DPR 194/2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il DPR 194/2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”<

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Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8 febbraio 2001<

8 febbraio 2001

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 5 maggio 2001<

Testo integrale<

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194<.
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120<.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato;
Visto l’articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;
Visto l’articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, previsto dall’articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerata l’esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l’utilizzo del volontariato;
Considerato che ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile è soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti all’Agenzia di protezione civile di cui all’articolo 79 del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale;

Emana il seguente regolamento:

Art 1. Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell’elenco dell’Agenzia di protezione civile.
1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», che provvede, d’intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l’idoneità tecnico-operativa in relazione all’impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all’Agenzia l’aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.
4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell’articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all’Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all’Agenzia, preferibilmente su base informatica, l’aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.
5. Dell’avvenuta iscrizione nell’elenco nazionale, l’Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.
6. Per favorire l’armonizzazione di criteri, modalità e procedure d’iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l’Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
7. Con provvedimento motivato, l’Agenzia può disporre la cancellazione dall’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
8. L’Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.

Art. 2. Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.
1. L’Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale di cui al comma 3 dell’articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.
2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l’organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell’attività espletata dalle organizzazioni.
4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l’adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell’articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.
5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall’Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.
6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all’Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.
7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.
8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l’istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L’ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente considerati, non può superare l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.
9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l’erogazione del relativo contributo concesso dall’Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.

Art 3. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi.
1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;
b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.
2. Se l’Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art 4. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.
1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l’impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;
b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.
2. L’Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti, tra cui scuola superiore della pubblica amministrazione, Università, Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruità dei costi indicati.
3. Se l’Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere all’organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art 5. Criteri e procedure per la concessione dei contributi.
1. L’Agenzia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall’articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l’Agenzia, sentito il Comitato di cui all’articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:
a) dei rischi del territorio o dell’esistenza dello stato d’emergenza nazionale;
b) dei benefici ottenibili attraverso l’erogazione del contributo;
c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall’Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata (2).
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l’Acc. 25 novembre 2004, il Provv. 28 luglio 2005, il Provv. 29 aprile 2010, n. 5 e il Provv. 8 luglio 2010, n. 58.

Art 6. Obblighi dei beneficiari.
1. I beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell’Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell’organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L’obbligo di cui al presente comma può cessare, con provvedimento del Ministro dell’interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall’uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall’Agenzia;
b) intestazione al legale rappresentante dell’organizzazione dei beni mobili registrati;
c) realizzazione dell’iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all’organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.

Art 7. Accertamenti sulla realizzazione dell’iniziativa.
1. L’Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l’avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all’atto della domanda, nonché il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6.
2. Per l’effettuazione di tali accertamenti l’Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall’Agenzia medesima.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte dell’Agenzia, del contributo finanziario accordato;
b) l’avvio della procedura per il recupero del contributo o dell’acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l’Agenzia dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l’esclusione dell’organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall’Agenzia, con le medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

Art 8. Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile – Forme e modalità.
1. Ai fini di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio àmbito territoriale di operatività, forniscono all’autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell’articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione.
2. Le organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell’articolo 1, nelle forme e con le modalità concordate con l’autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all’attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all’autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare:
a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
b) la specialità individuale posseduta nell’àmbito del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all’interno del gruppo stesso;
c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;
d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
e) l’ambito territoriale di operatività.
4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l’osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. L’Agenzia promuove, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell’articolo 1.
6. Nell’ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all’articolo 1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall’Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.

Art 9. Disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.
1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell’articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall’Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall’Agenzia, sulla base della segnalazione dell’autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefìci di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefìci di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell’articolo 10.
6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
a) dall’Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l’indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell’articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all’Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L’Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell’emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all’autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull’attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all’articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.
11. L’eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell’àmbito dell’organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell’articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dall’Agenzia (3).
(3) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell’art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Art 10. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.
1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l’Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell’autorità che ha autorizzato l’attività stessa.
2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all’Agenzia.
3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:
a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.
4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività formativa (4).
(4) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell’art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1 dell’art. 3, O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904.

Art 11. Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.
1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell’autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.
2. Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell’articolo 1, nell’assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l’emergenza, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
12. Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.
1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all’articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività dell’Agenzia è realizzata anche attraverso la loro consultazione nell’àmbito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da:
a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate dall’Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;
b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, secondo modalità determinate d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).
3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.

Art 13. Estensione benefici.
1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall’Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Art 14. Norma di copertura.
1. A tutti gli oneri conseguenti all’applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell’Agenzia.

Art 15. Norma transitoria.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all’emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art 16. Norma abrogativa.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è abrogato.

Art 17. Norma finale.
1. Nelle more della costituzione dell’Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. (GU Serie Generale n.120 del 25-5-2001)<

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