Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il comma 4 bis dell’art. 162 del codice di procedura penale introdotta dalla Legge 23.06.2017 n. 103 che entra in vigore il 3 agosto 2017e che tratta della Elezione di domicilio presso il Difensore di Ufficio<.
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Oggetto: Legge 23.06.2017 n. 103 – elezione di domicilio presso il difensore d’uffizio ai sensi dell’art. 162, comma 4 bis codice di procedura penale prime direttive
Da indicazioni di diverse Procura:
Il 3 agosto 2017 entrerà in vigore la Legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Tale Legge, fra l’altro, introduce il comma 4 bis dell’art. 162 del codice di procedura penale, per cui: “l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario”.
In base a tale norma, dal 3 agosto 2017, la polizia giudiziaria, al momento di redigere il verbale di identificazione nei confronti dell’indagato(italiano o straniero), che non abbia nominato difensore di fiducia:
· richiederà all’indagato se intenda eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, individuato dagli elenchi predisposti dal Consiglio dell’ordine;
· in caso positivo, il difensore d’ufficio, dovrà essere interpellato immediatamente, per comunicare l’eventuale assenso ad essere anche domiciliatario;
· dell’assenso si darà atto nello stesso verbale di identificazione;
Nel caso in cui il difensore non presti l’assenso, ovvero risulti impossibile contattarlo , la Polizia Giudiziaria:
· comunicherà all’indagato l’inefficacia della elezione di domicilio, dandone atto nel verbale ed invitando l’indagato ad eleggere un diverso domicilio idoneo;
· avviserà l’indagato che. In caso di rifiuto o di dichiarazione insufficiente o inidonea, la notifica verrà comunque effettuata presso il difensore d’ufficio già individuato, ai sensi dell’articolo 161, comma 4 del codice di procedura penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
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24. All’articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario».
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95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 giugno 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
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Comma 24:
– Si riporta il testo dell’articolo 162 del codice di procedura penale così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 162. (Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto)
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4. Finché l’autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario.».
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