INL-calcolo della sanzione in caso di violazione dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti e regolari con minori. Chiarimenti

Con  nota n. 967 del 17 giugno 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione amministrativa  pecuniaria, prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/2014 ( pagamento di una somma da euro  10.000 a euro 15.000) per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori e che omette di richiedere il certificato del casellario giudiziale  al fine di  verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.

Con la citata nota l’INL chiarisce che in caso di assunzione “contestuale” di più lavoratori in violazione delle disposizioni in  questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare  unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.

Qualora, invece,  le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata  in relazione a ciascun lavoratore

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