Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, con il presente comunicato vuole segnalare la Circolare Inps n. 121, Roma, 05/07/2016, Direzione Centrale Entrate Coordinamento Generale Legale<
OGGETTO: | Articolo 3, comma 6<, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8<, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67< – Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. |
SOMMARIO: | Con la presente circolare si provvede ad illustrare il nuovo quadro normativo, già oggetto del messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016<, a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’articolo 2, co. 1-bis<, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463<, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638<. Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia. |
Circolare Inps n. 121, Roma, 05/07/2016, Direzione Centrale Entrate Coordinamento Generale Legale<
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