso di lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.

La Commissione ritiene utile rammentare quanto già riportato nella circolare n. 30 del 29/10/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si sottolineava che, anche se nei casi previsti dall’articolo 90, comma 11 il committente o il responsabile dei lavori non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione, dovendo il coordinatore per l’esecuzione svolgere, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, questi deve “essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione”.

Circolare N. 30 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/10/2009 Oggetto: applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui all’oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, l’articolo 90, comma 11, dispone quanto segue: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

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