Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il DECRETO DIRETTORIALE 2 DICEMBRE 2016 PROT.N.39/394< istituito l’incentivo denominato“Incentivo Occupazione Giovani” riconosciuto ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione, con contratto di apprendistato professionalizzante, con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, per un periodo non inferiore a sei mesi, con contratto di lavoro a tempo parziale, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa se assunto con contratto di lavoro subordinato. Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
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DECRETO DIRETTORIALE 2 DICEMBRE 2016 PROT.N.39/394<
Con il Decreto Direttoriale 2 dicembre 2016< la Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione rende noto che è istituito l’incentivo denominato “Incentivo Occupazione Giovani” riconosciuto ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione, con contratto di apprendistato professionalizzante, con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, per un periodo non inferiore a sei mesi, con contratto di lavoro a tempo parziale, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa se assunto con contratto di lavoro subordinato. Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
m_lps.39.Repertorio_Decreti.REGISTRAZIONE.0000394.02-12-2016<
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE<
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;
VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;
VISTO l’articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;
VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE e smi;
VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell’8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull’occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;
VISTO il Regolamento (UE – EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, “termini per l’esame e l’accettazione dei conti da parte della Commissione” che prescrive la chiusura annuale dei conti;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;
VISTO il comma 243 dell’art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;
VISTO il comma 247 dell’art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che l’Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell’Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della L.n.183/1987;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
VISTO l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” e il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO l’Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l’inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura “Bonus Occupazionale”, che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;
VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTO il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli Organismi Intermedi del programma l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 concernente il “Bonus occupazionale” del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 63\Segr. D.G.\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014, che rende retroattivo l’incentivo “bonus occupazionale” alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale “garanziagiovani.it”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 11\Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all’incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche oltre i limiti di cui agli aiuti « de minimis », qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.
VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l’art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all’entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all’8 settembre 2017 – ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all’articolo 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l’inserimento occupazionale dei giovani;
CONSIDERATO che l’elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l’assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani;
VISTO, pertanto, l’atto di indirizzo prot. n. 13 del 1 dicembre 2016 dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro con il quale si richiede alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di introdurre, con finanziamento a carico del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), un incentivo che favorisca il miglioramento dei livelli occupazionali giovanili, con particolare riferimento ai giovani dai 16 ai 29 anni di età (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), che non sono inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13, e che risultano essere disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015.
DECRETA
Articolo 1 Principi generali
1. Nell’ambito del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani” è istituito l’incentivo denominato “Incentivo Occupazione Giovani”.
2. Nelle more della conclusione della procedura di rifinanziamento del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, avviata con la proposta del 2015 della Commissione Europea, l’incentivo, in anticipazione, graverà sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO), priorità di investimento 8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani”.
3. L’INPS è competente della completa gestione dell’incentivo di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. L’INPS riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa pari a euro 200.000.000,00, nell’ambito del territorio nazionale, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano.
Articolo 2 Destinatari dell’incentivo
1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, spetta un incentivo il cui importo è definito dall’articolo 4 del presente decreto.
2. Sono ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13, e che risultano essere disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni.
3. Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
4. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3.
Articolo 3 Tipologie contrattuali incentivate
1. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui all’articolo 2 con una delle seguenti tipologie contrattuali:
a. contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
c. contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del presente decreto.
2. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
4. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e accessorio.
Articolo 4 Importo dell’incentivo
1. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
2. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
3. I giovani di cui al comma 1 devono essere ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
4. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
5. Per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato.
6. L’incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
7. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.
Articolo 5 Fruizione dell’incentivo nei limiti del regime “de minimis”
1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Articolo 6 Fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis”
1. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
4. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità̀ , pensionamento per raggiunti limiti d’età̀ , riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L’INPS provvede all’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012, dell’aiuto individuale concesso esclusivamente in caso di accertata disponibilità dell’intero importo richiesto nel limite “de minimis”.
6. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:
a. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
b. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
Articolo 7 Cumulabilità con altri incentivi
1. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Articolo 8 Procedimento di ammissione all’incentivo
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.
3. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
4. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
5. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Articolo 9 Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
1. L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall’art. 1, comma 3, del presente decreto, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
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