DECRETO 10 agosto 2016 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI sulla Comunicazione preventiva di distacco transnazionale

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il DECRETO 10 agosto 2016 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI sulla Comunicazione preventiva di distacco transnazionale<.

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<, Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<

Distacco transnazionale, definite le regole di trasmissione per la comunicazione obbligatoria preventiva<

27 ottobre 2016

DECRETO 10 agosto 2016 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Comunicazione preventiva di distacco transnazionale. (16A07698) (GU Serie Generale n.252 del 27-10-2016)<

 

​Il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 <definisce gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva, posta a carico dai prestatori di servizi (datori di lavoro) che distaccano lavoratori in Italia.

Il prestatore di servizi, entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione che può essere annullata entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco. Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. Tale adempimento si applica anche alle Agenzie di somministrazione e avverrà tramite il modello UNI_Distacco_UE.

Le disposizioni del Decreto entreranno in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (27 ottobre 2016).

 

Per maggiori informazioni vai alla sezione dedicata<

 

DECRETO 10 agosto 2016 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Comunicazione preventiva di distacco transnazionale. (16A07698) (GU Serie Generale n.252 del 27-10-2016)<

Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016<

Allegato A<; Allegato B<; Allegato C<

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 recante l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

Considerato che l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 136 del 2016 prevede che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, sono definite le modalità operative delle comunicazioni relative ai lavoratori distaccati

Decreta:

Art. 1 Definizioni<

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «prestatore di servizi»: l’impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo ovvero un’agenzia di somministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia;

b) «soggetto distaccatario»: l’impresa stabilita in Italia o altro destinatario ivi operante che occupa lavoratori distaccati;

c) «UNI_Distacco_UE»: il modello con il quale il prestatore di servizi assolve agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 136 del 2016, di cui all’allegato A<

d) «sistema informatico distacco – SID»: le procedure applicative messe a disposizione dei prestatori di servizi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per consentire la trasmissione telematica del modello UNI Distacco UE;

e) «codice identificativo del modello»: il codice alfanumerico univoco rilasciato dal sistema informatico SID attestante che il modello UNI Distacco UE è stato trasmesso dal prestatore di servizi con le modalità di cui all’art. 3;

f) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modello è stato trasmesso dal prestatore di servizi;

g) «dati essenziali»: i dati della comunicazione di cui all’art. 2, comma 3, come definiti dagli allegati< al presente decreto;

h) «annullamento»: la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi, da effettuare ai sensi dell’art. 2, comma 3;

i) «variazione»: la modifica di dati non essenziali della comunicazione di cui all’art. 2, comma 4, come definiti dagli allegati< al presente decreto.

Avvertenza:

Gli allegati< al presente decreto sono disponibili sul sito istituzionale http://www.lavoro.gov.it/< all’indirizzo

http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx<

Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione<

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che distaccano lavoratori in Italia.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla comunicazione preventiva di distacco di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016 e ad ogni successiva variazione.

3. Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione con le modalità di cui all’art. 3. Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco.

4. Ogni variazione successiva alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere comunicata entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo con le modalità indicate nell’allegato C<.

Art. 3 Modalità di comunicazione<

1. Per le comunicazioni di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016 è adottato il modello «UNI Distacco_UE» di cui all’allegato A<, secondo i sistemi di classificazione di cui all’allegato B< e le modalità tecniche di cui all’allegato C<. Gli allegati< costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il modello «UNI_Distacco_UE» di cui al comma 1 è reso disponibile ai prestatori di servizi sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it< e aggiornato con decreto direttoriale.

3. I dati contenuti nel modello «UNI Distacco UE» sono resi accessibili all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale di previdenza sociale, all’Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul Lavoro con le modalità previste dal Codice per l’amministrazione digitale.

Art. 4 Entrata in vigore<

1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3792

Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016<

Allegato A<; Allegato B<; Allegato C<

 

Ispettori del lavoro associati<

 

Distacco dei lavoratori in ambito UE: in vigore il decreto legislativo 136/2016

22 luglio 2016

È stato pubblicato ieri, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.169, il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 “Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)”.

Il testo legislativo attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilevanti competenze in ambito di monitoraggio, cooperazione e accertamenti ispettivi.

In particolare al suo articolo 6, istituisce presso il Ministero “un Osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione” L’articolo prosegue individuando anche i termini operativi per l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL): il Ministero del Lavoro e “l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro assicurano all’Osservatorio, attraverso un’apposita convenzione, l’accesso ai dati relativi, tra l’altro, al numero, alla durata e al luogo dei distacchi in Italia, all’inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco”. All’Osservatorio competerà pure l’incarico di predisporre le informazioni da pubblicare sul sito del Ministero del Lavoro.

Infatti, è nel successivo articolo 7 “Accesso alle informazioni” che sono contenute indicazioni specifiche per il sito www.lavoro.gov.it< riguardo le indicazioni che dovranno essere rispettate, nei casi previsti dal testo legislativo. In particolare, esso stabilisce che “Tutte le informazioni relative alle condizioni di  lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero  del  Lavoro e delle Politiche Sociali, che provvede ai relativi aggiornamenti”.

Sul versante della cooperazione amministrativa, ampio spazio alle prerogative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro cui l’articolo 8 attribuisce il compito di rispondere alle richieste d’informazione delle Autorità e di eseguire “i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori”. Sul tema, è stabilito che lo scambio delle informazioni avvenga attraverso il sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI) oppure per modalità telematica.

Sempre all’Ispettorato Nazionale del Lavoro spetteranno la pianificazione e lo svolgimento degli accertamenti ispettivi secondo quanto regolato dall’articolo 11 del decreto legislativo. Tutte le attività, recita il testo, dovranno essere compiute “nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell’Unione europea”.

La data di decorrenza del d. lgs. 136/2016 è oggi, 22 luglio 2016, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Leggi il testo del decreto legislativo< 17 luglio 2016, n. 136

 

Distacco transnazionale

​Con il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 sono definiti gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria  preventiva, posta a carico del datore di lavoro prestatore di servizi che da uno Stato membro intenda inviare in Italia il proprio personale, distaccandolo presso un’altra impresa, anche dello stesso gruppo oppure presso un’altra unità produttiva o un altro destinatario.

Tale adempimento, che si applica anche alle Agenzie di somministrazione e avverrà tramite il modello UNI_Distacco_UE, rientra tra gli obblighi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri che si realizza attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI), secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. 136/2016, di recepimento della direttiva 2014/67/UE, di modifica del regolamento UE n.1024/2012.

Le disposizioni del Decreto entreranno in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (27 ottobre 2016).

 

Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016<

Allegato A<

Allegato B<

Allegato C<

 

Ispettori del lavoro associati<

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply