Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la CIRCOLARE Ministero del Lavoro n. 38 del 16/12/2016 Oggetto: Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Indicazioni operative<
Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<, Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<
CIRCOLARE Ministero del Lavoro n. 38 del 16/12/2016<
CIRCOLARE Ministero del Lavoro n. 38 del 16/12/2016 Oggetto: Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Indicazioni operative<
Disponibile la Circolare n. 38 del 16 dicembre 2016, della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione
19 dicembre 2016
Con la circolare n. 38 del 16 dicembre 2016<, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione fornisce chiarimenti e indicazioni operative sulle disposizioni volte alla semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze per l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito – ai sensi degli articoli 45 e 48 del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 – in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
Il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016<, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, Serie generale, ed è entrato in vigore il 19 ottobre 2016.
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 6372 del 02 novembre 2016, si forniscono le seguenti indicazioni operative alle disposizioni introdotte dal testo legislativo in disamina, con particolare riferimento agli articoli 45 e 48.
Le disposizioni di cui al citato decreto sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione, assistenza e ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1 del predetto decreto.
Rientrano nelle competenze della scrivente Direzione Generale le previsioni di cui agli articoli 45 e 48 recanti, rispettivamente, disposizioni di “Sostegno al reddito dei lavoratori” e “Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi”.
Il comma 6 del citato articolo 45 prevede che i datori di lavoro che presentino istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché istanza di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016, sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali per la presentazione delle istanze stabiliti, rispettivamente, dall’ articolo 15, comma 2, dall’articolo 25, comma 1, dall’articolo 30, comma 2, e dall’articolo 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Si chiarisce, pertanto, che a decorrere dal 24 agosto 2016 – per quanto concerne le istanze di integrazione guadagni straordinaria – non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative alla procedura di consultazione sindacale e non trova, altresì, applicazione il limite temporale di 7 giorni, stabilito per la presentazione delle stesse, decorrente dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale, così come previsto dal predetto articolo 25, comma 1.
Anche relativamente alle istanze finalizzate al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 14 e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015, ovvero le imprese sono dispensate dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dal rispetto del limite temporale di 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzione dell’attività lavorativa, per la presentazione della domanda.
Analogamente per le istanze di accesso all’assegno ordinario e all’assegno di solidarietà, di cui agli articoli 30 e 31 del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non si applicano i relativi limiti temporali.
Il comma 7 del citato articolo 45 stabilisce che i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il comma 8 stabilisce l’esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale, prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore delle imprese operanti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del predetto decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, che utilizzino il trattamento straordinario di integrazione salariale nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
Le disposizioni di cui ai sopracitati commi 6, 7, e 8 dell’articolo 45 sono applicabili, altresì, alle imprese operanti nei territori dei comuni indicati nell’articolo 1, comma 2, del decreto in oggetto.
Il comma 7 dell’articolo 48 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2016 da persone fisiche residenti o domiciliate e da persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all’articolo 1 del predetto decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016.
Pertanto, anche le istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate fino al 31 dicembre 2016 sono esentate dall’imposta di bollo.
Per agevolare la lettura, si unisce alla presente circolare l’allegato 1< del decreto legge in esame, relativo all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
Testo in vigore dal: 19-10-2016 (Allegato 1 ) Allegato 1 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1) REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant’Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant’Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant’Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.