INL: il contratto di apprendistato di primo livello non può “trasformarsi” in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Ammissibile la successione di contratti di apprendistato della stessa tipologia

Con  Nota prot. 1026 del 23 novembre 2020  la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel riscontrare una richiesta di parere da parte di Confindustria Piemonte, ha affermato che non si ritiene   possibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca in quanto  il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante.

Con il citato parere, invece, si ritiene ammissibile,  in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, la “successione” di un nuovo contratto di apprendistato, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine  secondo i principi ed i criteri già chiariti in passato dal Ministero del lavoro. Tale possibilità è ravvisabile anche nell’ipotesi in cui  il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato al conseguimento di un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di I livello.

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