DECRETO 29 agosto 1997, n. 338 Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

DECRETO 29 agosto 1997, n. 338 Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU Serie Generale n.234 del 07-10-1997) note: Entrata in vigore del decreto: 22-10-1997

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica

Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che in relazione al servizio espletato negli edifici sedi di uffici giudiziari ed alla conseguente esigenza di prevenire pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi, fuga, si rende necessario adattare a tali specifiche esigenze l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato altresì che l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, nonché delle misure cautelari detentive, deve avvenire in strutture aventi caratteristiche preordinate ad offrire il massimo della tutela contro i pericoli di fuga, di aggressione, di attentati alla incolumità del personale di vigilanza e dei detenuti, di sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, di atti auto ed eteroaggressivi, di autolesionismo o di autosoppressione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 /1988 (nota n. 5192 del 3 luglio 1997);

A d o t t a

il seguente rego1amento:

Art. 1.

Edifici e strutture giudiziarie

  1. Negli edifici sedi di uffici giudiziari, ivi comprese le strutture adibite ad aule per grandi udienze, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed organizzative preordinate a realizzare il massimo della tutela contro i pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti ed apparecchiature nonché a prevenire la fuga dei detenuti od internati ivi tradotti.
  2. L’applicazione delle norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, non può comportare, in relazione alle particolari esigenze indicate al comma 1, l’eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini di selezione dell’accesso del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.
  3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell’innocuità dei sistemi di controllo previsti dal precedente comma 2. Il datore di lavoro deve comunque assicurare idonei percorsi per l’esodo, adeguatamente segnalati.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (per il titolo vedi in nota all’art. 1), come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, così recita:

“2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica”.

– Il comma 2 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 242/1996, recante modificazioni al D.Lgs. n. 626/1994 prevede che: “I decreti di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall’art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto”.

– Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all’art. 1:

– Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

Art. 2.

Edifici e strutture penitenziarie

  1. Negli istituti penitenziari e nei luoghi diversi in cui, anche temporaneamente, sono ristrette persone che, custodite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, devono scontare una pena detentiva od una misura di sicurezza, ovvero sono assoggettate ad una misura cautelare privativa della libertà, nonché negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all’incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l’ordine e la disciplina.
  2. L’applicazione delle norme del decreto legislativo di cui al comma 1, non può comportare, in relazione alle esigenze individuate nello stesso comma 1, l’eliminazione o la riduzione delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la vigilanza preventiva.

Art. 3.

Valutazione dei rischi

  1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2, il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sostituito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2.

Nota all’art. 3:

– Si trascrive il testo dell’art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242:

“Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). – 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori disposti a rischi particolari.

  1. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
  2. a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  3. b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
  4. c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
  5. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.
  6. Il datore di lavoro:
  7. a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8;
  8. b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8;
  9. c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.
  10. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
  11. a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  12. b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  13. c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  14. d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  15. e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  16. f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  17. g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
  18. h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  19. i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  20. l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  21. m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e);
  22. n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
  23. o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
  24. p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
  25. q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
  26. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
  27. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
  28. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
  29. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art.

1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

  1. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
  2. a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore quello indicato nell’allegato I;
  3. b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
  4. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.

  1. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.

Art. 4.

Misure protettive nei casi di eventi calamitosi in ambienti penitenziari

  1. Nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma od altro evento calamitoso, l’evacuazione degli ambienti detentivi avviene in direzione delle aree all’aperto, all’interno della cinta di

protezione perimetrale.

  1. Il personale del Corpo di polizia penitenziario adotta, nell’ipotesi prevista dal comma 1, ogni iniziativa tendente a salvaguardare l’altrui incolumità, agevolando le persone detenute e internate nell’abbandono delle camere e di ogni altro luogo di riunione chiuso o comunque esposto ad immediato pericolo.
  2. I luoghi all’aperto, nei quali devono essere guidate le persone detenute e internate, ed i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dalle direzioni degli istituti.

Art. 5.

Controllo ed ispezioni delle persone detenute ed internate

  1. Resta fermo quanto previsto dall’ordinamento penitenziario in merito all’assoggettamento delle persone detenute e internate al controllo ed alle ispezioni, anche attraverso postazioni fisse e l’uso di mezzi fisici o elettronici.
  2. Le postazioni dell’edificio penitenziario, nonché i mezzi fisici ed elettronici di cui al comma 1, devono assicurare la massima efficacia nell’attività finalizzata al soddisfacimento delle esigenze individuate all’articolo 2.
  3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell’innocuità dei sistemi di controllo previsti dai commi 1 e 2.

Art. 6.

Servizio di prevenzione e protezione

  1. Negli edifici e nelle strutture penitenziarie per adulti il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, è organizzato all’interno e viene svolto da personale dipendente. A tal fine il personale designato partecipa ad apposita attività formativa.

Nota all’art. 6:

– Il capo II del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riguarda: “Servizio di prevenzione e protezione”.

Art. 7.

Detenuti e internati lavoratori

  1. Nei confronti dei detenuti e internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 agosto 1997

Il Ministro di grazia e giustizia Flick

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu

Il Ministro della sanità Bindi

Il Ministro della funzione pubblica Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1997

Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 172

Nota all’art. 7:

– Si riportano i testi degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni:

“Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). – 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

  1. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.

Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

  1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
  2. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
  3. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sui piano nazionale.
  4. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
  5. a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
  6. b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
  7. c) sei rappresentanti in tutte le aziende ovvero unità produttive.
  8. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7″.

“Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza). – 1. Il rappresentante per la sicurezza:

  1. a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
  3. c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  4. d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5;
  5. e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  6. f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22;
  8. h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  10. l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11;
  11. m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
  12. n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
  14. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
  15. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  16. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
  17. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 4, comma 5, lettera o)”.

INTERPELLO N. 12/2013 del 24/10/2013 – Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti relativi all’obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi e all’applicazione dell’allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008 nelle strutture e nei servizi penitenziari nonché alla predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria..

La Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle seguenti fattispecie:

  1. obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all’interno delle strutture e dei servizi penitenziari;
  2. applicazione dell’allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008;
  3. predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.

Al riguardo va premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede nei “riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, […], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[…] con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, […]”.

Il comma 3, dell’articolo 3 prevede poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, […]”.

Attualmente, considerato che i decreti attuativi sopra citati non sono stati emanati, rimane in vigore il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338 Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si sottolinea inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell’articolo 304, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede “fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all’armonizzazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il legislatore, con il rinvio ai decreti attuativi, non ha inteso realizzare un minor grado di tutela in questi settori di attività ma unicamente tener conto delle peculiarità connesse con il servizio espletato. Al riguardo l’art. 2 del DM 388/1997 stabilisce che per le strutture e i servizi penitenziari “le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all’incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l’ordine e la disciplina”.

In particolare, in relazione al primo quesito, l’articolo 3 del citato decreto ministeriale non elimina l’obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ma prevede che il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2 del citato DM 388/1997.

In merito al secondo quesito, relativo alle problematiche di sicurezza presentate dalle superfici vetrate, non essendo state disciplinate dal regolamento le caratteristiche di tali superfici, ad esse si applica quanto previsto dall’allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008.

In riferimento al terzo quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena indicati, che trovi integrale applicazione l’allegato IV punto 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008 le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

  1. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

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