Circolare n. 38/2016 del 02/11/2016 Oggetto: D.M. di modifica del DM 30 gennaio 2015 – DURC “on-line”

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Circolare n. 38/2016 del 02/11/2016 Oggetto: D.M. di modifica del DM 30 gennaio 2015 – DURC “on-line”<.

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Circolare n. 38/2016 del 02/11/2016 Oggetto: D.M. di modifica del DM 30 gennaio 2015 – DURC “on-line”<

Circolare del Ministero del Lavoro n. 38 del 2 novembre 2016<

Con la circolare n. 38 del 2 novembre 2016< la Direzione generale per l’Attività Ispettiva fornisce indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016.

La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30/01/2015, recante la disciplina del DURC online, che hanno riguardato, in particolare, due articoli del Decreto: l’art. 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’art. 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedura concorsuale.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Oggetto: D.M. di modifica del DM 30 gennaio 2015 – DURC “on-line”

In data 19 ottobre 2016 è stato pubblicato in G.U. n. 245 il D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line previsto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014.

Le modifiche hanno riguardato soltanto due articoli del Decreto: l’articolo 2 che definisce l’ambito soggettivo ed oggettivo della verifica e l’articolo 5 che detta regola specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva)

Con specifico riferimento all’art. 2, il D.M. modifica il comma 1, specificando che la verifica da parte delle Casse edili debba essere effettuata non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia” come già previsto, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.

Va premesso, infatti, che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia.

Al riguardo questo Ministero ha già specificato nella circolare n. 5/2008 e nella risposta ad interpello n. 54/2008 che sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

Ciò posto, le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Istituto, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, ai sensi della L. n. 88/1989 – e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.

Al fine di evitare, quindi, che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime.

Art. 5 (Procedure concorsuali)

In relazione all’art. 5 le modifiche introdotte riguardano i commi 2 e 3.

Le disposizioni in argomento già riconoscevano all’impresa in fallimento (comma 2) e all’impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 (comma 3) una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura

Le modifiche apportate sono volte ad estendere l’ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2) e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. da L. n. 39/2004).

Per altro verso, il D.M. non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).

La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa.

In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Danilo Papa)

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 23 febbraio 2016 Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC). (16A07567) (GU Serie Generale n.245 del 19-10-2016)<

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 245 del 19-10-2016<

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l’art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva»;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;

Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4;

Visto l’art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l’art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell’interno 29 agosto 2012;

l’art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonché l’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015;

Ritenuta l’opportunità di modificare l’art. 2 del citato decreto al fine di estendere la verifica nei confronti delle Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo;

Ritenuta altresì l’opportunità di modificare l’art. 5 nella parte in cui e’ previsto che, in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’attività edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,»;

b) all’art. 5:

1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.»;

2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. lavoro n. 3837

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