Forza maggiore e obbligazione contributiva: irrilevanza se non prevista da una clausola del CCNL ovvero tipizzata dalla legge quale causa di legittima sospensione temporanea del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2021   ha chiarito che, stante l’autonomia dell’obbligo contributivo rispetto a quello retributivo, in caso di mancata prestazione lavorativa  per accordo tra le parti o per forza maggiore,  non viene meno l’obbligo di assolvere gli oneri contributivi sulla base del disposto di cui al  decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389:  “La retribuzione  da  assumere  come  base  per  il  calcolo  dei contributi di previdenza e di  assistenza  sociale  non  puo’  essere inferiore  all’importo  delle  retribuzioni   stabilito   da   leggi, regolamenti, contratti  collettivi,  stipulati  dalle  organizzazioni sindacali piu’ rappresentative su base nazionale, ovvero  da  accordi collettivi  o  contratti   individuali,   qualora   ne   derivi   una retribuzione di importo superiore a  quello  previsto  dal  contratto Collettivo”.

Pertanto una causa di forza maggiore non imputabile al datore di lavoro,  che determini l’impossibilità temporanea alla prestazione lavorativa, libera il lavoratore dall’obbligo di prestazione e può liberare il datore di lavoro dall’obbligo di retribuzione  ma non incide sull’obbligazione contributiva qualora tale causa di forza maggiore non sia, a tal fine, contemplata dal CCNL ovvero tipizzata dal legislatore quale causa di sospensione del rapporto di lavoro.

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