DUVRI RICOGNITIVO Art. 26, comma 3 – ter) del D. Lgs. n. 81/2008, Pillole di Vigilanza Tecnica

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la seguente breve nota sul “DUVRI RICOGNITIVO Art. 26, comma 3 – ter) del D. Lgs. n. 81/2008<, Pillole di Vigilanza Tecnica

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<<Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<<

DUVRI RICOGNITIVO Art. 26, comma 3 – ter) del D. Lgs. n. 81/2008<, Pillole di Vigilanza Tecnica

Ai sensi del comma 3-ter dell’Art 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, Titolo I – Principi Comuni, Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) del D. Lgs. n. 81/2008:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti (Centrali di Committenza) di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163< (ora articolo 3, comma 1, lett. i) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50<), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Quindi in tutti i casi di affidamento del contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione da parte delle Centrali di Committenza o dei Datori di Lavoro non coincidenti con il committente:

  • il soggetto che affida il contratto che non rediga il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto;
  • Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, che prima dell’inizio dell’esecuzione, non integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
  • Gli esecutori che non sottoscrivano per accettazione l’integrazione che precede la esecuzione della documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto e che costituirà integrazione del medesimo;

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008< sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00

Articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163<:

La «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice che:

– acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

– aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Art. 3<. (Definizioni), comma 1, lett. i) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50<

«centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

<Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) (abrogato dall’art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016)<

<Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)<

D. Lgs. n. 81/2008 Versione Coordinata giugno 2016, Autori Ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore<

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply