Infortunio sul lavoro – Sentenza n. 23781/2016 del 22/11/2016 Postumi non cumulabili derivati da infortunio.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza n. 23781/2016 del 22/11/2016 Postumi non cumulabili derivati da infortunio.<

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<

Sentenza n. 23781/2016 del 22/11/2016 Postumi non cumulabili derivati da infortunio.<

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23781 Anno 2016 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 22/11/2016<

ORDINANZA

sul ricorso 21177-2014 proposto da:

XX XXXXX XXXXXX, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SALVIA, giusta procura a margine del ricorso;

avverso la sentenza n. 201/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, emessa il 27/02/2014 e depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2016 dal Consigliere Relatore :Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Giovanni Angelozzi, per il ricorrente che chiede raccoglimento del ricorso o rinvio alla pubblica udienza;

udito l’Avvocato Puglisi Lucia, per il controricorrente, che si riporta al controricorso.

– ricorrente –

Fatto Diritto

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 29 settembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Potenza, accogliendo la domanda proposta da XX XXXXX XXXXXX nei confronti dell’INAIL, gli riconosceva il diritto ad una rendila a seguito degli infortuni sul lavoro verificatisi nel 1998, 2000, 2004 e 2007 nella misura del 16% di inabilità permanente, condannando l’istituto alla relativa prestazione oltre accessori.

Tale decisione, a seguito di gravame dell’INAIL, veniva in parte riformata dalla Corte di Appello di Potenza che, con sentenza dell’11 marzo 2014, condannava l’istituto al pagamento in favore del XX XXXXX XXXXXX di un indennizzo per danno biologico pari al 13%, oltre interessi.

Ad avviso della corte territoriale i postumi relativi all’infortunio occorso nel 1998 – quindi, prima dell’entrata in vigore del d.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000< — non si cumulavano ai fini della liquidazione di un’unica prestazione assicurativa con gli altri verificatisi successivamente alla entrata in vigore del detto d.Lgs. restando del tutto autonomi i due regimi di tutela essendo diverso il bene protetto, non più la mera capacità di lavoro in relazione ad una generica occupazione, ma la perdita del bene salute non solo ma anche come strumento per lo svolgimento di un’attività lavorativa. Determinava, quindi, sulla scorta di una nuova consulenza tecnica disposta in appello, nella suindicata misura il danno biologico residuato al XX XXXXX XXXXXX a seguito degli infortuni del 2000, del 2004 e del 2007.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il XX XXXXX XXXXXX affidato ad un unico articolato motivo.

L’INAIL resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 23.2.2000 n. 38< in relazione agli artt. 79 e 80 del d.P.R. 30.6.1965 n. 1124 nonché agli artt.:. 1, 2, 3, 4, 32, 35, 38 e 41 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 , c.p.c.).

In sintesi, si assume: che la decisione della corte di merito di non cumulare i postumi derivati dall’infortunio del 1998 sarebbe in contrasto con l’art. 38 Cost; che l’utilizzo da parte del CPU della “formula Gabrielli” per valutare i postumi dei vari infortuni sarebbe stato errato dovendo, piuttosto, essere applicata la formula del Balthazard, ciò anche in considerazione dei dubbi di illegittimità costituzionale della norma che richiamava la “formula Gabrielli”.

Il motivo è infondato.

Vale ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 426 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – nella parte in cui non consente di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali verificatisi o denunciati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 (Approvazione di <<Tabella delle menomazioni>; <<Tabella di indennizzo danno biologico>>; <<Tabella dei coefficienti>; relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) e di quelli intervenuti dopo tale data – sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione.

Questa Corte, inoltre, ha precisato che: in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ove alcuni infortuni o malattie si siano verificata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ed altri successivamente, i relativi postumi, ai sensi dell’art. 13, comma 6, prima parte, di detto decreto, non si cumulano ai fitti della liquidazione di un’unica prestazione previdenziale, restando del tutto autonomi e separati i due regimi di tutela, che coesistono fino allo scadere dei termini revisionali delle rendite costituite per eventi verificatisi o denunciati prima del 25 luglio 2000. ( da ultimo cfr. Cass. n. 12629 del 18/06/2015) e tale esclusione della cumulabilità dei postumi relativi a eventi ricadenti nei diversi regimi normativi opera sia nel caso di eventi già indennizzati in capitale e non in rendita, sia di eventi dai quali siano derivate inabilità inferiori al grado richiesto per la liquidazione delle prestazioni a carico dell’Inail (Cass. n. 21452 del 12/10/2007).

Orbene, l’impugnata sentenza ha correttamente applicato tali principi escludendo la cumulabilità dei postumi relativi all’infortunio verificatosi nel 1998 che, avendo comportato una riduzione della attitudine al lavoro del XX XXXXX XXXXXX nella misura del 5% (dato questo pacifico tra le parti) non potevano dar diritto ad alcuna rendita ai sensi del d.PR. n. 1124/1965.

Infine, correttamente il CTU ha applicato la formula del Gabrielli come stabilito dall’art. 13 , co.6°, del d.Lgs. n. 38/2000< cit..

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza ex art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, pertanto, rigetta il ricorso.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n, 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificalo, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU n.50 del 1-3-2000 ) note: Entrata in vigore del decreto: 16-3-2000<

 

Archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione<<

Relazioni e Documenti della Corte di Cassazione<<

InfoCuria – Giurisprudenza della Corte di xxxxxxzia<

News ILA lavoro 2016<

News ILA sicurezza 2016<

Ispettori del lavoro Associati<

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<

Infortunio sul lavoro: Sentenza n. 44327/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione, Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda<

Sentenza n. 22489/2016 del 04/11/2016 della Corte di Cassazione la quale dichiara che non può configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso se il lavoratore nelle more dello svolgimento dell’iter giudiziale trova un’altra occupazione<

Sentenza n. 22550/2016 del 07/11/2016 Legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che si sottrae per due volte alla visita medica di idoneità fisica.<

Sentenza n. 45394/2016 del 31/03/2016 In caso di procedimento per evasione fiscale legato all’emissione di fatture inesistenti non può essere emessa sentenza di condanna senza consentire all’imputato di ammettere come prova il libro dei beni ammortizzabil<

Sentenza n. 23397/2016 del 17/11/2016 della Corte di Cassazione. Le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE hanno deciso che il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non 10).<

Sentenza n. 39023/2016 del 15/03/2016 della Corte di Cassazione. Appalto e infortunio durante i lavori in quota. Se i dipendenti sono stati informati dei rischi, il committente non è responsabile.<

Sentenza n. 45198/2016 del 07/04/2016 della Corte di Cassazione dove la Cassazione spiega che se il Datore di lavoro installa telecamere senza autorizzazione anche se le tiene spente è comunque reato.<

Sentenza n. 19557/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione ai fini dei presupposti applicativi della disciplina in materia di licenziamento non possono essere computati nell’organico i dipendenti delle sedi estere dell’azienda<

Sentenza n. 22323/2016 del 03/11/2015 della Corte di Cassazione con la quale si ritiene discriminatorio con effetti ritorsivi il licenziamento del lavoratore disposto per xxxxxxficato motivo oggettivo ritenuto insussistente, allorquando le vere ragioni ..<

Sentenza n. 22936/2016 del 10/11/2016 della Corte di Cassazione “in caso di rapporto part-time verticale annuo, i periodi di riposo vanno riconosciuti ai fini del pieno accredito della contribuzione”.<

Sentenza n. 20327/2016 del 10 ottobre 2016 Corte di Cassazione. La responsabilità solidale non è applicabile alle P.A.<

Sentenza n. 44927/2016 della Corte di Cassazione Locali Sporchi: l’accertamento degli ispettori ASL può essere anche solo visivo<

Sentenza n. 21901/2016 della Corte di Cassazione con la quale è stata ritenuta illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto al trauma derivante da un episodio di rapina verificatosi presso i locali aziendali.<

Sentenza n. 21710/2016 della Corte di Cassazione con la quale la Corte ha affermato la natura subordinata di un responsabile di filiale di call-center anche se il datore di lavoro non ha mai esercitato nei suoi confronti il potere disciplinare<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 39058/2016 Lavoratore autonomo precipita per circa 6m. da un parapetto a mensola metallica. Responsabilità del DL dell’impresa affidataria per aver creato il pericolo<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds<

Sentenza n. 1164/2016 con la quale il TAR Piemonte ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione al Giudice Amministrativo di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero.<

sentenza n. 20218/2016 della Corte di Cassazione con la quale ha ritenuto valida la risokkkkone del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza inxxxxxxficata dal lavoro per tre giorni consecutivi per l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro.<

Sentenza n. 18073/2015 su un infortunio mortale di un lavoratore in un reparto tranceria, con violazione degli artt. 18, comma 1, lett. 4; 26, comma 3; 37, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001<

Sentenza n. 12678/2016 relativa all’infortunio di un lavoratore in nero<

Sentenza Corte di Cassazione n. 17637/2016 del 06/09/2016 La Suprema Corte, ha respinto il ricorso del medico contro il licenziamento stabilito dalla Corte di Appello nel 2013 “Non importa se comportamento fraudolento sia o meno intenzionale”.<

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3755/2016 pubblicata il 31 agosto 2016 Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50….<

Sentenza Cassazione n. 36285/2016 Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.<

Sentenza della Corte di Cassazione Num. 22717 Anno 2016 Sulla responsabilità per un infortunio durante un nolo a freddo.<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<

Medico Competente: Sorveglianza sanitaria Obbligo per rischi specifici. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha confermato la condanna per un medico competente……..<

Sicurezza sul Lavoro: Infoteca dei Riferimenti Informativi per la Sicurezza Università degli Studi di Udine<

Sentenza della Corte di Cassazione 14305/2016 con la quale la Corte di Cassazione, relativamente alla valutazione di legittimità di un licenziamento disciplinare, ha ritenuto che il diritto alla difesa prevale sulle esigenze legate alla segretezza di docu<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 26617 del 27 giugno 2016 con la quale si spiega che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche se esercitato sotto forma di Società di Servizi<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15035/2016 con la quale la suprema Corte ha ritenuto non necessario il procedimento di querela di falso per la contestazione di una Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notificazione<

Sentenza n. 24135 del 10.07.2016 della Corte di Cassazione sul Reato di lesioni personali (art. 590 codice penale) commesso nei confronti di una collega<

Sentenza della Cassazione Penale n. 48949 del 11 dicembre 2015 “Lavori in quota: rischi insiti e rischi evitabili”<

Sentenza 15226/2016 della Corte di Cassazione secondo cui “Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia”<

Sentenza n. 4347 del 2 febbraio 2016 della Corte di Cassazione – Sul contenuto del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.<

Sentenza del T.a.r. per il Molise, ord., 12 febbraio 2016, n. 77 che rimette Alla Corte di xxxxxxzia la compatibilità con il diritto europeo della norma che prevede l’esclusione della ditta che non ha indicato gli oneri di sicurezza.<

Corte di cassazione, sentenza 18 luglio 2016 n. 14621 Il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore tossicodipendente è connesso al mantenimento dell’impedimento derivante dalla permanenza presso la struttura in cui si svolge il programma ter<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29618/2016 pubblicata il 13 luglio 2016 (Presidente: Conti – udienza: 3.6.2016) sulla resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale (art. 337 del Codice Penale).<

Sentenza della Corte Costituzionale n° 193/2016 con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia<

Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016 con la quale la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma che limitava l’ammontare della pensione di reversibilità ….<

Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”<

Sentenza Corte di Cassazione n. 5233 del 2016 pubblicata in data 16/03/2016 “Sicurezza sul lavoro – Omessa vigilanza sull’impiego degli strumenti di protezione – Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro – Risarcimento”<

Corte di Cassazione, Sentenze, Relazioni e Documenti.<

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply