Circolare n. 38 del 14.10.2016 prime indicazione operative intervento straordinario di integrazione salariale a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 185/2016

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Circolare n. 38 del 14.10.2016< con la quale si forniscono le prime indicazione operative e i chiarimenti in merito all’ambito di applicazione e ai criteri necessari per beneficiare dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016<.

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Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le aree di crisi industriale complessa<

14 ottobre 2016

Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016<, entrato in vigore l’8.10.2016, ha introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83<, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134<.
Con la Circolare n. 38 del 14.10.2016 <si forniscono le prime indicazione operative e i chiarimenti in merito all’ambito di applicazione e ai criteri necessari per beneficiare del trattamento.

Circolare n. 38 del 14.10.2016 Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. Div.III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<

Oggetto: Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016< recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015<, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148<, 149<, 150< e 151<, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183<. Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83<, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134<.

1) Quadro normativo

Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016<, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148<, 149<, 150< e 151<, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183<, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7.10.2016 ed è entrato in vigore il giorno 8.10.2016

L’articolo 2 – Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 – al comma 1, lettera f), punto 3) ha aggiunto, all’articolo 44 del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 11, il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 29/5998 del 13.10.2019, si forniscono di seguito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione recata dal provvedimento normativo sopra richiamato.

2) Ambito applicativo.

Il novellato disposto dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015<, comma 11-bis, definisce l’ambito di applicazione peculiare dell’istituto, disponendo che possono beneficiare dell’integrazione salariale straordinaria esclusivamente le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto n.185 del 24 settembre 2016<, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83<, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134<.

Come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data del 08.10.2016 sono le seguenti:

 RegioneArea di crisi complessaData e atto di riconoscimento
1LazioRietiDM 13/04/2011
2PugliaTarantoDL 129/2012
3ToscanaPiombinoDL 43/2013
4Friuli Venezia GiuliaTriesteDL 43/2013
5SiciliaTermini ImereseAdp 22/07/2015
6SiciliaGelaDM 20/05/2015
7MoliseIsernia, Boiano, Campochiaro, VenafroDM 07/08/2015
8ToscanaLivornoDM 07/08/2015
9Marche – AbruzzoVal Vibrata – Valle del Tronto PicenoDM 10/02/2016
10LazioFrosinoneDM 12/09/2016
11SardegnaPortovesmeDM 13/09/2016
12LiguriaSavonaDM 21/09/2016
13SardegnaPorto TorresDM 07/10/2016
14UmbriaTerni – NarniDM 07/10/2016

 

Definito questo aspetto di portata territoriale, la norma ribadisce che si tratta di un intervento di integrazione salariale straordinaria e, quindi, destinato ai lavoratori e alle imprese che abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, come disciplinati dagli articoli 1 e 20 del D.Lgs. n. 148/2015<.

Il trattamento di integrazione salariale straordinario introdotto si profila, inoltre, come una misura destinata a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, si trovino, nell’annualità 2016, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015<, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.

La norma puntualizza, altresì, che il trattamento in questione viene autorizzato in deroga all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015<, che disciplinano, rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale.

Considerati gli effetti che la deroga al regime ordinario delle durate e degli intervalli produce sull’atteggiarsi del procedimento di integrazione salariale e la previsione del secondo periodo del comma 11-bis, secondo cui, al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale, l’impresa ha l’onere “di dichiarare di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso”, l’ulteriore trattamento straordinario può essere autorizzato sia qualora l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dai trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di intervento di integrazione salariale straordinaria, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015< e relative disposizioni di attuazione.

3) Durata del trattamento

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 11-bis dell’art. 44 può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2016.

A tal fine, in considerazione della specialità della normativa in esame, si ritiene che in presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, sia possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione, come argomentato di seguito al punto 5).

4) Criteri di autorizzazione

Il trattamento straordinario di integrazione salariale, tenuto conto di quanto già chiarito nei precedenti punti, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, qualora l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Sarà onere dell’impresa indicare nel dettaglio le misure di politiche attive concordate con la Regione e le prospettive di rioccupazione che si intenda perseguire.

5) Onere di spesa

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato nel limite di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016; a tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22<, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e dall’articolo 1, comma 187, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208<.

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.185 del 24 settembre 2016<, le Regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le Regioni in base alle richieste, fermo restando il limite complessivo di spesa di 216 milioni di euro.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e trasmette le relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a al Ministero dell’economia e delle finanze.

6) Procedimento e modalità di presentazione delle istanze

Come già detto in precedenza, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.

Considerata la peculiarità della fattispecie, si evidenzia che il trattamento in questione, sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in generale, si pone in deroga agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 148/2015<.

Le istanze, compilate secondo un apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito www.lavoro.gov.it< – (http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali-e-incent…< ) – dovranno essere presentate alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. (mediante posta certificata all’indirizzo Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it<) entro un congruo termine

L’istanza deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e del verbale di accordo previamente stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nell’istanza l’impresa dovrà dichiarare espressamente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni del decreto n. 148/15<, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, esplicitandone le motivazioni in un’apposita relazione tecnica allegata. Nella medesima relazione l’impresa dovrà illustrare dettagliatamente il piano di recupero occupazionale e gli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Si rappresenta, infine, che per quanto non espressamente evidenziato in questa circolare, si applicano le disposizioni in vigore per i trattamenti straordinari di integrazione salariale previste dalla normativa vigente.

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