La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2021 ha chiarito che, stante l’autonomia dell’obbligo contributivo rispetto a quello retributivo, in caso di mancata prestazione lavorativa per accordo tra le parti o per forza maggiore, non viene meno l’obbligo di assolvere gli oneri contributivi sulla base del disposto di cui al decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo’ essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto Collettivo”.
Pertanto una causa di forza maggiore non imputabile al datore di lavoro, che determini l’impossibilità temporanea alla prestazione lavorativa, libera il lavoratore dall’obbligo di prestazione e può liberare il datore di lavoro dall’obbligo di retribuzione ma non incide sull’obbligazione contributiva qualora tale causa di forza maggiore non sia, a tal fine, contemplata dal CCNL ovvero tipizzata dal legislatore quale causa di sospensione del rapporto di lavoro.
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