Convenzione AGEA – INL: CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE BANCHE DATI DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Convenzione AGEA – INL: CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE BANCHE DATI DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA<.

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Convenzione AGEA – INL: CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE BANCHE DATI DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA<

CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE BANCHE DATI DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA<

tra

l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata “AGEA”) con sede in Roma, via Palestro, 81, codice fiscale 97181460581 legalmente rappresentato dal Direttore, dott. Gabriele Papa Pagliardini

e

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con sede in Roma, via Fornovo n. 8, codice fiscale 97900660586, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Paolo Pennesi

VISTO il decreto legislativo del 27 Maggio 1999, n. 165, con cui è stata istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha natura di ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, che prevede l’inserimento dell’anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all’interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è istituito, nell’ambito dell’anagrafe di cui al precedente punto, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali;

VISTO che il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ha affidato all’AGEA la responsabilità della conduzione e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché la cura, la tenuta e l’aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende agricole, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;

VISTO che il decreto interministeriale di attuazione dell’art. 25 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, individua le modalità operative per la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni del fascicolo aziendale elettronico, preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola ed ai dati inerenti le domande di aiuto/premio e i procedimenti amministrativi del comparto agricolo;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 recante la “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

VISTA la legge 10 dicembre 2014 n. 183, che all’art. 1, comma 7, lett. l) prevede l’istituzione, ai sensi dell’art.8 de decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, di un’Agenzia unica per l’ispezioni del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha istituito l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, per svolgere, sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, la attività ispettive già esercitate dallo stesso Ministero, dall’INPS e dall’INAIL;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015 con cui il dott. Paolo Pennesi è nominato direttore dell’Ispettorato a decorrere dalla data del primo dicembre 2015 per la durata di 3 anni;

VISTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’Attività ispettiva, con nota prot. n. 2337 del 9 febbraio 2015, ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell’AGEA per l’accesso ai servizi di consultazione telematica della banca dati SIAN, al fine di consentire al proprio personale di vigilanza, ora passato nel ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la possibilità di consultare la suddetta banca dati nella misura più ampia possibile;

CONSIDERATO che la richiesta di consultazione del sistema informativo dell’AGEA, presentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’Attività ispettiva prot. n. 2337 del 9 febbraio 2015, deve considerarsi reiterata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO l’articolo 50, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

CONSIDERATO CHE

− l’AGEA, in quanto gestore del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), mette a disposizione degli utenti autorizzati, nel rispetto delle disposizioni che le regolamentano, le funzioni per la consultazione del contenuto informativo delle banche dati da essa gestite;

− l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fatto richiesta all’AGEA di attivare un servizio di consultazione della banca dati del SIAN a beneficio del proprio personale addetto al servizio di vigilanza nei luoghi di lavoro per acquisire, specificamente nell’ambito del controllo del settore agricolo, puntuali e tempestive informazioni utili sia nella fase di programmazione dell’attività ispettiva che nello svolgimento degli accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale;

− le parti condividono l’interesse ad avviare un’efficace collaborazione avente l’obiettivo di facilitare la verifica della regolarità delle aziende censite nel SIAN, anche al fine di una maggiore efficacia della vigilanza di competenza del personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di acquisizione e consultazione dei dati presenti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nelle disponibilità dell’AGEA, contenuti nel fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni ed in funzione dei compiti istituzionali dell’AGEA e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

2. AGEA, al fine di consentire una maggiore efficacia dell’analisi dei dati oggetto della fornitura di cui al punto 1 del presente articolo, mette inoltre a disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro le specifiche funzionalità dei sottosistemi di supporto all’analisi ed alle decisioni del SIAN denominati DSS e Geo Data Warehouse.

Articolo 2

Finalità

1. La consultazione della banca dati SIAN e l’utilizzo degli strumenti di supporto DSS e Geo Data Warehouse sono finalizzati a favorire l’attività di programmazione, investigativa e di accertamento degli illeciti di competenza del personale di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche al fine di individuare le imprese irregolari sotto il profilo lavoristico, previdenziale ed assicurativo e di segnalare alle altre Autorità possibili irregolarità di loro esclusiva competenza.

2. L’utilizzo dei dati, in ogni caso, dovrà avvenire nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle norme che legittimano l’acquisizione delle informazioni contenute nella banca dati SIAN.

Articolo 3

Figure di riferimento

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione della presente convenzione, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell’attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione.

2. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nomina un “Amministratore delle Utenze” che si occupa di individuare gli utenti interni ed i relativi profili, nonché di assegnare agli stessi le credenziali di accesso, oltreché di revocare le autorizzazioni concesse al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione. Secondo l’impostazione del Servizio gestione utenze del SIAN, detto Amministratore delle Utenze può individuare uno o più utenti delegati.

3. L’Amministratore delle Utenze di cui al comma precedente è, inoltre, preposto al monitoraggio ed al controllo dell’utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Ove venga a conoscenza di eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali, l’Amministratore delle Utenze valuta se procedere alla revoca di autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

4. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione della convenzione saranno comunicati con successiva nota.

Articolo 4

Flusso dei dati oggetto di comunicazione e modalità di accesso

1. In esecuzione di quanto disposto dagli artt.1 e 2, l’AGEA mette a disposizione un servizio di consultazione che consente la fruizione dei dati contenuti nella banca dati SIAN – fascicolo aziendale sia tramite Sistema di Pubblica Connessione sia via Internet.

2. Il servizio di consultazione, prevede, tra l’altro:

a – la messa a disposizione delle utenze del SIAN, che sarà accessibile attraverso un profilo di autorizzazioni preventivamente definito;

b – la consultazione della banca dati SIAN – fascicolo aziendale;

c – l’utilizzo degli strumenti di supporto all’analisi dei dati, DSS e Geo Data Warehouse, nei limiti stabiliti dalla presente convenzione;

d – la gestione, il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni svolte dai diversi tipi di utenti;

3. La consultazione dei dati disponibili nel SIAN può essere soggetta a modifiche per mezzo di scambio di corrispondenza tra i Responsabili della Convenzione. Tale corrispondenza sarà considerata parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 5

Gestione utenze

1. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro gestisce direttamente le utenze ed individua un soggetto deputato all’amministrazione delle utenze stesse.

2. L’Amministratore delle Utenze e gli utenti da esso delegati provvedono:

− a rilasciare e revocare, tramite i servizi messi a disposizione nell’ambito del Servizio Gestione Utenze del SIAN, le credenziali per l’autenticazione e l’accesso alla consultazione della banca dati SIAN da parte di ciascun Utente operatore;

− a monitorare ed a controllare le modalità effettive di consultazione dei dati da parte degli utenti operatori;

− a segnalare eventuali abusi, anomalie e utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

3. Gli utenti operatori utilizzano la banca dati:

− accedendo solo tramite le credenziali richieste dall’Amministratore delle Utenze o di un suo delegato;

− secondo le modalità previste dalla presente convenzione e dalle eventuali successive indicazioni operative;

− esclusivamente nell’ambito del rapporto di servizio.

4. Le credenziali dell’Amministratore delle Utenze, dei suoi delegati, e degli utenti operatori, sono strettamente personali e non cedibili a terzi.

Articolo 6

Sicurezza e Privacy

1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 con particolare riferimento ai presupposti che legittimano i flussi di dati e agli adempimenti in materia di misure di sicurezza.

2. Le Parti sono vincolate, per quanto di rispettiva competenza, all’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. I dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

4. Ciascuna Parte assicura che i dati non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

5. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvederà a proporre il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali per l’accesso alla banca dati, che sarà nominato dall’AGEA.

Articolo 7

Recesso

1. Il recesso può esercitarsi per la mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati e alle altre disposizioni della presente Convenzione.

2. Il recesso va comunicato per iscritto con scambio di corrispondenza tra i rappresentanti legali delle Parti.

3. La Convenzione cessa i suoi effetti immediatamente laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

Articolo 8

Oneri

1. L’accesso telematico ai dati deve avvenire senza oneri economici, salvo il caso in cui vengano chieste elaborazioni aggiuntive o servizi ulteriori rispetto a quelli già disponibili sul sistema SIAN al momento della domanda

Articolo 9

Durata della convenzione

1. La Convenzione ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula e si rinnova per lo stesso periodo tacitamente, salvo disdetta scritta della stessa da effettuarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza

Roma, lì

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