Circolare INPS n. 9/2017 del 19/01/2017 (Unità Produttiva precisazioni) Oggetto: Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148. 1° Parte.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Circolare INPS n. 9/2017 del 19/01/2017 (Unità Produttiva precisazioni) Oggetto: Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.< 1° Parte.

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Circolare INPS n. 9/2017 del 19/01/2017<

Circolare INPS n. 9/2017 del 19/01/2017 (Unità Produttiva precisazioni) Oggetto: Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.<

Allegato N.1<Allegato N.2<

Circolare INPS n. 9/2017 del 19/01/2017 1° Parte<2° Parte<

Unità Produttiva precisazioni.

Circolare INPS n. 9/2017 del 19/01/2017 1° Parte, 2° Parte

OGGETTO:Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale.Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:Con la presente circolare, a completamento del processo di attuazione del D.Lgs. n. 148/2015, vengono fornite le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’Unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione. In questo quadro vengono fornite le indicazioni tecniche necessarie per operare l’adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens.

Da ultimo, allo scopo di attenuare l’impatto dei cambiamenti introdotti sull’operatività del ciclo produttivo aziendale, vengono adottate disposizioni volte a consentire, attraverso opportune metodologie basate sulla semplificazione degli adempimenti informativi, la regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale relativa ai trattamenti CIG, soggetti alla nuova disciplina, autorizzati a partire dalla riforma dell’istituto.

INDICE

Premessa.

Parte I

1.        Lavoratori beneficiari. Anzianità di effettivo lavoro.

2.        Unità produttiva.

2.1.   Unità produttiva. Precisazioni.

2.2.   Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative.

2.3.   Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive.

2.4.   Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova Unità produttiva.

3.        Conguaglio nella denuncia UniEmens. Termine di decadenza.

4.        Integrazioni salariali straordinarie.

4.1.   Integrazioni salariali straordinarie. Destinatari.

4.2.   Integrazioni salariali straordinarie. Determinazione del limite dimensionale.

4.3.   Integrazioni salariali straordinarie. Contributo ordinario CIGS.

5.        Contribuzione addizionale.

5.1.   Nuovo assetto del contributo addizionale.

5.2.   Decorrenza delle nuove aliquote.

5.3.   Variazione della misura dell’aliquota.

5.4.   Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.

5.5.   Momento impositivo del contributo addizionale.

5.6.   Calcolo del contributo addizionale.

5.6.1.         Rapporti di lavoro a tempo pieno.

5.6.2.         Rapporti di lavoro a tempo parziale.

5.7.   Aumenti retributivi non utili ai fini del trattamento di integrazione salariale e della retribuzione persa.

6.        Trattamento di fine rapporto e CIGS.

6.1.   TFR e CIGS per crisi e/o riorganizzazione aziendale.

6.2.   TFR e CIGS per contratti di solidarietà.

6.3.   TFR e CIG in deroga.

Parte II

7.        CIGO/CIGS con Ticket. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.

7.1.   CIGO con Ticket ante D.Lgs. 148/2015.

7.2.   CIGO con Ticket post D.Lgs. 148/2015.

7.3.   CIGS con Ticket post D.Lgs. 148/2015.

7.4.   Uso del CodiceEvento.

8.        CIGO/CIGS Aggregata post decreto 148/2015. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. Regime transitorio.

8.1.   CIGO Aggregata post D.Lgs. 148/2015.

8.2.   CIGS Aggregata post D.Lgs. 148/2015.

9.        CIGD post D.Lgs. 148/2015.

10.    Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale e adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri.

10.1. Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale.

10.2. Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri.

11.    Istruzioni Contabili.

 

 

Premessa.

 

Come noto, il D.Lgs. 148/2015, ha operato il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro.

 

In particolare, le principali novità introdotte dal titolo I del predetto decreto – che abroga integralmente o parzialmente le disposizioni previgenti in materia (leggi n. 164/1975, n. 427/1975, n. 223/1991, n. 92/2012, ecc.) – riguardano:

–      l’estensione della tutela ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;

–      la ridefinizione dei requisiti soggettivi per l’accesso alle prestazioni;

–      la revisione dei limiti massimi di durata dei trattamenti;

–      la rimodulazione della misura della contribuzione ordinaria;

–      la revisione dell’assetto e della misura della contribuzione addizionale;

–      l’introduzione del termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio delle prestazioni CIG anticipate dal datore di lavoro.

 

Con circolare INPS n. 197 del 2/12/2015 sono stati illustrati i profili normativi ed operativi della riforma. Più in particolare, la circolare si è poi soffermata sulla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

 

Con i messaggi n. 24 del 5 gennaio 2016, e n. 3028 del 12 luglio 2016 sono state, in particolare, fornite istruzioni per la corretta applicazione della contribuzione ordinaria CIGO/CIGS, ex art. 2 D.Lgs. 148/2015, dovuta per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Con la circolare n. 199 del 15 novembre 2016 l’Istituto ha dato indicazioni e chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riguardo all’applicazione dei termini di decadenza del diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, dei termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive, nonché della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

 

Con la presente circolare, a completamento del processo di attuazione della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015, vengono fornite le istruzioni tecniche per operare la compilazione della dichiarazione contributiva UniEmens, nonché il calcolo e il versamento della contribuzione addizionale CIGO/CIGS, anche riferita alle integrazioni salariali in deroga.

 

In ordine ai termini di svolgimento degli adempimenti introdotti per dare completa attuazione alla riforma della CIG, allo scopo di assicurare alle aziende i tempi necessari per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi aziendali, la decorrenza dei predetti adempimenti è fissata, salvo diversa previsione, a partire dal secondo mese di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare.

 

 

Parte I

1.   Lavoratori beneficiari. Anzianità di effettivo lavoro.

 

Come è noto, l’art. 1 del D.Lgs. 148/2015, nel definire il campo di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni, individua i destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Restano pertanto esclusi dai predetti trattamenti i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

 

Per quanto concerne, in particolare, l’estensione di trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si rinvia alle disposizioni contenute nei messaggi n. 24/2016 e n. 3028 del 12 luglio 2016.

 

Accedono ai trattamenti in argomento i lavoratori sopra indicati a condizione che abbiano conseguito un’anzianità di effettivo lavoro, presso l’Unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di concessione al Ministero (trattamento straordinario) o all’Istituto (trattamento ordinario).

 

Come già chiarito al punto 1.1 della circolare 197/2015, ai fini della maturazione del predetto requisito soggettivo di anzianità di effettivo lavoro, si computano le giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalla durata oraria, nonché i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da:

a)   ferie;

b)   festività;

c)   maternità obbligatoria;

d)   infortunio.

 

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 19 luglio 2016), ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, si precisa che vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. Infine, in caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’Unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15 fa riferimento all’anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l’Unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.

 

In attesa del riassetto complessivo dell’esposizione del calendario giornaliero finalizzato ad identificare i predetti periodi di sospensione, nonché tutti gli eventi figurativi, ai fini del computo dell’anzianità utile per l’accesso alle integrazioni salariali, i datori di lavoro continuano ad adottare in UniEmens la compilazione del calendario giornaliero sulla base degli standard tecnici in uso secondo le vigenti disposizioni.

 

 

2.   Unità produttiva.

2.1.    Unità produttiva. Precisazioni.

 

L’Unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

 

Si sottolinea l’importanza della corretta identificazione dell’Unità produttiva ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO, in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti. Si riportano di seguito gli indicatori delle caratteristiche che l’Unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

 

A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla circolare n. 139 del 2016, si precisa quanto segue.

 

Con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’Unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.

 

Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.

 

Infine, l’Unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

 

In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), in sede di iscrizione dell’Unità produttiva cantiere, l’azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo, cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.

 

Si precisa altresì che, in merito alle aziende di impiantistica industriale, per l’individuazione delle unità produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini già disciplinate.

 

Con riferimento ad una durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, riformando l’indirizzo interpretativo, già fornito con Messaggio 7336 del 2015, su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in Unità produttiva dei predetti cantieri. Detto nuovo indirizzo trova applicazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal primo agosto, data di pubblicazione della circolare 139/2016 recante l’indirizzo medesimo.

 

Per dar seguito a quanto dianzi illustrato, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’Unità produttiva.

 

L’attività di controllo prevede due diverse tipologie di attività da porre in essere:

  • controlli on desk: consistenti in verifiche automatizzate e di natura amministrativa;
  • controlli tramite vigilanza documentale e/o ispettiva: in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’Unità produttiva secondo le specifiche illustrate nel presente paragrafo.

 

Si richiama altresì, ai fini della prevista autocertificazione di tali requisiti e dell’individuazione della durata presuntiva per la qualificazione in Unità produttiva dei cantieri edilizi e affini, quanto previsto nella circ. INPS n. 139 del 01/08/2016 – Parte seconda – paragrafo 5.

 

Sul piano applicativo, anche allo scopo di semplificare la gestione delle unità produttive, da parte delle aziende e degli intermediari previdenziali, ferma la nozione di Unità produttiva come riportata nell’ambito della presente circolare, vengono integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la circolare n. 197/2015, al par. 1.4 (nozione di Unità produttiva).

 

In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva, la cui nozione è quella diffusamente illustrata nel presente paragrafo. La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà) a partire dal flusso UniEmens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

Detto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), va valorizzato anche laddove, non sussistendo Unità produttivadiversa da quella in cui l’azienda ha la propria sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la sede legale del datore di lavoro. Inoltre, a partire dal periodo di paga sopra indicato, la mancata valorizzazione del predetto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), costituirà errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.

 

Si ricorda, infine, che è cura dei i datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento UnitaProduttiva. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell’Istituto.

 

Pertanto, a modifica di quanto indicato nell’ambito della circolare n. 197/2015 (par. 1.4) e 176/2016 (par. 4), viene preservato l’attuale assetto dell’anagrafica aziendale relativo all’elemento UnitaOperativa. Nello specifico l’elemento UnitaOperativa continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (Circ.n. 172/2010), ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.

 

2.2.    Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative.

 

Di seguito si riportano le istruzioni operative per definire/gestire un’Unità produttiva:

–          accedere al menu dei servizi per le aziende e i consulenti, del sito istituzionale dell’INPS;

–          nella sezione “Iscrizione e Variazione Aziende” attivare la voce “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.”;

–          digitare la matricola per la quale aprire/gestire l’Unità produttiva e confermare;

–          le successive tre pagine sono di sola visualizzazione dei dati preesistenti, per cui cliccare sul pulsante “Pagina successiva”, fino a quando non compare l’elenco delle unità produttive già aperte (U. Prod=’S’), cliccare ancora su “Pagina Successiva”;

–          selezionare “Comunicazione unità operativa-produttiva”, sarà visualizzato l’elenco delle unità produttive da gestire, oppure cliccare su “Inserisci” per aprire una nuova Unità produttiva;

–          immettere i dati richiesti e specificare l’opzione Unità produttiva e salvare, dopo aver preso visione della dichiarazione sulla apertura dell’Unità produttiva;

–          infine registrare la richiesta di creazione dell’Unità produttiva appena definita, cliccando su “Registra Richiesta”.

 

2.3.    Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive.

 

Nel caso di svolgimento dell’attività presso più UP nel corso del mese da parte di un lavoratore, nella compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro si atterranno ai seguenti criteri:

a) valorizzeranno l’UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo;

b) in caso di periodi di eguale durata su più UP, sarà valorizzata l’ultima UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine temporale.

 

Detta soluzione convenzionale, ispirata ad un criterio di prevalenza temporale, consente di evitare la duplicazione delle informazioni UniEmens su più UP, anche al fine di non generare complessità gestionali a carico delle imprese.

 

2.4.    Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova Unità produttiva.

 

La comunicazione di una nuova Unità produttiva deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa avvalendosi dell’apposita procedura telematica, disponibile sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla sezione “Iscrizione e Variazione Aziende” e attivando “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.”; dei “Servizi per aziende e consulenti” (Sezione “Aziende, consulenti, professionisti”) (cfr. par. 2.2). Resta fermo che non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.

 

Ogni operazione con retroattività anteriore a quella sopra riportata è autorizzata, su istanza dell’azienda, ad essere trasmessa attraverso il cassetto bidirezionale con acclusa ogni documentazione utile a motivare i presupposti giuridico-operativi sui quali si fonda la registrazione con retrodatazione, da parte degli operatori delle sedi territoriali dell’Istituto (UO anagrafica e flussi). In tali casi le sedi dell’Istituto procederanno all’accoglimento dell’istanza solo una volta accertata, se del caso anche attraverso gli opportuni interventi ispettivi, la sussistenza dei presupposti per il diritto alla registrazione retrodatata dell’Unità produttiva.

 

 

3.   Conguaglio nella denuncia UniEmens. Termine di decadenza.

 

Come è noto, sulla base delle previsioni di legge (art 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria. In particolare, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.

 

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, i sei mesi decorrono dall’entrata in vigore del decreto stesso (24.09.2015).

 

Come già precisato al punto 1.7 della circolare 197/2015 e al par. 13 della circolare 201/2015, una volta maturato il termine di decadenza, l’azienda non potrà più conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai propri dipendenti con gli ordinari flussi UniEmens che abbiano competenza successiva al mese di scadenza, né attraverso flussi regolarizzativi.

 

In ordine ai profili applicativi dell’istituto della decadenza, si rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 197/2015 (par. 1.7).

 

Nel caso di provvedimenti di differimento o sospensione degli adempimenti contributivi – si pensi ad esempio alla sospensione a seguito di calamità naturali (cfr. art. 5, co. 5-ter, L. 225/1992) – i cui effetti si estendono anche all’istituto della decadenza introdotto dall’art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015, i termini di decadenza per il conguaglio, ovvero la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori, sono posticipati per il periodo stabilito dal provvedimento di legge. Sul piano applicativo, tutti i termini di decadenza che intervengono nel corso del periodo soggetto a sospensione sono posticipati al termine del periodo di sospensione fissato dalla legge.

 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, per quanto riguarda le integrazioni salariali, il montante disponibile, in favore dell’azienda, è quello calcolato dall’Istituto sulla base dell’algoritmo di calcolo della CIG pubblicato anche come allegato 1 della circolare n. 197/2015.

 

La nuova disciplina di carattere generale trova applicazione in tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga e per le prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà). Nello specifico, stante la peculiarità del flusso di gestione della Cassa Integrazione in deroga e delle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà, come precisato, rispettivamente, nelle circolari INPS n. 56 del 2016 e n. 201/2015, per stabilire i termini per poter procedere al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori beneficiari, bisogna verificare anche la data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto.

 

Di conseguenza, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti integrativi del reddito garantiti dai Fondi di solidarietà, concessi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.148 del 23 settembre 2015, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto se successivo.

 

Resta fermo che per i trattamenti concessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.148 del 23 settembre 2015 si potranno verificare i seguenti casi:

1)   periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e delibera dell’INPS o decreto ministeriale emessi in data antecedente al 24 settembre 2015 à i termini di sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015;

2)   periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e delibera dell’INPS o decreto ministeriale emessi successivamente al 23 settembre 2015 à i termini di sei mesi decorrono dalla data di emissione dell’autorizzazione INPS;

3)   periodo di intervento non ancora scaduto alla data del 24 settembre 2015 à in questo caso, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell’emissione del provvedimento di concessione da parte dell’Istituto o del decreto ministeriale, se successivo.

 

4.   Integrazioni salariali straordinarie.

4.1.    Integrazioni salariali straordinarie. Destinatari.

 

Il Capo III del Titolo I del decreto legislativo riordina la normativa relativa alle integrazioni salariali straordinarie.

 

L’articolo 19 prevede che i trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituite presso l’INPS dall’art.37 della legge n.88/89. Tale gestione, eroga le prestazioni e ad essa affluisce la relativa contribuzione addizionale.

 

L’articolo 20 definisce il campo di applicazione oggettivo della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, confermativo del preesistente ambito applicativo con il pregio di ricondurre ad unità le disposizioni normative presenti in diversi testi di legge.

 

Pertanto, la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie ed i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese sotto elencate, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti (riconducibili a tutte le tipologie contrattuali previste dall’art. 41 c.2 del D.Lgs. 81/2015) e i dirigenti:

a)   imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;

b)   imprese artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;

c)   imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

d)   imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

e)   imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e manutenzione del materiale rotabile;

f)    imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

g)   imprese di vigilanza.

 

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle imprese seguenti, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

a)   imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;

b)   agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

 

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle seguenti categorie:

a)   imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;

b)   partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

 

4.2.    Integrazioni salariali straordinarie. Determinazione del limite dimensionale.

 

Per l’individuazione della sussistenza del requisito dimensionale previsto dall’art. 20, comma 1, del decreto di riforma, si deve fare riferimento al numero dei lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

 

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 24/2015, ha chiarito che, per il calcolo della forza lavoro, continuano ad applicarsi i criteri già esplicitati in vigenza della pregressa disciplina (ante D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, al punto 2 della predetta circolare, il Dicastero ha precisato “ che la disposizione di cui all’art. 20, comma 1, prevale su quella dell’art. 27 del decreto legislativo n. 81/2015, relativa al computo dei lavoratori a tempo determinato, in quanto norma speciale per la materia della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria”.

 

In altri termini, i lavoratori a tempo determinato continuano ad essere computati nella forza ai fini CIGS alla stregua degli altri dipendenti a tempo indeterminato, senza che in tali fattispecie operi il riproporzionamento previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Ai fini del calcolo della forza aziendale “FZ”, il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente alla richiesta di intervento di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.

 

Per la determinazione della forza aziendale, si vedano le circolari n. 25/1991, n. 211/1991 e n. 25/2010.

 

4.3.    Integrazioni salariali straordinarie. Contributo ordinario CIGS.

Come disposto dall’art.23 del decreto legislativo 148/2015, il contributo ordinario CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore. Tale disposizione, quindi, conferma la previgente misura di tale contributo, già fissata dall’art. 9 della legge n.407/90. Pertanto nulla è innovato.

 

 

5.   Contribuzione addizionale.

5.1.    Nuovo assetto del contributo addizionale.

 

Come già illustrato in circolare n. 197/2015, l’art. 5 del decreto 148/2015 ha modificato l’assetto e la misura della contribuzione addizionale, introducendo rilevanti innovazioni rispetto alla previgente disciplina legale.

 

Tale disposizione pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:

a)   9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b)   12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c)   15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

 

In particolare, la nuova disciplina del contributo addizionale si caratterizza per i seguenti aspetti innovativi:

a)   la contribuzione è calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e, quindi, non più sull’integrazione corrisposta;

b)   la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Detta disciplina si applica anche alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (cfr. Circ. INPS n.56 del 29/03/2016).

 

Per completezza, si fa presente che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (ex art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).

 

A tale riguardo, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto n. 94956 del 10 marzo 2016, con il quale è stata definita la misura dell’incremento del contributo addizionale nella fattispecie in argomento. Tale incremento è pari all’1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione. Il predetto decreto dispone, altresì, che la DTL competente, trasmetta gli esiti dell’accertamento alla sede territoriale competente dell’istituto, la quale provvederà ad applicare la sanzione comminata.

 

La circolare n. 4, del 2 febbraio 2016, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito, relativamente al contributo addizionale, che – non avendo il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 nulla disposto al riguardo e considerando che l’articolo 46, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 148 del 2015 ha abrogato l’art.8, commi da 1 a 5, e 8 del D.L. 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n.160 – la nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

 

5.2.    Decorrenza delle nuove aliquote.

In base all’art. 44, comma 1, quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al decreto 14 settembre 2015, n.148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24.9.2015). Da tale principio generale consegue che la nuova misura del contributo addizionale ex art. 5, D.Lgs. n. 148/2015 si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24.9.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data (cfr. p. 2 della circolare n. 197/2015).

 

Per i trattamenti richiesti entro il 23.09.2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Con specifico riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il principio recato dal citato art. 44, co. 1 del decreto di riforma – avuto riguardo alle precisazioni ed i chiarimenti forniti in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – non trova applicazione nelle fattispecie di seguito illustrate.

 

In circolare n. 30 del 9 novembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che continua a trovare applicazione la previgente disciplina nei seguenti casi:

–      proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/09/2015;

–      istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/09/2015.

 

Nei predetti casi, continuerà quindi ad applicarsi la disciplina del contributo addizionale previgente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Con successiva nota del 21 dicembre 2015, il predetto Dicastero ha chiarito come non si applichi la disciplina recata dal D.Lgs. n. 148/2015, in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015.

 

Ciò in quanto, durante tale periodo, le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali ex art. 21, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, così come disposto dal successivo art. 44 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

 

Quindi, alla luce del chiarimento ministeriale sopra illustrato, nei casi di consultazione sindacale/verbale di accordo e conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro intervenute entro il 23.9.2015, con presentazione delle relative istanze di integrazioni salariali straordinarie nel periodo intercorrente tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015, i connessi trattamenti autorizzati non saranno soggetti alla disciplina del contributo addizionale ex art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

5.3.    Variazione della misura dell’aliquota.

 

Come detto, la misura del contributo addizionale dovuto dalle aziende interessate varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l’incremento delle aliquote del contributo addizionale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 44, comma 1 e 2, vanno computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini, i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.

 

Con esclusivo riferimento alle integrazioni salariali straordinarie, inoltre, non dovranno essere computati i trattamenti che godono, come sopra illustrato, del regime transitorio di cui alla citata circolare n. 30 del 9 novembre 2015 e alla sopra richiamata nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, in quanto riconducibili alla previgente normativa.

 

Come già evidenziato nell’ambito della circolare n. 199 del 15 novembre 2016, può accadere che il superamento dei limiti di durata in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote contributive si verifichi nel corso del mese. In tali casi, avuto riguardo alla mensilizzazione dei periodi di paga e dei flussi informativi assicurativi e contributivi, le aziende saranno tenute a versare la contribuzione addizionale secondo la maggior aliquota a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti. Ciò vale anche nel caso in cui il superamento dei citati limitati avvenga per effetto di più autorizzazioni nell’ambito dello stesso mese.

 

5.4.    Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.

 

Come già chiarito con la circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:

a)   per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (art. 13, co. 3, D.lgs. n. 148/2015);

b)   dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, co. 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;

c)   dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7, co. 10-ter, del D.L. n. 148/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/93;

d)   dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

 

5.5.    Momento impositivo del contributo addizionale.

 

Ai sensi dell’art. 12, co. 2, della legge n.164/75 – abrogato dall’art. art. 46, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 148/2015 – le imprese che si avvalevano degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario, ovvero dalla sospensione dell’attività di lavoro, erano tenute a versare il contributo addizionale alla Cassa Integrazione Guadagni in sede di conguaglio delle relative prestazioni. Analoga disposizione non è stata riprodotta nel decreto di riforma.

 

Stante il mutato regime normativo, il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso all’integrazione salariale, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In questo quadro, tenuto conto dell’esigenza di assicurare alle aziende un lasso temporale idoneo a consentire l’aggiornamento del flusso UniEmens e del correlato adempimento contributivo, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie.

 

Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

 

Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Ad esempio, nel caso di inizio evento CIG in data 10.05.2016 e rilascio autorizzazione in data 5.08.2016, gli adempimento sono i seguenti:

–      nell’ambito del flusso 09/2016, va riportato il contributo addizionale riferito al periodo 10.05.2016 – 30.09.2016);

–      nell’ambito dei flussi UniEmens successivi a quello del 09/2016, va riportato il contributo addizionale relativo ad ogni mese di paga.

 

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

 

5.6.    Calcolo del contributo addizionale.

Come in precedenza evidenziato, il decreto legislativo n. 148/2015, ha modificato la base di calcolo del contributo addizionale, assumendo come tale la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”). Allo scopo di assicurare, ai lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale, le tutele previste dalla legge, con particolare riguardo alle modalità di accredito della contribuzione figurativa, la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che risultino assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per la determinazione dell’importo dell’integrazione salariale.

 

Nel merito, si ricorda che, l’art. 3, comma 5 del citato decreto, nel definire la misura dell’integrazione salariale, stabilisce che ”…L’importo del trattamento…non può superare per l’anno 2015 gli importi massimi mensili…comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive”. Pertanto, la retribuzione globale – base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale.

 

Nel flusso UniEmens, la retribuzione persa viene esposta nell’ elemento DifferenzeAccredito. Tenuto conto di quanto evidenziato in ordine agli elementi che sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della retribuzione persa, le imprese devono valorizzare tale elemento considerando anche i ratei delle mensilità aggiuntive, quali la 13° e la 14° mensilità aggiuntiva, ed altre gratificazioni annuali e periodiche.

Circolare INPS n. 9/2017 del 19/01/2017<

Circolare INPS n. 9/2017 del 19/01/2017 1° Parte<2° Parte<

Allegato N.1<Allegato N.2<

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