Circolare n. 29/2017 del 07/02/2017 Oggetto: Decreto 18 novembre 2015. Indicazioni per l’erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Circolare n. 29/2017 del 07/02/2017 Oggetto: Decreto 18 novembre 2015. Indicazioni per l’erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.<

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Circolare n. 29/2017 del 07/02/2017<

Circolare n. 29/2017 del 07/02/2017 Oggetto: Decreto 18 novembre 2015. Indicazioni per l’erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.<

Allegato<

OGGETTO:Decreto 18 novembre 2015. Indicazioni per l’erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

1. Quadro normativo 2. Requisiti e misura del rimborso 3. Documentazione 4. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro privati 4.1 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate 5. Compensazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro agricoli agli O.T.I. a titolo di anticipazione 6. Pagamento diretto ai datori di lavoro 7. Contribuzione figurativa  8. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa 9. Istruzioni contabili.

SOMMARIO:Il decreto interministeriale 18 novembre 2015 ha disciplinato le modalità   di erogazione del contributo previsto, dall’art.8, comma 2, della legge n.219/2005, al fine di garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti in caso di inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.

Il decreto ha disciplinato, altresì, l’erogazione delle risorse necessarie al finanziamento delle disposizioni in esso contenute, prevedendo il monitoraggio degli effetti finanziari da essi derivanti.

1.   Quadro normativo

 

La legge 13 luglio 1967, n. 584 prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione.

 

Il decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha posto a carico dell’INPS l’onere dei rimborsi al datore di lavoro del settore privato per tali emolumenti (circolari INPS n. 25 e n. 115 del 1981).

 

Successivamente, l’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale”, ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure”. Lo stesso articolo 8, al comma 3, ha demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, le relative disposizioni attuative.

 

Nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2016, n. 55, è stato pubblicato il decreto 18 novembre 2015 “modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione”, attuativo dell’articolo citato.

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative all’attuazione delle disposizioni in argomento per i lavoratori dipendenti del settore privato, con particolare riferimento al finanziamento degli oneri e al monitoraggio degli effetti finanziari da essi derivanti.

 

Per quanto di seguito non espressamente indicato, troveranno applicazione le istruzioni fornite nel tempo con riferimento al rimborso ai datori di lavoro della retribuzione corrisposta per le giornate di riposo fruite dal lavoratore che ha effettuato la donazione del sangue.

 

 

2. Requisiti e misura del rimborso

 

L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni in argomento corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.

 

In particolare, i sensi dell’art. 1 del decreto 18 novembre 2015 il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi previsti al comma 1:

 

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;

b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;

c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

 

Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.

 

Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.

 

La retribuzione in argomento andrà determinata applicando i criteri delineati nelle circolari INPS nn. 25 e 115 del 1981 relativamente al rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha effettuato la cessione gratuita del sangue.

 

3. Documentazione

 

Come previsto all’art. 1 co. 2 del Decreto in oggetto “La non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell’Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome.

 

Al riguardo si evidenzia che, ai fini del diritto alla retribuzione delineata nel paragrafo precedente, il lavoratore sarà tenuto ad inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di cui sopra attestante:

 

–      i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;

–      la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

 

 

4. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro privati

 

Le nuove funzionalità saranno operative a partire dalle denunce con competenza gennaio 2017.

 

A tal fine, i datori di lavoro devono conservare la documentazione di cui al paragrafo 3 per un periodo di 10 anni.

 

Il datore di lavoro dovrà valorizzare l’assenza, mediante l’utilizzo del nuovo <CodiceEvento> “IDS” avente il significato di “assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”. Dovranno, altresì, essere valorizzati, gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

 

In particolare, la settimana in cui si colloca l’evento orario “IDS” sarà valorizzata con “tipo copertura” “2” “parzialmente retribuita”.

 

La valorizzazione sarà “1” qualora il permesso IDS sia abbinato a permesso non retribuito nella medesima giornata e detta giornata si collochi in settimana con valorizzazione “1” per altro evento, oppure costituisca l’unica giornata componente la settimana.

 

L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita alle ore “IDS” fruite.

 

Trattandosi di assenza oraria dovrà, inoltre, essere valorizzato l’elemento <Giorno> secondo le presenti indicazioni:

 

Elemento <Lavorato> = S

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2

Elemento <CodiceEventoGiorn> = IDS

Elemento <NumOreEvento = Numero ore IDS fruite

 

Qualora il lavoratore abbini l’evento IDS a permesso di altro tipo nella medesima giornata in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N; l’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo è NON retribuito.

 

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.

 

Per gli iscritti al Fondo FS ed ex Ipost nulla deve essere precisato nella sezione Fondo perché trattandosi di giornata parzialmente retribuita rientra nei 30 giorni mensili di copertura obbligatoria. Diversamente, qualora il lavoratore abbini l’evento IDS ad altro permesso NON retribuito in modo da non effettuare affatto la prestazione, l’assenza giornaliera dovrà essere dichiarata nella sottosezione <Figurativi> della sezione fondo avendo cura di precisare la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.

 

 

4.1 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate

 

I datori di lavoro tenuti alla compilazione della denuncia contributiva UNIEMENS, devono porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte al lavoratore risultato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti, con i contributi o altre somme dovuti all’Inps.

 

A tal fine, i datori di lavoro devono conservare la documentazione di cui al paragrafo 3 per un periodo di dieci anni.

 

Per il conguaglio della indennità da parte del datore di lavoro che ha anticipato la stessa al lavoratore, relativa al periodo di assenza in oggetto, dovrà essere valorizzato nell’elemento <MalACredAltre>, <CausaleRecMal>, il nuovo codice causale “S114” avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue”; nell’elemento <ImportoRecMal> il relativo importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle eventuali ulteriori indennità anticipate dal datore di lavoro.

 

Per il recupero delle indennità per i periodi “scaduti”, e in caso di restituzione dell’indennità anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e già posta a conguaglio, il datore di lavoro, dovrà procedere con la regolarizzazione contributiva.

 

5. Compensazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro agricoli agli O.T.I. a titolo di anticipazione

 

I datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato le indennità per donazione sangue possono portare in compensazione le retribuzioni corrisposte al lavoratore risultato inidoneo alla donazione, con i contributi dovuti all’Inps.

 

Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a conservare la documentazione di cui al paragrafo 3 per un periodo di dieci anni e possono effettuare le compensazioni di cui trattasi mediante la presentazione della dichiarazione trimestrale DMAG relativa al periodo in cui si colloca l’evento. Nel caso di lavoratore risultato inidoneo alla donazione, la precisazione contenuta nel paragrafo 9 della circolare INPS n. 118 del 5 ottobre 2007, secondo la quale “Nel caso in cui il permesso sia orario nel campo “ore” bisognerà anche indicare il numero delle ore”, riferita alle lettere T (donazione midollo) ed R (maternità), è da considerarsi applicabile anche alla lettera S (donazione sangue).

 

 

6. Pagamento diretto ai datori di lavoro

 

I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia contributiva, possono richiedere il rimborso, tramite pagamento diretto, delle somme anticipate al lavoratore tramite presentazione telematica della domanda secondo le indicazioni fornite con la circolare INPS n. 5 del 16 gennaio 2012 allegando la documentazione di cui al paragrafo 2 (dichiarazione del lavoratore e il certificato medico).

 

Il rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per donazione sangue dovrà essere effettuato con la collezione della procedura “Pagamenti Vari”, già utilizzata attualmente, DON.SANGUE.xx. Si ribadiscono le operazioni da eseguire per creare la collezione:

 

– creare una collezione di pagamenti denominata “DON.SANGUE.xx“ (dove xx 00 per la sede e 01, 02, ……. per i centri operativi) che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:

 

– causale: “RIMB. DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AI DONATORI DI SANGUE”

 

– campi “Importi Vari” impostati con le sigle:

PTP30006, GAU30230

– accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per prelevare i dati anagrafici. I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo, che può essere modificato dall’operatore;

 

– acquisire l’importo della retribuzione rimborsata nel campo “Importo”;

 

– scegliere nel campo “Tipo pagamento” la modalità di pagamento;

 

– acquisire nel campo “Altro”:

il “Codice di verifica” di 6 caratteri alfanumerici presente sulla prima pagina della domanda telematica il cui primo carattere può assumere i seguenti valori:‘P’ se all’interno della domanda è presente almeno una donazione non completa (parziale), ‘C’ se la domanda contiene solo donazioni complete;

 

– inserire nella sezione “Importi Vari”:

nel campo PTP30006 l’importo della retribuzione completa rimborsata;

nel campo GAU30230 l’importo della retribuzione parziale rimborsata;

 

– eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio di contabilità della sede.

Se nella stessa domanda sono presenti sia richieste di rimborsi parziali che richieste di rimborsi completi dovranno essere acquisiti due pagamenti, uno per i rimborsi parziali e uno per i rimborsi completi.

 

 

7. Contribuzione Figurativa (art. 2 D.M. 18.11.2015 )

 

In base all’art. 1, co. 4 del D.M. 18 novembre 2015, “Il datore di lavoro procederà al conguaglio, o negli specifici casi previsti dalla norma alla richiesta di pagamento diretto, dell’importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti non idonei, ai sensi del comma 2 dell’art. 8, della legge 219 del 2005, secondo le specifiche modalità stabilite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.”.

 

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. in parola, “nei casi di cui all’art. 1 del medesimo decreto, è riconosciuta la contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure”.

 

Stante il rinvio all’art. 1, la contribuzione figurativa può essere riconosciuta solo nei casi in cui sia dovuto il conguaglio o il pagamento diretto di cui al comma 4 dell’art. 1 richiamato.

 

Nello specifico il datore di lavoro provvede ad inviare i dati necessari a determinare la collocazione e il valore della contribuzione figurativa.

 

 

La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della retribuzione persa, cioè in base all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

 

Il beneficio della contribuzione figurativa è riconosciuto anche per i periodi antecedenti all’emanazione del D.M. 18.11.2015 (art. 2, comma 4, del decreto in parola). La previsione in parola deve essere limitata ai periodi intercorrenti fra la data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2005 (11 novembre 2005) e quella di entrata in vigore del D.M. 18.11.2015 (8 marzo 2016).

 

Nel periodo in esame la contribuzione figurativa può essere riconosciuta nei limiti ed alle medesime condizioni previste dallo stesso art. 1.

 

Nei casi in cui l’Istituto abbia necessità di integrazioni istruttorie, ne fa richiesta al datore di lavoro che provvede ad inviare i dati necessari a determinare l’accredito e la valorizzazione della contribuzione figurativa anche per il periodo 11 novembre 2005 – 8 marzo 2016 (art. 2, comma 4, D.M. 18.11.2015)

 

La contribuzione figurativa in parola è posta a carico della gestione previdenziale in cui è accreditata (art. 2, comma 3, D.M. in esame).

 

 

8. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa

 

Ai sensi dell’art. 3 del decreto 18 novembre 2015, l’attuazione della disposizione in oggetto è finanziata mediante il contributo previsto dall’art. 8, comma 2 della legge 219/2005, stanziato sul capitolo di spesa n. 4389, denominato “Somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati inidonei alla donazione”, dello stato di previsione del Ministero della salute.

 

Tale contributo è annualmente erogato all’INPS per l’attuazione del disposto normativo e delle attività ad essa connesse.

 

L’INPS fornirà al Ministero della salute, l’anno successivo all’erogazione del contributo, relazione comprensiva anche del numero di donatori che usufruiscono dei benefici di cui all’art. 8, commi 1 e 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

 

9. Istruzioni contabili

 

Il decreto interministeriale 18 novembre 2015 ha definito le modalità di erogazione dell’indennità prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 219/2015 per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.

 

La norma ha posto a carico dello Stato gli oneri derivanti dal rimborso ai datori di lavoro, pertanto, per rilevare le indennità anticipate ai lavoratori dipendenti, sono stati istituiti nuovi i conti nell’ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali, evidenza contabile “Gestione degli oneri per il mantenimento del salario” – GAU.

 

Le indennità in argomento possono essere rimborsate ai datori di lavoro tramite il conguaglio, se tenuti alla denuncia contributiva UniEmens ovvero, se non tenuti alla denuncia, tramite il pagamento diretto delle somme anticipate al lavoratore a seguito di presentazione telematica della domanda.

 

La procedura di ripartizione “Gestione contributiva – DM” attribuirà quanto valorizzato al codice causale “S114” (“Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue”) al nuovo conto:

 

GAU30220   Rimborso ai datori di lavoro delle indennità parziali anticipate al personale dipendente per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue tramite conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5 febbraio 1969

 

Per quanto riguarda, invece, il rimborso diretto, ai datori di lavoro di aziende private, non tenuti alla denuncia contributiva, con l’utilizzo dell’apposita “collezione”, della procedura “Pagamenti vari” indicata al paragrafo 6) l’onere è rilevato al conto di nuova istituzione:

 

GAU30230   Rimborso diretto ai datori di lavoro delle indennità parziali anticipate al personale dipendente per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue.

 

Si coglie l’occasione per chiarire che il rimborso al datore di lavoro dell’indennità in argomento, poiché anticipata al lavoratore in caso di inidoneità alla donazione sangue, non è soggetto a ritenuta erariale da parte dell’Istituto (rif.to circ. n. 25 del 5 febbraio 1981).

 

Le compensazioni delle somme corrisposte dai datori di lavoro agricoli agli operai a tempo indeterminato O.T.I. a titoli di anticipazione dovranno essere rilevate dalla procedura gestionale, opportunatamente adeguata, al conto di nuova istituzione:

 

GAU30240   Rimborso ai datori di lavoro di aziende agricole delle indennità anticipate al personale dipendente per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue tramite compensazione.

 

Infine, il finanziamento del contributo a carico dello Stato per la copertura degli oneri in applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 219/2015 sarà rilevato contabilmente a cura della Direzione generale.

 

Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni effettuate al piano dei conti.

 

 Il Direttore Generale 
 Gabriella Di Michele

 

Circolare n. 29/2017 del 07/02/2017<

Circolare n. 29/2017 del 07/02/2017 Oggetto: Decreto 18 novembre 2015. Indicazioni per l’erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.<

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