Esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto per un operatore economico che ha commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC, art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, con il presente comunicato vuole segnalare la previsione di cui all’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto per un operatore economico che ha commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC

 

Ai sensi dell’art. 80< (Motivi di esclusione, Parte II – Contratti di appalto per lavori servizi e forniture, Titolo III – Procedura di affidamento, Capo III Svolgimento delle procedure per i settori ordinari, Sezione II – Selezione delle offerte), comma 4< del <Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50< Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016<):

 

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono

Il comma 4 dell’art. 80< del D. Lgs. n. 50/2016< non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell’articolo 8< (Cause ostative alla regolarità) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015<, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015<:

1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell’art. 1, comma 1175<, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A<, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del codice di procedura penale<. Non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.

2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all’art. 1, comma 1175<, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell’allegato A< ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale<.

3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20< e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758<, e dell’art. 15< del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124<, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162< e 162-bis< del codice penale.

4. Ai fini della regolarità contributiva l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A<, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

5. Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore (decorsi trenta giorni dalla pubblicazione) del decreto ministeriale 24 ottobre 2007< pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007<.

 

ALLEGATO A

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE E’ CAUSA OSTATIVA AL

RILASCIO DEL DURC

ViolazionePeriodo di non rilascio del DURC
Articoli 589, comma 2, c.p.

 

24 mesi
Articolo 437 c.p.

 

24 mesi
590, comma 3, c.p.

 

18 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

 

12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

 

12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 77, comma1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164

 

12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956

 

12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 389, comma1 lett. a) e b), D.P.R: n. 547/1955

 

12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998

 

8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall’articolo 36 bis del decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

 

6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003

 

3 mesi

 

 

Normativa:

<Decreto del Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007 Documento unico di regolarità contributiva (G.U. n. 279 del 30 novembre 2007) (Bosetti & Gatti)<

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). (15A04239) (GU Serie Generale n.125 del 1-6-2015) (Gazzetta Ufficiale)<

Circolare INPS n. 126, Roma, 26/06/2015, OGGETTO: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).<

Circolare INAIL n. 61, Roma, 26 giugno 2015, Oggetto: Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015.<

Circolare Ministero del Lavoro n. 12/2012 del 01/06/2012, Oggetto: Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) – art. 14, comma 6 bis, D. L. n. 5/2012 conv. Da L. n. 35/2012 – DURC e Autocertificazione.<

Nota del 16/01/2012 prot. 37/0000619/MA007.A001, Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 44 bis, D,P.R. n. 445/2000 – non autocertificabilità.<

INTERPELLO N. 1/2016 del 21/03/2016 – Assenza del DURC nei cantieri temporanei e mobili<

Messaggio INPS n. 9152, Roma, 26-11-2014, OGGETTO: Nuovo sistema di gestione del DURC interno. Chiarimenti.<

D. Lgs. n. 81/2008 versione coordinata per ispettori del lavoro giugno 2016, ispettori tecnici ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore.<

D. Lgs. n. 81/2008 (Bosetti & Gatti)<

D. Lgs. n. 81/2008 (Normattiva)<

D. Lgs. n. 50/2016 (Bosetti & Gatti)<

D. Lgs. n. 50/2008 (Normattiva)<

D. Lgs. n. 163/2006 (Bosetti & Gatti)<

D. Lgs. n. 163/2006 (Normattiva)<

DPR 207/2010 (Bosetti & Gatti)<

DPR 207/2010 (Normattiva)<

DPR 554/1999 (Bosetti & Gatti)<

DPR 554/1999 (Normattiva)<

L. 109/1994 (Bosetti & Gatti)<

L. 109/1994 (Normattiva)<

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