DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala il DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro<

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DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro<

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. (17G00214) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2018<

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto l’articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;

Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all’alternanza

scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle

professioni e al lavoro, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni»;

Visto l’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto l’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8

novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante «Atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, e successive modificazioni, e 89, relativi ai regolamenti concernenti il riordino, rispettivamente, degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 novembre 2000, n. 429, concernente il regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99, concernente i criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento» che prevede, tra l’altro, l’attivazione di percorsi a partire dal secondo biennio finalizzati all’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso «iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013 concernente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

Viste le linee guida del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 agosto 2009 con le quali vengono fornite indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola;

Viste le direttive del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 68 del 28 luglio 2010 con le quali sono state definite le linee guida del primo biennio dei percorsi, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

Viste le direttive del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 con le quali sono state definite le linee guida del secondo biennio e del quinto anno dei percorsi dei nuovi ordinamenti, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

Viste le direttive del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012 con le quali sono state definite le linee guida relative ai percorsi opzionali, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui ai citati decreti del 24 aprile 2012;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);

Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell’istruzione del 15 febbraio 2013 su «Ripensare l’istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori» in risposta alla comunicazione della CE – IP/12/1233 20/11/2012;

Vista la dichiarazione congiunta della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 luglio 2013, relativa all’«Alleanza europea per l’apprendistato» per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell’apprendistato e dell’apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell’UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;

Visto l’Accordo, siglato in data 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<;

Sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all’articolo 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell’adunanza del 20 aprile 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 agosto 2017;

Udito il parere n. 01941/2017 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza di sezione del 31 agosto 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 11211 del 24 ottobre 2017;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1<

Finalità

1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d’ora in avanti denominata alternanza), allo scopo di dare ai medesimi studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.

2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<, e successive modificazioni.

Art. 2<

Destinatari

1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.

2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

Art. 3<

Modalità di svolgimento dell’alternanza

1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.

2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.

4. L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all’estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.

5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

6. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 4<

Diritti e doveri degli studenti

1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Gli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.

3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno.

4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo.

5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

6. Gli studenti sono supportati nell’attività di alternanza da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.

7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall’istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l’istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza.

10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:

a) garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;

b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.

11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

12. Gli studenti, al termine dell’attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all’esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante.

13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto.

14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta giorni, all’istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 5<

Salute e sicurezza

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

2. è di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<, e successive modificazioni.

3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<, e successive modificazioni, possono essere:

a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

Art. 6<

Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro

1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale.

2. La commissione è presieduta dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti:

a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;

b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell’ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio.

3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento.

4. Il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell’istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.

5. La commissione effettua l’attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall’Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.

6. La commissione resta in carica per due anni scolastici.

7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

Art. 7<

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 novembre 2017

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Fedeli

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Poletti

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 2318

DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro<

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