Incidente Rilevante – Regolamento – Decreto 1 luglio 2016, n. 148 – è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.179 del 2 agosto 2016

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala Regolamento – Decreto 1 luglio 2016, n. 148< – è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.179 del 2 agosto 2016< ed entrerà in vigore il prossimo 17 agosto con il relativo allegato<.

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Il Regolamento – Decreto 1 luglio 2016, n. 148< – è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.179 del 2 agosto 2016< ed entrerà in vigore il prossimo 17 agosto.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 1 luglio 2016, n. 148 Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00157) (GU Serie Generale n.179 del 2-8-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2016<

Allegato 1<

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 117 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105<, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l’articolo 4, comma 2, che prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute, dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, definisca criteri e modalità per l’effettuazione della valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400;

Visto l’articolo 32<, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105<, che prevede, tra l’altro, che, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni recate all’allegato A al decreto legislativo medesimo;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro dell’interno con nota prot. 005376 del 7 marzo 2016;

Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot.

0002619 del 3 febbraio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. 0004666 del 29 febbraio 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione inviata, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio con nota prot. n 0011066/GAB del 19 maggio 2016;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1<

Ambito di applicazione

1. La valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa è effettuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105<, in base ai criteri e secondo le modalità stabilite all’allegato 1 al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Avvertenza:

– Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).».

– Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105<, (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2015, n. 161, S.O.:

«Art. 4 (Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa). – (Omissis).

2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalità definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:

a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;

b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;

c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

(Omissis).».

– Si riporta il testo dell’articolo 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015< :

«Art. 32 (Norme finali e transitorie). – (Omissis).

2. Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.

(Omissis).».

– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.

Note all’art. 1:

-Il testo dell’art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015< è riportato nelle note alle premesse.

Art. 2<

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105<, nonché le seguenti definizioni:

a) «numero CAS»: identificativo numerico, attribuito a livello globale dal Chemical Abstracts Service;

b) «modellizzazione»: processo cognitivo che porta alla costruzione di un modello, ovvero di una rappresentazione teorica, della struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati;

c) «distanza di danno»: la distanza che intercorre dalla sorgente di un incidente al punto in cui il danno è riscontrato.

Note all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015<:

«Art. 3 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) “stabilimento”: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

b) “stabilimento di soglia inferiore”: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;

c) “stabilimento di soglia superiore”: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;

d) “stabilimento adiacente”: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

e) “nuovo stabilimento”:

1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure

2) un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che

determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

f) “stabilimento preesistente”: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

g) “altro stabilimento”: un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);

h) “impianto”: un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

i) “gestore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso;

l) “sostanza pericolosa”: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

m) “miscela”: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

n) “presenza di sostanze pericolose”: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1;

o) “incidente rilevante”: un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entita’, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

p) “pericolo”: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l’ambiente;

q) “rischio”: la probabilita’ che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

r) “deposito”: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

s) “deposito temporaneo intermedio”: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;

t) “pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

u) “pubblico interessato”: il pubblico che subisce o puo’ subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall’articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;

v) “ispezioni”: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell’autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.».

Art. 3<

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105<, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione l’allegato A del suddetto decreto legislativo.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti

Il Ministro dell’interno Alfano

Il Ministro della salute Lorenzin

Il Ministro dello sviluppo economico Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2482

Note all’art. 3:

– Il testo dell’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015< è riportato nelle note alle premesse.

 

ALLEGATO<

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121) (GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015<

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