Con nota prot. 301 del 18 febbraio 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro- Direzione Centrale Coordinamento Giuridico chiarisce che la procedura di cui all’art.7 commi 6 e 7 della Legge 300/70 (ossia la possibilità per il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare di promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ispettorato Territoriale del lavoro), trova applicazione anche per i dipendenti delle società a controllo pubblico e le società “in house”. Ciò in considerazione che la disciplina generale applicabile ai dipendenti delle società a controllo pubblico è quella privatistica e che le uniche deroghe al regime privatistico contemplate dal D.Lgs. n. 175/2016 riguardano soltanto le assunzioni e la retribuzione.
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