Interessante art. 3, comma 165 della LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 relativo alle somme destinate al potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala l’interessante art. 3, comma 165 della LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 relativo alle somme destinate al potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria.

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Somme per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria, somme che affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria Art. 3, comma 165 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 che modifica l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (GU n.299 del 27-12-2003 – Suppl. Ordinario n. 196) note: Entrata in vigore della legge: 01.01.2004<

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Testo in vigore dal: 01-01-2016

Art. 3 Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici<

Comma 165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l’attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall’anno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1″.

 

Decreto-legge del 28/03/1997 n. 79 – Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997 Legge di conversione n. 140 del 28/05/1997<

Sommario

Preambolo<

Preambolo

In vigore dal 29/03/1997

. CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1<

Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato

In vigore dal 29/03/1997

. CAPO II : DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 2<

Anticipo d’imposta

In vigore dal 30/05/1997

Testi previgenti (1)

Articolo 3<

Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione

In vigore dal 01/01/2014

Testi previgenti (3)

Articolo 3 bis<

Modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

In vigore dal 30/05/1997

Articolo 4<

Disposizioni in materia di condono previdenziale

In vigore dal 01/01/1998

Testi previgenti (2)

Articolo 5<

Disposizioni varie di contenimento

In vigore dal 04/02/2003

Testi previgenti (4)

Articolo 6<

Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro

In vigore dal 30/05/1997

Testi previgenti (1)

Articolo 7<

Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari

In vigore dal 01/01/2000

Testi previgenti (3)

Articolo 8<

Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche

In vigore dal 30/05/1997

Testi previgenti (1)

. CAPO III : DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo 9<

Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione

In vigore dal 31/12/2007

Testi previgenti (4)

Articolo 9 bis<

Norme in materia di entrata.

In vigore dal 23/05/1999

Testi previgenti (3)

Articolo 10<

Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici

In vigore dal 29/03/1997

Articolo 11<

Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili

In vigore dal 01/01/2000

Testi previgenti (2)

Articolo 12<

Disposizioni per il potenziamento dell’Amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell’evasione fiscale.

In vigore dal 01/01/2007

Testi previgenti (3)

Articolo 13<

Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali. (NDR: “Ai sensi dell’art. 1 DM 30 dicembre 1999 – in G.U. 25 gennaio 2000 n. 19 – dal 1 gennaio 2000 e’ sospesa la presentazione delle dichiarazioni-domande relative alla concessione dei benefici previsti dall’art. 13.”)

In vigore dal 11/08/1997 al 26/06/2012

Testi previgenti (2)

Articolo 13 bis<

Norme in materia di variazioni dell’imponibile e dell’imposta in materia di IVA.

In vigore dal 30/05/1997

Articolo 14<

Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

In vigore dal 30/05/1997

Testi previgenti (1)

Articolo 15<

Entrata in vigore

In vigore dal 29/03/1997

Tabella A<

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice del 7% relativo ad un capitale unitario

In vigore dal 29/03/1997

Tabella B<

RIDUZIONI DI CASSA

In vigore dal 29/03/1997

Decreto-legge del 28/03/1997 n. 79 – Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997 Legge di conversione n. 140 del 28/05/1997<

Capo III Disposizioni in materia fiscale

Testo in vigore dal: 6-12-2017

Art. 12 Disposizioni per il potenziamento dell’amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell’evasione fiscale

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l’attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l’amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Con effetto dall’anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.

2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1. ((28))

3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell’amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.

4. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l’anno 1997, in lire 77 miliardi per l’anno 1998 e in lire 92 miliardi per l’anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto. (21)

 

AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l’art. 67, comma 1) che “Le risorse determinate, per l’anno 2007, ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e’ destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.”

AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 ha disposto (con l’art. 1, comma 7) che “In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all’attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l’assegnazione di risorse per il potenziamento dell’amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall’attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell’Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all’incentivazione del personale del Ministero dell’economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale”.

AGGIORNAMENTO (28) Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l’art. 5-octies, comma 1) che “Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall’articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall’applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati”.

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