Il lavoratore padre che rassegna le dimissioni durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001, non è tenuto al preavviso.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. 896 del 26 ottobre 2020 ha affermato che il lavoratore padre, indipendentemente dall’aver fruito o meno del congedo di paternità, non è tenuto al preavviso. Nella citata nota l’INL richiama la sentenza del Tribunale di Monza n. 107 del 18 febbraio 2020, con cui è stata affrontata la fattispecie relativa alle dimissioni di un padre lavoratore rassegnate pochi giorni dopo la nascita della figlia senza rispettare il termine di preavviso previsto dal CCNL. Il giudice ha riconosciuto al padre il diritto a dimettersi senza preavviso sulla base dell’ interpretazione dei commi 1 e 2 dell’art. 55 del TU 151/2001 in una logica favorevole alla tutela della paternità, in particolare ritenendo che il comma 2 (che individua la fruizione del congedo di paternità quale condizione per poter estendere al lavoratore padre le tutele riservate alla madre), non si riferisca alla disposizione che prevede l’esonero dal preavviso del lavoratore e della lavoratrice che si dimettano nel corso del primo anno di vita del bambino bensì unicamente l’indennità sostitutiva del preavviso. Pertanto, sempre richiamando la sentenza in parola l’INL afferma che il lavoratore padre potrà beneficiare della relativa indennità sostitutiva unicamente nel caso in cui abbia utilizzato il congedo di paternità (diversamente avrà diritto solo all’esonero dal preavviso).
L’INL, inoltre, nel richiamare quanto già precisato con nota prot. 749 del 25 settembre 2020 individua quale condizione per poter godere dell’esonero la circostanza che il datore di lavoro sia ovviamente portato a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, cosa che potrà avvenire anche all’atto della presentazione delle dimissioni proprio per motivare l’esonero dal preavviso.

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