Con nota prot. 1046 del 26 novembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rispondendo ad un quesito formulato da un proprio Ufficio Territoriale, ha espresso il parere in merito alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3, della L. n. 68/1999 per le imprese che subentrano in un appalto. Nel richiamare la Circolare Ministero del Lavoro n.77/2001, l’Interpello n.23/2012 nonché precedenti giurisprudenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affermato che è da ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale, in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex legge n. 68/1999. Il limite temporale dell’esclusione dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio appalto, in assenza di una specifica disposizione normativa, coinciderà con la durata dell’appalto.
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.