DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (GU n.52 del 3-3-2001 – Suppl. Ordinario n. 41 ) note: Entrata in vigore del decreto: 18-3-2001

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (GU n.52 del 3-3-2001 – Suppl. Ordinario n. 41 ) note: Entrata in vigore del decreto: 18-3-2001

[D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 1 D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 1, Parte Grafica D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 2 D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 2, Parte Grafica D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 3 D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 3, Tabella n. 1 D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 3, Tabella n. 2 D. Lgs. n. 31/2001];

Vigente al: 08-11-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l’allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(Finalità)

  1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

Art. 2

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  2. a) “acque destinate al consumo umano”:

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

  1. b) “impianto di distribuzione domestico”: le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
  2. c) “gestore”: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ((, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;));
  3. d) “autorità d’ambito”: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l’amministrazione pubblica titolare del servizio”.

Art. 3.

(Esenzioni)

  1. La presente normativa non si applica:
  2. a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
  3. b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

(Obblighi generali)

  1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
  2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
  3. a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
  4. b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I;
  5. c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 1.
  6. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Art. 5

Punti di rispetto della conformità

  1. I valori di parametro fissati nell’allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
  2. a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
  3. b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

((c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori));

  1. d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.
  2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all’articolo 2, comma 1, lettera b).

Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell’allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.

  1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell’allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l’azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L’autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

Art. 6

Controlli

  1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell’articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:
  2. a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
  3. b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
  4. c) alle reti di distribuzione;
  5. d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
  6. e) sulle acque confezionate;
  7. f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
  8. g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
  9. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.
  10. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l’efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
  11. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell’allegato I, le specifiche indicate dall’allegato III.
  12. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l’istituto superiore di sanità. Il controllo è svolto nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

((5-bis. Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano spetta all’azienda U.S.L. territorialmente competente.))

Art. 7

Controlli interni

((1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano.

  1. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l’azienda unità sanitaria locale.
  2. Per l’effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.))
  3. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni.
  4. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all’articolo 8, comma 7.

Art. 8

Controlli esterni

  1. I controlli esterni sono quelli svolti dall’azienda unità locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l’anno, nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato II.
  2. Per quanto concerne i controlli di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) l’azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici ((. . .)) di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste nell’allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.
  3. L’azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell’allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall’Istituto superiore di sanità.
  4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell’area di competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l’azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.
  5. Per gli acquedotti interregionali l’organo sanitario di controllo è individuato d’intesa fra le regioni interessate.
  6. L’azienda unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanità ((secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa)) entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.
  7. Per le attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanità. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera k)) che al comma 7 del presente articolo dopo le parole: “e successive modificazioni;” sono inserite le seguenti: “o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.”

Art. 9

((Assicurazione di)) qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali

  1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l’adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
  2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell’osservanza di quanto disposto dal comma 1.

Art. 10

(( (Provvedimenti e limitazioni d’uso).

  1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’allegato “I”, l’azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l’avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un’interruzione dell’approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.
  2. Il gestore, sentite l’azienda unità sanitaria locale e l’Autorità d’ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all’immediato ripristino della qualità delle acque erogate.
  3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana.
  4. Il sindaco, l’azienda unità sanitaria locale, l’Autorità d’ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.))

Art. 11

Competenze statali

((1. è di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:))

  1. a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecnicoscientifiche o in

esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;

  1. b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell’allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);
  2. c) l’adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell’allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell’Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati;

di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;

  1. d) l’adozione, previa predisposizione da parte dell’Istituto superiore di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell’allegato III, punti 2 ((. . .)), nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
  2. e) l’individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
  3. f) l’adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;
  4. g) l’adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonché per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
  5. h) l’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori ((, nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;));
  6. i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l’impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell’acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
  7. l) L’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
  8. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerta con il Ministero dell’ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell’ambiente, sentiti i Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle politiche agricole e forestali.
  9. Gli oneri economici connessi all’eventuale attività di sostituzione esercitata, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a comma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell’ente inadempiente.

Art. 12.

(Competenze delle regioni o province autonome)

  1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:
  2. a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall’allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
  3. b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell’approvvigionamento idrico-potabile;
  4. c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all’allegato I parte B o fissati ai sensi dell’articolo 11,comma 1, lettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all’articolo 13;
  5. d) adempimenti relativi all’inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell’allegato I, parte C, di cui all’articolo 14;
  6. e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga di cui all’articolo 16;
  7. f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
  8. g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.

Art. 13

Deroghe

  1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’ambiente, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l’approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
  2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:
  3. a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;
  4. b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
  5. c) l’area geografica, la quantità di acqua fornite ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
  6. d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
  7. e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.
  8. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l’eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.
  9. Il Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l’ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni.
  10. Sei mesi prima della scadenza dell’ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un’aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.

Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell’acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessità di un’ulteriore periodo di deroga.

  1. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell’ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l’ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.
  2. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
  3. a) i motivi della deroga;
  4. b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
  5. c) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
  6. d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
  7. e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
  8. f) la durata della deroga.
  9. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al Ministero dell’ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
  10. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l’inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l’azione correttiva intrapresa a norma dell’articolo 10, comma 1, è sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
  11. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non è consentito se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d’acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
  12. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
  13. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.
  14. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.
  15. Il presente articolo non si applica alle acque ((fornite mediante cisterna ed a quelle)) confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

Art. 14

Conformità ai parametri indicatori

  1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell’allegato I, l’autorità d’ambito, sentito il parere dell’azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti (( mette in atto i necessari adempimenti di competenza e)), dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.
  2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanità e dell’ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell’anno precedente:
  3. a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità;
  4. b) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
  5. c) una sintesi dell’eventuale piano relativo all’azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonché disposizioni in materia di riesame.
  6. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l’obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.
  7. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano ((e a quelle fornite tramite cisterna.)).

Art. 15

Termini per la messa in conformità

  1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell’allegato I entro il 25 dicembre 2003, ((fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell’allegato I, parte B.))

Art. 16

Casi eccezionali

  1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all’allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanità, su istanza della regione, o provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all’articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.
  2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanità entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all’articolo 13, comma 2.
  3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanità un’aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresì l’eventuale necessità di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficoltà incontrate. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
  4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinché la popolazione interessata dall’istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanità delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.
  5. Il presente articolo non si applica alle acque ((fornite mediante cisterna ed a quelle)) confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.

Art. 17

Informazioni e relazioni

  1. Il Ministero della sanità provvede all’elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.
  2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all’approvvigionamento di 5000 o più persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all’allegato I, parte C, nota 10.
  3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l’anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.
  4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell’articolo 5, ((comma 3,)) ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all’allegato I, parte B, nota 10.
  5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanità ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.

Art. 18.

(Competenze delle regioni speciali e province autonome)

  1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 19

Sanzioni

  1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
  2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
  3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
  4. L’inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita:
  5. a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non è fornita al pubblico;
  6. b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’Acqua è fornita al pubblico;
  7. c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

((4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.))

  1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

((5-bis. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.))

Art. 19-bis

((1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.))

Art. 20

Norme transitorie e finali

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16.

((2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all’adozione di diverse specifiche tecniche in materia.))

  1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie

VERONESI, Ministro della sanità

DINI, Ministro degli affari esteri

FASSINO, Ministro della giustizia

VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

NESI, Ministro dei lavori pubblici

LETTA, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero

PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali

BORDON, Ministro dell’ambiente

LOIERO, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

 

 

ALLEGATO I

PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*

PARTE A

Parametri microbiologici

===================================================

|                         |  Valore di parametro  |

|        Parametro        |    (numero/100 ml)    |

+=========================+=======================+

|  Escherichia coli (E.   |                       |

|          coli)          |0                      |

+————————-+———————–+

|      Enterococchi       |0                      |

+————————-+———————–+

Per le acque  messe  in  vendita  in  bottiglie  o  contenitori  sono

applicati i seguenti valori:

===============================================

|        Parametro        |Valore di parametro|

+=========================+===================+

|Escherichia coli (E.coli)|0/250ml            |

+————————-+——————-+

|      Enterococchi       |0/250 ml           |

+————————-+——————-+

| Pseudomonas aeruginosa  |0/250ml            |

+————————-+——————-+

|Conteggio delle colonie a|                   |

|          22°C           |100/ml             |

+————————-+——————-+

|Conteggio delle colonie a|                   |

|          37°C           |20/ml              |

+————————-+——————-+

PARTE B

Parametri chimici

=====================================================================

|                           |           | Unità|                   |

|                           | Valore di |  di   |                   |

|         Parametro         | parametro |misura |       Note        |

+===========================+===========+=======+===================+

|        Acrilammide        |0,10       |µg/l   |Nota 1             |

+—————————+———–+——-+——————-+

|         Antimonio         |5,0        |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|         Arsenico          |10         |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|          Benzene          |1,0        |µg/1   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|      Benzo(a)pirene       |0,010      |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|           Boro            |1,0        |mg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|          Bromato          |10         |µg/l   |Nota 2             |

+—————————+———–+——-+——————-+

|          Cadmio           |5,0        |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|           Cromo           |50         |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|           Rame            |10         |mg/l   |Nota 3             |

+—————————+———–+——-+——————-+

|          Cianuro          |50         |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|     1.2 dicloroetano      |3,0        |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|       Epicioridrina       |0,10       |µg/l   |Nota 1             |

+—————————+———–+——-+——————-+

|         Fluoruro          |1,50       |mg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|          Piombo           |10         |µg/l   |Note 3 e 4         |

+—————————+———–+——-+——————-+

|         Mercurio          |1,0        |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|          Nichel           |20         |µg/l   |Nota 3             |

+—————————+———–+——-+——————-+

|    Nitrato (come NO3)     |50         |mg/l   |Nota 5             |

+—————————+———–+——-+——————-+

|    Nitrito (come NO2)     |0,50       |mg/l   |Nota 5             |

+—————————+———–+——-+——————-+

|      Antiparassitari      |0,10       |µg/l   |Nota 6 e 7         |

+—————————+———–+——-+——————-+

|  Antiparassitari-Totale   |0,50       |µg/l   |Note 6 e 8         |

+—————————+———–+——-+——————-+

|                           |           |       |Somma delle        |

|                           |           |       |concentrazioni di  |

| Idrocarburi policiclici   |           |       |composti specifici;|

|         aromatici         |0,10       |µg/l   |Nota 9             |

+—————————+———–+——-+——————-+

|          Selenio          |10         |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|                           |           |       |Somma delle        |

|                           |           |       |concentrazioni     |

|     Tetracloroetilene     |           |       |dei parametri      |

|     Tricioroetilene       |10         |µg/l   |specifici          |

+—————————+———–+——-+——————-+

|                           |           |       |Somma delle        |

|                           |           |       |concentrazioni di  |

|                           |           |       |composti           |

|    Trialometani-Totale    |30         |µg/l   |specifici; Nota 10  |

+—————————+———–+——-+——————-+

|     Cloruro di vinile     |0,5        |µg/l   |Nota 1             |

+—————————+———–+——-+——————-+

|          Clorito          |700        |µg/l   |Nota 11            |

+—————————+———–+——-+——————-+

|          Vanadio          |140        |µg/l   |                   |

+—————————+———–+——-+——————-+

|    Cromo esavalente       | 10        |µg/l   |Nota 12  ((7))     |

+—————————+———–+——-+——————-+

Indipendentemente  dalla  sensibilità   del   metodo   –   analitico

utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo – stesso

numero di decimali riportato in tabella per il valore – di parametro.

+——-+———————————————————–+

|       |Il valore di parametro si riferisce alla   concentrazione  |

|       |monometrica residua nell’acqua calcolata secondo  le       |

|       |specifiche di rilascio massimo del polimero                |

|Nota 1 |corrispondente a contatto con l’acqua                      |

+——-+———————————————————–+

|       |Ove possibile, ci si deve adoperare per   applicare valori |

|       |inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque|

|       |di cui all’articolo 5 comma 1,   lettere a), b) e d), il   |

|       |valore deve essere soddisfatto al più   tardi entro il 25 |

|       |dicembre 2008. Il valore di parametro per   il bromato nel |

|       |periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre |

|Nota 2 |2008 è pari a 25 µg/l.                                    |

+——-+———————————————————–+

|       |Il valore si riferisce ad un campione  di acqua destinata  |

|       |al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un  metodo |

|       |di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere    |

|       |rappresentativo del valore medio dell’acqua ingerita       |

|       |settimanalmente dai consumatori. Le procedure  di prelievo |

|       |dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso,   |

|       |secondo metodi standardizzati da stabilire ai  sensi       |

|       |dell’articolo 11 comma 1 lettera b). L’Autorità           |

|       |sanitaria locale deve tener conto della presenza di        |

|Nota 3 |livelli- di picco che possono nuocere alla salute umana.   |

+——-+———————————————————–+

|       |Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1,  lettere a),  |

|       |b) e d), questo valore deve essere soddisfatto   al più   |

|       |tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro    |

|       |del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed |

|Nota 4 |il 25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l.                     |

|       |                                                           |

|       |Le regioni, le Aziende sanitarie locali   ed i gestori     |

|       |d’acquedotto, ciascuno per quanto di   competenza, devono  |

|       |provvedere affinché venga ridotta al   massimo la         |

|       |concentrazione di piombo nelle acque destinate   al consumo|

|       |umano durante il periodo previsto per conformarsi  al      |

|       |valore di parametro; nell’attuazione delle misure   intese |

|       |a garantire il raggiungimento del valore in   questione    |

|       |deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui  la      |

|       |concentrazione di piombo nelle acque destinate   al consumo|

|       |umano è più elevata.                                     |

+——-+———————————————————–+

|Nota 5 |Deve essere soddisfatta la condizione:                     |

|       |  [nitrato] [nitrito]                                      |

|       |  ——— + ——— < o = 1,                        |

|      50      0.5(0.1)                                     |

|       |ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/1|

|       |per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di|

|       |0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque         |

|       |provenienti da impianti di trattamento.                    |

+——-+———————————————————–+

|Nota 6 |Per antiparassitari s’intende:                             |

|       |- insetticidi organici                                     |

|       |- erbicidi organici                                        |

|       |- fungicidi organici                                       |

|       |- nematocidi organici                                      |

|       |- acaricidi organici                                       |

|       |- alghicidi organici                                       |

|       |- rodenticidi organici                                     |

|       |- sostanze antimuffa organiche                             |

|       |- prodotti connessi (tra l’altro regolatori   della        |

|       |crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di           |

|       |degradazione e – di reazione.                              |

|       |                                                           |

|       |Il controllo è necessario solo per gli   antiparassitari  |

|       |che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un          |

|       |determinato approvvigionamento d’acqua.                    |

+——-+———————————————————–+

|       |Il valore di parametro si riferisce ad   ogni singolo      |

|       |antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina,          |

|       |eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico   é|

|Nota 7 |pari a 0,030 µg/l.                                         |

+——-+———————————————————–+

|       |”Antiparassitari – Totale” indica la somma   dei singoli   |

|       |antiparassitari rilevati e quantificati nella   procedura  |

|Nota 8 |di controllo.                                              |

+——-+———————————————————–+

|Nota 9 |I composti specifici sono i seguenti:                      |

|       |- benzo(b)fluorantene                                      |

|       |- benzo(k)fluorantene                                      |

|       |- benzo(ghi)perilene                                       |

|       |- indeno(1,2,3-cd)pirene                                   |

+——-+———————————————————–+

|       |I responsabili della disinfezione devono   adoperarsi      |

|       |affinché il valore parametrico sia più basso possibile   |

|       |senza compromettere la disinfezione stessa. I composti     |

|       |specifici sono: cloroformio, bromoformio,                  |

|Nota 10|dibromoclorometano, bromodiclorometano.                    |

+——-+———————————————————–+

|       |Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1,   lettere a), |

|       |b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più     |

|       |tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro    |

|       |clorite, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il |

|Nota 11|25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l.                      |

+——-+———————————————————–+

|       |  La ricerca del parametro deve essere effettuata quando   |

|Nota 12|   il valore del parametro Cormo supera il valore          |

|       |  di 10 µg/l. ((7))                                        |

+——-+———————————————————–

PARTE C

Parte di provvedimento in formato grafico

(1)

RADIOATTIVITÀ

TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 28

(AVVERTENZA)

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 3,  a  giudizio

dell’Autorità sanitaria  competente,  potrà  essere  effettuata  la

ricerca concernente i seguenti parametri accessori con  i  rispettivi

volumi di riferimento:

Parametro        Volume di riferimento

Alghe……………….. 1L

Batteriofagi anti-E.coli. 100L

Nematodi a vita libera… 1L

Enterobatteri patogeni… 1L

Enterovirus………….. 100L

Funghi………………. 100mL

Protozoi…………….. 100L

Pseudomonas aeruginosa… 250mL

Stafilococchi patogeni… 250mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di  cui  all’articolo

8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle  acque

destinate  al  consumo  umano   gli   Enterovirus,   i   Batteriofagi

anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.

—————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 ha disposto (con l’art.  1,  comma 1, lettera bb)) che “l’allegato I, parte C, è modificato come segue:

nella nota “*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L  (se  impiegato).”

é soppressa la parola: “minimo”.”

Ha inoltre disposto (con  l’art.  1,  comma  1,  lettera  cc))  che “l’allegato I, parte C, è modificato come segue:  alla  nota  3,  le parole: “Per le acque frizzanti” sono sostituite dalle seguenti: “Per le acque non frizzanti”.”

—————

AGGIORNAMENTO (7)

Il  Decreto  6  luglio  2017  (in  G.U.  15/07/2017,  n.  164)  nel modificare l’art. 2, comma 1 del Decreto 14 novembre  2016  (in  G.U. 16/01/2017, n. 12), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela  del territorio  e  del  mare,  14  novembre   2016   recante   «Modifiche all’allegato I del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa  alla  qualità delle acque destinate al consumo umano»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017,  è  prorogata  al  31  dicembre

2018″.

ALLEGATO II

((CONTROLLO

Parte A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

  1. I programmi di controllo per le acque  destinate  al  consumo umano devono:
  2. a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori  devono essere    Ai  fini  del  presente  allegato   la   filiera idro-potabile è  costituita  dalla  sequenza  di  tutte  le  fasi  e operazioni  coinvolte  nella   captazione,   adduzione,   produzione, trattamento,  distribuzione,  stoccaggio  e  gestione   delle   acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per quanto  riguarda  l’ambiente  circostante  l’area  di  captazione,  i materiali e processi;
  3. b) mettere  a   disposizione   informazioni   sulla   qualità dell’acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all’art. 4, nonché i  valori  parametrici  stabiliti nell’allegato I, siano stati rispettati;
  4. c) individuare le misure più adeguate per mitigare  i  rischi per la salute umana.
  5. A norma dell’art. 8,  le  autorità  competenti  stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le  frequenze  di cui alla parte B del presente allegato che consistono in:
  6. a) prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure
  7. b) misurazioni acquisite attraverso un processo  di  controllo continuo.

I  programmi  di  monitoraggio   prevedono   l’effettuazione   di controlli  in  tutta  la  filiera   idro-potabile,   secondo   quanto specificato nell’art. 6, tenendo conto dei controlli interni  di  cui all’art. 7, e comprendendo:

  1. a) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o
  2. b) ispezioni dell’area  di  captazione,  delle  infrastrutture relative alla captazione, al trattamento,  allo  stoccaggio  ed  alla distribuzione.
  3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita  nella  parte  C,  sulla  base  della  valutazione eseguita dal gestore del servizio idrico.
  4. I  programmi   di   controllo   devono   essere   riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.

Parte B

Parametri e frequenze

  1. Quadro generale.

Il programma di  controllo  deve  prendere  in  considerazione  i parametri di cui all’art. 4, compresi quelli che sono importanti  per la valutazione dell’impatto dei sistemi  di  distribuzione  domestica sulla qualità dell’acqua nel punto in cui  i  valori  devono  essere rispettati,  come  stabilito  all’art.  5,  comma  1.  La  scelta  di parametri  adeguati  per  il  controllo  deve  tenere   conto   delle condizioni locali per ciascuna filiera idro-potabile e dei  controlli interni che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica  della qualità dell’acqua destinata al consumo umano, di  cui  all’art.  7, che dovranno essere fondati su una valutazione del rischio a cura del gestore, come stabilito nella parte C.

I parametri elencati al successivo  punto  2  sono  sottoposti  a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.

  1. Elenco dei parametri.

Parametri – gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo  A)  secondo  la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:

  1. a) Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conta  delle colonie a 22°C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;
  2. b) altri parametri ritenuti pertinenti  per  il  programma  di controllo, per il rispetto degli obblighi generali di cui all’art. 4, e, se del caso, attraverso la valutazione del  rischio  di  cui  alla parte C.

In circostanze  specifiche,  ai  parametri  del  gruppo  A  vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

  1. a) ammonio e nitrito, se si utilizza la clorammina;
  2. b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici  per il trattamento delle acque.

Parametri – gruppo B

Al  fine  di  determinare  la  conformità  con  tutti  i  valori parametrici di cui all’allegato I,  occorre  controllare  tutti  gli altri parametri non  previsti  nel  gruppo  A  e  stabiliti  a  norma dell’art. 4, alla frequenza indicata nella tabella 1, terza colonna.

  1. Frequenza di campionamento.

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento  e  analisi  per  il  controllo  di conformità

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte C

Valutazione del rischio

  1. è possibile  derogare  ai  parametri  e  alle  frequenze  di campionamento di cui alla parte B, a condizione che venga  effettuata una valutazione del rischio in conformità alla presente parte.
  2. La valutazione del rischio di cui al punto  1  dovrà  essere eseguita dal gestore del servizio idrico anche al fine di definire  i controlli interni di cui all’art.  7.  La  valutazione  si  basa  sui principi generali della valutazione  del  rischio  stabiliti  secondo norme internazionali quali  la  norma  EN  15975-2  (Sicurezza  della fornitura di acqua potabile – Linee guida per la gestione del rischio e  degli  eventi  critici)  e/o  le  Linee  guida  nazionali  per  la valutazione  e  gestione  del  rischio  nella  filiera  delle   acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety  Plans (Piani di sicurezza dell’acqua), elaborate dall’Istituto superiore di sanità.
  3. La valutazione del rischio tiene conto dei risultati  forniti dall’attuazione dei programmi di monitoraggio stabiliti per le  acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile di cui  all’art.  82  e allegato 1 alla parte terza, del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché  di  ogni altra informazione rilevante inerente le risorse idriche da destinare al consumo  umano  ai  sensi  del  presente  decreto,  comprese,  tra l’altro, quelle  relative  alle  aree  di  salvaguardia  delle  acque superficiali  e  sotterranee  destinate  al  consumo  umano,  di  cui all’art. 94  del  decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e alle zone vulnerabili da nitrati  di origine agricola e da prodotti fitosanitari, di cui agli articoli 92, 93 e allegato 7 alla parte terza del  decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. La valutazione del rischio, deve comprendere:
  5. a) banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e  monitoraggio,  condivisa  con l’autorità sanitaria locale e centrale;
  6. b) ridefinizione delle «zone di approvvigionamento idro-potabile» sulla base della descrizione della filiera idro-potabile;
  7. c) dati di monitoraggio per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici.
  8. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio  viene ampliato l’elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte  B  e/o vengono aumentate le frequenze di campionamento di  cui  al  punto  3 della  parte  B,  se  si  verifica  una  qualsiasi   delle   seguenti condizioni:
  9. a) l’elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell’art. 6, paragrafi 1, 2, 3;
  10. b) è necessario  procedere  a  ulteriori  controlli  ai  fini dell’art. 8, paragrafo 3;
  11. c) è necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A.
  12. Sulla base  dei  risultati  della  valutazione  del  rischio, possono essere ridotti l’elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni:
  13. a) la frequenza di campionamento per E. coli non  deve  essere inferiore a quella stabilita al punto 3  della  parte  B,  quali  che siano le circostanze;
  14. b) per tutti gli altri parametri:
  15. i) la localizzazione e la frequenza del  campionamento  sono determinate in relazione  all’origine  del  parametro,  nonché  alla variabilità  e   alla   tendenza   a   lungo   termine   della   sua concentrazione, tenendo conto dell’art. 5;
  16. ii) per ridurre la frequenza minima di campionamento  di  un parametro, come indicato al  punto  3  della  parte  B,  i  risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell’arco di  un periodo di almeno tre  anni  a  partire  da  punti  di  campionamento rappresentativi dell’intera zona di approvvigionamento  devono  tutti essere inferiori al 60% del valore parametrico;

iii) per rimuovere un  parametro  dall’elenco  di  quelli  da sottoporre a controllo, come indicato al punto 2  della  parte  B,  i risultati ottenuti  dai  campioni  raccolti  ad  intervalli  regolari nell’arco di un periodo di almeno tre anni  a  partire  da  punti  di campionamento rappresentativi dell’intera zona di  approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 30% del valore parametrico;

  1. iv) la rimozione di un particolare parametro di cui al punto 2 della parte B, dall’elenco di parametri da sottoporre  a  controllo deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla  base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare  che  la  salute  umana  sia  protetta  dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque  destinate  al consumo umano, come stabilito all’art. 1;
  2. v) è possibile ridurre la frequenza di campionamento oppure rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da controllare  come stabilito ai punti ii) e iii), solo se  la  valutazione  del  rischio conferma  che  nessun  elemento  ragionevolmente  prevedibile   possa provocare un deterioramento della qualità delle acque  destinate  al consumo umano.
  3. Le valutazioni del rischio sono sottoposte a  valutazione  da parte dell’Istituto superiore di sanità al fine dell’approvazione da parte del Ministero della salute.
  4. Le approvazioni delle valutazioni del rischio,  unitamente  a una sintesi dei risultati, saranno rese disponibili al pubblico.

Parte D

Metodi di campionamento e punti campionamento

  1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo  da garantire l’osservanza dei  punti  in  cui  i  valori  devono  essere rispettati, di cui all’art. 5, comma 1.  Nel  caso  di  una  rete  di distribuzione, i campioni possono  essere  prelevati  nella  zona  di approvvigionamento  o  presso  gli  impianti   di   trattamento   per particolari parametri se si può dimostrare che  il  valore  ottenuto per i parametri in questione non può essere modificato negativamente fino al punto di conformità. Nella misura del possibile,  il  numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di  tempo  e luogo.
  2. Il campionamento al punto  in  cui  i  valori  devono  essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi:
  3. a) i campioni per verificare l’osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame,  piombo  e  nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l’acqua. Occorre prelevare un  campione  casuale  diurno  pari  a  un litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono  al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le  rispettive situazioni  nazionali,  a  condizione  che,  a  livello  di  zona  di approvvigionamento, ciò non  rilevi  un  minor  numero  di  casi  di infrazione rispetto all’utilizzo del metodo casuale diurno;
  4. b) i campioni da utilizzare per  verificare  l’osservanza  dei parametri microbiologici nel punto in  cui  i  valori  devono  essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN  ISO  19458 (scopo B del campionamento).
  5. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve  essere  conforme  alla norma ISO 5667-5. Per i  parametri  microbiologici,  i  campionamenti presso la rete  di  distribuzione  vanno  effettuati  e  condotti  in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).))

ALLEGATO III

((SPECIFICHE PER L’ANALISI DEI PARAMETRI

  1. I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applicano pratiche di  gestione  della  qualità  conformi  a  quanto previsto  dalla  norma  UNI  EN  ISO/IEC  17025  o  da  altre   norme equivalenti internazionalmente riconosciute devono essere accreditati in  conformità  alla  norma  UNI  EN  ISO/IEC   17025:2005   recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di  prova  e  di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno Stato  membro dell’Unione europea, ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.  765/2008. L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova  riguardano singole prove o gruppi di prove e deve essere conseguito entro il  31 dicembre 2019.
  2. I metodi di analisi utilizzati ai fini del  controllo  e  per dimostrare il  rispetto  del  presente  decreto  sono  convalidati  e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o ad  altre norme equivalenti internazionalmente accettate.  In  mancanza  di  un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di  cui alla parte B, il controllo è svolto applicando le migliori  tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

Parte A

Parametri microbiologici per  i  quali  sono  specificati  metodi  di analisi

I metodi per i parametri microbiologici sono:

Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2);

enterococchi (UNI EN ISO 7899-2);

Pseudomonas aeruginosa (UNI EN ISO 16266);

enumerazione dei microrganismi coltivabili – conta delle  colonie a 22°C (UNI EN ISO 6222);

enumerazione dei  microrganismi  coltivabili  –  conteggio  delle colonie a 36°C (UNI EN ISO 6222);

Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189).

Parte B

Parametri chimici e  indicatori  per  i  quali  sono  specificate  le caratteristiche di prestazione

  1. Parametri chimici e indicatori.

Per i parametri di cui alla  tabella  1,  le  caratteristiche  di prestazione specificate esigono che il metodo di  analisi  utilizzato debba essere quantomeno in grado di  misurare  concentrazioni  uguali all’indicatore parametrico con un limite di quantificazione (definito nell’art. 74, comma 2,  lettera  uu-ter  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)  del  30%,   o inferiore, del  valore  parametrico  pertinente  e  un’incertezza  di misura quale quella specificata nella  tabella  1.  Il  risultato  è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di  cifre  significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell’allegato I.

Fino al 31 dicembre 2019  è  consentito  l’uso  di  «esattezza», «precisione» e  «limite  di  rilevazione»,  quali  specificati  nella tabella 2,  in  quanto  insieme  alternativo  di  caratteristiche  di prestazione rispetto al «limite di quantificazione» e all’«incertezza di misura» specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e  nella tabella 1.

L’incertezza di misura indicata nella tabella 1 non  deve  essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici  di cui all’allegato I.

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2

Le caratteristiche di prestazione minima «esattezza», «precisione»  e «limite di rilevazione» che possono  essere  utilizzate  fino  al  31

dicembre 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

Note alle tabelle 1 e 2

+————-+——————————-+

|             |L’incertezza della misura è un|

|             |parametro non negativo che     |

|             |caratterizza la dispersione dei|

|             |valori quantitativi attribuiti |

|             |a un misurando sulla base delle|

|             |informazioni utilizzate. Il    |

|             |criterio di prestazione per    |

|             |l’incertezza di misura (k = 2) |

|             |é la percentuale del valore   |

|             |parametrico indicato nella     |

|             |tabella, o una percentuale     |

|             |superiore. L’incertezza della  |

|             |misura è stimata a livello dei|

|             |valori parametrici, salvo      |

|Nota 1       |diversa indicazione.           |

+————-+——————————-+

|             |L’esattezza è la misura di un |

|             |errore sistematico, cioé la   |

|             |differenza fra il valore medio |

|             |di numerose misurazioni        |

|             |ripetute e il loro valore vero.|

|             |La norma ISO 5725 riporta      |

|Nota 2       |ulteriori specifiche.          |

+————-+——————————-+

|             |La precisione è la misura di  |

|             |un errore casuale ed è        |

|             |generalmente espressa come la  |

|             |deviazione standard            |

|             |(nell’ambito di un singolo     |

|             |lotto di campioni e fra lotti) |

|             |dell’intervallo di variabilità|

|             |dei risultati rispetto alla    |

|             |media. La precisione           |

|             |accettabile è pari al doppio  |

|             |della deviazione standard      |

|             |relativa. Questo termine è    |

|             |definito in maniera più       |

|Nota 3       |completa nella norma ISO 5725. |

+————-+——————————-+

|             |Il limite di rilevazione è    |

|             |pari a: tre volte la deviazione|

|             |standard all’interno di un     |

|             |lotto di un campione naturale  |

|             |contenente una concentrazione  |

|             |poco elevata del parametro;    |

|             |oppure cinque volte la         |

|             |deviazione standard del        |

|             |campione bianco (all’interno di|

|Nota 4       |un lotto).                     |

+————-+——————————-+

|             |In caso sia impossibile        |

|             |soddisfare il valore           |

|             |dell’incertezza di misura,     |

|             |occorre scegliere la miglior   |

|             |tecnica disponibile (fino al   |

|Nota 5       |60%).                          |

+————-+——————————-+

|             |Il metodo determina il tenore  |

|             |complessivo di cianuro in tutte|

|Nota 6       |le sue forme.                  |

+————-+——————————-+

|             |I valori di esattezza,         |

|             |precisione e incertezza di     |

|             |misura sono espressi in unità |

|Nota 7       |pH.                            |

+————-+——————————-+

|             |Metodo di riferimento: EN ISO  |

|Nota 8       |8467.                          |

+————-+——————————-+

|             |Le caratteristiche di          |

|             |prestazione dei singoli        |

|             |pesticidi vengono fornite a    |

|             |titolo indicativo. Per diversi |

|             |pesticidi è possibile ottenere|

|             |valori di incertezza di misura |

|             |di appena il 30%, mentre per   |

|             |molti è possibile autorizzare |

|Nota 9       |valori più alti, fino all’80%.|

+————-+——————————-+

|             |Le caratteristiche di          |

|             |prestazione si riferiscono alle|

|             |singole sostanze al 25% del    |

|             |valore parametrico che figura  |

|Nota 10      |nella parte B dell’allegato I. |

+————-+——————————-+

|             |Le caratteristiche di          |

|             |prestazione si riferiscono alle|

|             |singole sostanze al 50% del    |

|             |valore parametrico che figura  |

|Nota 11      |nella parte B dell’allegato I. |

+————-+——————————-+

|             |L’incertezza di misura va      |

|             |stimata a livello di 3 mg/l del|

|             |carbonio organico totale (TOC).|

|             |Utilizzare le linee guida CEN  |

|             |1484 per la determinazione del |

|             |TOC e del carbonio organico    |

|Nota 12      |disciolto (DOC).               |

+————-+——————————-+

|             |L’incertezza di misura va      |

|             |stimata a livello di 1,0 NTU   |

|             |(unità nefelometriche di      |

|             |torbidità) conformemente alla |

|Nota 13      |norma EN ISO 7027.             |

+————-+——————————-+))

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (GU n.52 del 3-3-2001 – Suppl. Ordinario n. 41 ) note: Entrata in vigore del decreto: 18-3-2001

[D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 1 D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 1, Parte Grafica D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 2 D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 2, Parte Grafica D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 3 D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 3, Tabella n. 1 D. Lgs. n. 31/2001; Allegato n. 3, Tabella n. 2 D. Lgs. n. 31/2001];

31998L0083 Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano Gazzetta ufficiale n. L 330 del 05/12/1998 pag. 0032 – 0054

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999. (GU n.13 del 18-1-2000 – Suppl. Ordinario n. 15) note: Entrata in vigore della legge: 2-2-2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 236 Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. (GU n.152 del 30-6-1988 – Suppl. Ordinario n. 60 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-7-1988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 236 Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. (GU n.152 del 30-6-1988 – Suppl. Ordinario n. 60 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-7-1988

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (GU n.124 del 29-5-1999 – Suppl. Ordinario n. 101 ) note: Entrata in vigore del decreto: 13-6-1999

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU n.88 del 14-4-2006 – Suppl. Ordinario n. 96 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006.

LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 – Suppl. Ordinario n. 11 ) note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1994

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 27 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (GU n.58 del 9-3-2002 )

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (GU n.305 del 30-12-1992 – Suppl. Ordinario n. 137 ) note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.92 del 21-4-1998 – Suppl. Ordinario n. 77 ) note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998

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